CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01005/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 8/01/2020- dep. 24/04/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CROTONE in data 11/05/2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Domenico a pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita, accertato a [OSCURATO:PERSONA] in epoca prossima al [OSCURATO:DATA_NASCITA], col riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. La condotta a lui ascritta è consistita nell'avere egli, quale agente di Agennedia s.r.I., incorporata a Myo s.r.I., incaricato della conclusione dei contratti per conto di tale società, fatto proprie somme di denaro per un totale di 1.168,27 euro, di cui aveva la materiale disponibilità in quanto relative all'incarico che svolgeva, omettendo di rimetterle a [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 195 co. 7 cod. proc. pen., poiché in primo grado BONANNO Armando, all'epoca presidente del c.d.a. di Myo s.r.I., aveva riferito come testimone circostanze apprese non direttamente, bensì da terze persone, delle quali tuttavia non era stato in grado di indicare le generalità, sì che la sua deposizione sarebbe non utilizzabile; - come secondo, l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 646 co. 1 e 3 cod. pen. e sostiene l'insussistenza del dolo, dimostrata dalla disponibilità più volte manifestata a restituire le somme trattenute; - come terzo, l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 646 co. 1 e 3 cod. pen. quanto alla realizzazione del fatto tipico di appropriazione, non avendo egli disposto dell'importo controverso. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire una memoria, che rimarca il primo motivo del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, poiché il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (ex pluribus Sez. 6 sentenza n. 37064 del 12/03/2019 dep. 04/09/2019 Rv. 276696 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "in tema di testimonianza "de relato", l'audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo qualora sia stata espressamente richiesta dalla parte, sicché non può ritenersi equivalente a tale richiesta la mera domanda di integrazione dell'istruttoria mediante l'esame degli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen." Allorché il legislatore ha ammesso l'utilizzabilità della dichiarazione 'de relato', ha garantito la possibilità di verificarne l'attendibilità, rispondendo alla esigenza per un verso di assicurare il contatto diretto fra il giudice e la fonte di prova, per altro verso di tutelare il contraddittorio, conferendo alle parti il potere di sollecitare il relativo vaglio. È tale il senso del disposto di cui all'art. 195 co. 1 del codice di rito: "quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre". A ciò si affianca il potere di iniziativa del giudice, riconosciuto dal comma 2 del medesimo articolo: "il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1". Qualora la parte abbia chiesto al giudice, come permette il comma 1, l'esame delle 'altre persone', e il giudice non vi provveda, le dichiarazioni de relato sono inutilizzabili, come sancisce il comma 3. Il comma 7 stabilisce infine l'inutilizzabilità delle testimonianza de relato per chi rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. Il comma 3 è stato così descritto come una fattispecie processuale a formazione progressiva, poiché si perfeziona con una richiesta di parte e col conseguente ordine del giudice, salvi i casi di impossibilità di procedere all'esame per morte, infermità e irreperibilità. Nella vicenda in esame, come precisato dalla CORTEterritoriale e come non contestato dal ricorso, non risulta essere stata formalizzata alcuna richiesta di audizione diretta a seguito della dichiarazione 'de relato' di BONANNO. Deve aggiungersi, come pure illustrato dal Collegio di appello, che quest'ultima non rappresenta il solo elemento a carico dell'imputato, avendo assunto rilievo nel quadro probatorio sia le ricevute a saldo con la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], sia lo scambio di mail con cui costui aveva ammesso di aver riscosso gli importi in contestazione. 4. Manifestamente infondati sono anche gli altri due motivi, che sollecitano una rivalutazione della ricostruzione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. La CORTE territoriale ha richiamato la motivazione del TRIBUNALE in ordine alla avvenuta interversione del possesso, poiché la ritenzione del denaro da parte dell'imputato si è realizzata non già mantenendo la somma a disposizione del proprietario, bensì avendolo fatto proprio, nonostante i ripetuti solleciti alla restituzione, con ciò integrando il fatto tipico sanzionato dall'art. 646 cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 26/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Alfre