CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIA sul ricorso iscritto al n. 5756/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in data 1° novembre 2025, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentatee difese ex lege , - c ontroricorrent i - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sez. n. 8 - n. 6696/2018, depositata l’11 luglio 2018; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.5756/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del4 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. L’Agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) notificava, in data 4 gennaio 2016, a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 071-2015-9098911023-000, con cui veniva richiesto il pagamento di n. 23 cartelle di pagamento non onorate, per un importo complessivo di € 1.231.939,52 per tributi erariali, tributi locali, sanzioni amministrative ed altro. 2. Avverso tale intimazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la quale, con sentenza n. 21167/2016, pronunciata il 27 giugno 2016, e depositata il 15 dicembre 2016, lo accoglieva parzialmente, annullando l’intimazione di pagamento limitatamente al credito di cui alla cartella presupposta n. 071-2014-1169676060-000, dell’importo di € 1.178.939,70, e rigettando nel resto, con compensazione delle spese di lite. 3. Interposto gravame sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione , nonché appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] della Campania – sez. n. 8 , con sentenza n. 6696/2018, pronunciata il 27 giugno 2018, e depositata in segreteria l’11 luglio 2018, riuniti i giudizi accoglieva entrambi gli appelli principali , dichiarando legittima l’intimazione di pagamento impugnata anche con riferimento alla cartella di pagamento presupposta n. 071-2014-1169676060-000, e confermando nel resto la sentenza impugnata; rigettava R.G. N.5756/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inoltre l’appello incidentale della contribuente, con spese compensate. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo (ricorso notificato a mezzo racc. a/r inviata l’11 febbraio 2019). Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 5. Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. In via preliminare, si dà atto che la comunicazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025 non è andata a buon fine, né presso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], né presso il difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA], né presso l’indirizzo della ricorrente. Deve darsi atto, peraltro, che in data 3 novembre 2025 si è costituito in giudizio, quale nuovo difensore della ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, il quale ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, essendo stato officiato soltanto in data 1° novembre 2025. Rilevato che quindi l’avviso di trattazione della causa non risulta tempestivamente comunicato alla parte, e che il nuovo difensore non ha ricevuto il mandato difensivo nel rispetto del termine previsto dall’art. 380-bis.1 c.p.c., deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo. R.G. N.5756/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 4 novembre 2025 e, a se