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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 42217/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 25881-2024 - Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la Pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; Preso atto che la memoria dell'imputato è stata presentata senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la cóntraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento delle risultanze probatorie — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa analisi delle argomentazioni della difesa poste a sostegno della insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la carenza motivazionale in ordine all'omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si fonda su argomentazioni in palese contrasto con il dettato normativo, che esclude espressamente l'applicabilità di tale causa di non punibilità al reato oggetto di imputazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2024. „,,rtnetskTNTP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 25881-2024 - Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la Pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; Preso atto che la memoria dell'imputato è stata presentata senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen; Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la cóntraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento delle risultanze probatorie — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa analisi delle argomentazioni della difesa poste a sostegno della insussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la carenza motivazionale in ordine all'omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si fonda su argomentazioni in palese contrasto con il dettato normativo, che esclude espressamente l'applicabilità di tale causa di non punibilità al reato oggetto di imputazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024. „,,rtnetskTNTP
Sentenza Cassazione n. 42217/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris