CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22542/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Torino di condanna alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando che i giudici avrebbero dovuto contenere la pena inflitta nel minimo edittale e riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella Asima estensione. Ciò in considerazione della modelth,Vcaratura" delinquenziale, della modestia del fatto, del buon comportamento processuale. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte distrettuale illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). In proposito la Corte di merito ha posto in evidenza come il ricorrente fosse stato trovato in possesso di un significativo numero di involucri, contenenti diverse tipologie di stupefacenti e come egli fosse gravato da precedenti penali anche recenti, oltre ad avere commesso il fatto dopo aver violato l'ordine di espulsione emesso dal Questore competente. Quanto al profilo riguardante la misura della riduzione operata per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, costituendo esso oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, deve ritenersi adempiuto il relativo obbligo motivazionale anche attraverso l'adozione di formule sintetiche quali "pena congrua", "pena equa" et simula (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso