CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47280/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Noia in data 5/7/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Noia applicava all'imputato -su concorde richiesta delle parti- riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed eunD tremila di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni e violenza privata. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c). 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, G6, Rv. 281116; Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Nella specie, la deduzione difensiva non risulta avere riscontro nei capi d'imputazione dal momento che la minaccia qualificante di cui al capo C) si colloca a valle rispetto alla consumazione dei delitti di rapina propria aggravata e lesioni aggravate e la circostanza ex art. 61 n. 2 cod.pen. coglie un legame estrinseco e non funzionale con riguardo alla violenza strutturale della rapina. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] no Imperiali iDEPOSITATA .[OSCURATO:PERSONA] i2 9 13