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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21981/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28433/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società

V. [OSCURATO:PERSONA] & C. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.297; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura 2022, Se8 speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via A [OSCURATO:PERSONA] n. 86; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3144/2019 pubblicata il 10 giugno 2019 e notificata il 20 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società

V. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato la società

V. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione e riconsegna dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] e quindi di tutti i beni che la costituivano e alle spese del doppio grado.

Avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione Vincenzo VOLLARO, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società

V. [OSCURATO:PERSONA] & C., illustrato da un unico motivo.

Resiste con controricorso il fallimento dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria.

Ritenuto che Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1414 e 1415 c.c.

E' stata depositata in data 12 aprile 2022 istanza congiunta a firma dei difensori delle parti per il rinvio al fine di rendere possibile il perfezionamento e l'attuazione dell'accordo transattivo e procedere alla rinuncia ex art. 390 c.p.c. e che appare opportuno il rinvio del presente procedimento a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28433/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società V. [OSCURATO:PERSONA] & C. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.297; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura 2022, Se8 speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via A [OSCURATO:PERSONA] n. 86; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3144/2019 pubblicata il 10 giugno 2019 e notificata il 20 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società V. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato la società V. Pesca di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione e riconsegna dell'azienda [OSCURATO:PERSONA] e quindi di tutti i beni che la costituivano e alle spese del doppio grado. Avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione Vincenzo VOLLARO, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società V. [OSCURATO:PERSONA] & C., illustrato da un unico motivo. Resiste con controricorso il fallimento dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto che Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1414 e 1415 c.c. E' stata depositata in data 12 aprile 2022 istanza congiunta a firma dei difensori delle parti per il rinvio al fine di rendere possibile il perfezionamento e l'attuazione dell'accordo transattivo e procedere alla rinuncia ex art. 390 c.p.c. e che appare opportuno il rinvio del presente procedimento a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
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