CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35627/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Servizi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 35 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA]: azione di responsabilità -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1267 /20 19 , depositata il 15 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA] e Servizi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Firenze, depositata il 15 aprile 2019, di reiezion e del l’ appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sua domande per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratore di diritto e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per violazione dei doveri connessi alla loro carica; - la Corte di appello ha riferito che la domanda era fondata sull’allegazione della titolarità da parte della società attrice di una quota pari al 42,67% del capitale della Toscan o [OSCURATO:SOCIETA]. , a ga ranzia delle cui obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato fideiussione, e del danno subito per effetto del versamento da parte della società attrice della somma di euro 99.450,00 a titolo di finanziamento soci e del pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un debito proprio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un importo di euro 48.601,29; - ha , quindi, confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva dichiarato la domanda inammissibile, quanto all’azione sociale di responsabilità,in ragione della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro delle imprese, nonché, quanto all’azione di cui all’art. 2476, sesto comma, cod. civ.,dell’assenza di un danno diret tamente riconducibile all’operato degli amministratori; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -nessuna difesa è spiegata dalle parti intimate;-i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto inammissibile l’azione sociale esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] e Servizi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in ragione della cancellazione della società dal registro delle impese; - evidenzia, sul punto, che la cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro delle imprese era stata disposta «in assenza delle minime e più elementari condizioni previste dalla legge» e, in particolare, «senza che fosse stata effettivamente realizzata la fase liquidatoria, nelle sue varie articolazioni»e previa approvazione di un bilancio di liquidazione inattendibile, aggiungendo che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto nuova la questione relativa alla proposizione di una domanda di cancellazione della cancellazione della società; -il motivo è infondato; - la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e, conseguentemente, la sua perdita della legittimazione sostanziale eprocessuale, attiva e passiva, non ostandola pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, a meno che non si addivenga anche d'ufficio alla «cancellazionedella pregressa cancellazione» (cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta) laddove vi sia prova del fatto che lasocietà ha continuato ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registr o (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070); -pertanto, non concludente è l’allegazione di asserite irregolarità che sarebbero intervenute nel procedimento di liquidazione della società;- del pari, non concludente, oltre che preclusa dall’accertamento operato dal giudice di appello in ordine alla sua tardività, è la questione relativa alla proposizione di una domanda per la cancellazione della pregressa cancellazione dal registro delle società atteso l’esito negativo della stessariferito nella sentenza ; - con il secondo motivo i ricorrenti prospettano l’illegittimità costituzionale dell’art. 2493 cod. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.,nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione di reclami contro il bilancio finale di liquidazione decorra dalla data di comunicazione dell’avvenuto deposito anziché dal mero deposito dello stesso; -come ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 5716 del 19 aprile 2002, richiamata dalla sentenza di appello, tali dubbi di costituzionalità appaiono manifestamente infondati, considerato che, quanto al parametro di cui all’art. 24 Cost., il socio è in grado di conoscere il bilancio finale di liquidazione nel termine sufficientemente lungo previsto dalla legge (novanta giorni) e può quindi agire in giudizio per la tutela dei suoi dirittie, quanto al parametro di cui all'art. 3 Cost., la diversa disciplina rispetto alle società di persone è giustificata dalla differenze dei tipi societari; -con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata prospettata anche in relazione alla sua qualità di liquidatore della società e non solo di amministratrice; -il motivo è inammissibile, poiché, risolvendosi, nella sostanza, in una doglianza di omessa pronuncia, la stessa avrebbe dovuto essere dedotta con riferimento al parametro costituito dall’art. 112 c.p.c. e , soprattutto, con la puntual e rip roduzione nel ricorso per cassazione della domanda asseritamente non esaminata nei loro esatti termini, onde consentirnela verifica della sua ammissibilità e fonda tezza ;- con l’ultimo motivo i ricorrenti invocano l’applicazione del principio prospective overruling, in relazione al sopravvenuto orientamento di questa Corte in ordine agli effetti costitutivi della cancellazione delle società dal registro delle imprese; - il motivo è inammissibile, in quanto il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, per cui non èinvocabile per il caso , ricorrente nella specie, di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia (cfr. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135; successivamente, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552); - per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva delle parti vittoriose P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst