CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32291‒2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio legale dell’avv. prof. Riccardo RESTUCCIA; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliat a in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2698/16/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 30/04/2020; Oggetto: cartella di pagamento ‒ notifica ‒ irreperibilità udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 10/02/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI. Rilevato che: – in controve rsia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF ed IRAP relativamente all’anno d’imposta 2004 sulla scorta di un avviso di accertamento che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] sosteneva non essergli mai stato notificato, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l’ufficio aveva provato la regolarità della notifica dell’atto impositivo prodromico alla cartella impugnata, effettuata osservando tutti gli adempimenti previsti dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto dall’art.140 cod. proc. civ.; – avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi,illustrati con memoria, cui replica con controricorso l’intimata Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. C on il primo motivo di ricorso viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame da parte dei giudici di appello del fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che «la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta ai sensi dell’art. 60 primo comma lett. “e” del D.P.R. n. 600/73 e che il ricorrente aveva dimostrato di essere residente nel Comune di Messina» e che la successiva cartella di pagamento era stata consegnata regolarmente notificata a quell’indirizzo.2. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività dei fatti il cui esame il ricorrente sostiene essere stato omesso dai giudici di appello (cfr., ex multis, Cass. n. 29954 del 2022). 3. Invero, la circostanza che le risultanze anagrafiche attestassero che la residenza del contribuente fosse la stessa in cui si era recato il messo notificatore, non è di per sé idonea ad escludere l’irreperibilità del destinatario dell’atto, che «non può essere affi dato alle mere risultanze di una certificazioneanagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto» (Cass. n. 40467 del 2021), comeaccaduto nel caso di specie. 4. Quanto, poi, alla circostanza che la successiva cartella di pagamento sia stata notificata al medesimo indirizzo e ivi regolarmente ricevuta dal destinatario, va ricordato il principio secondo cui «In tema di notificazione degli atti processuali, è ben possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presenteal medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmentenotificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.» (Cass. n. 14879 del 2022). 5. Con il secondomotivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, 6 della legge n. 212 del 2000, 137, 139, 140 e 143 cod. proc. civ., «in quanto la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo sez. staccata di Messina ha erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata è stato ritualmente notificato al contribuente». 6. Il motivo è fondato. 7. Con il motiv o in esame viene posta la questione del se i giudici di secondo grado abbiano correttamente applicato le regole in materia di cd. ”irreperibilità assoluta” di cui all’art. 60 comma 1, lett. e), del d.P.R. cit., per la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente che, nella specie, costituisce atto prodromico alla cartella di pagamento oggetto di controversia. 8. Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che l’avviso di accertamento, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, venne notificata con le modalità previste nei casi di irreperibilità assoluta di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. 9. Infatti, dalla stessa relata di notifica, effettuata dal messo dell’Agenzia delle entrate, integralmente riprodotta per autosufficienza nel ricorso, risulta che quello, recatosi all’indirizzo indicato (via [OSCURATO:PERSONA], is. 116, scala B, 1° piano), non avendo rinvenuto il destinatario o altre persone idonee a ricevere l’atto, dato atto della mancanza di una porta di abitazione al predetto indirizzo, corrispondente a quello indicato dall’anagrafe comunale, cui pure si era rivolto, ed assunte informazioni in loco da cui emergeva che il destinatario era sconosciuto, procedette al deposito dell’atto presso la casa comunale di Messina e all’affissione dell’avviso di deposito al relativo albo. 10. Dall’avviso di accertamento allegato al ricorso risulta, altresì, che nello stesso era indicato che il contribuente, di professione medico, aveva l’ambulatorio in un'altra via del medesimo Comune(via Trento, is. 80, n. 20). 11. Ciò precisato in fatto, deve osservarsi in diritto, richiamando Cass. n. 33616 del 2022,che per questa Corte la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’ art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass., 15/03/2017, n. 6788). 12. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute nécon quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, questa Corte, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (v. Sez. 5, 28/09/2007, n. 20425). 13. In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, n é ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (v. Sez. 6-5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2877). 14. Sempre alla stregua del principio affermato dalla sopra citata pronuncia di questa Corte n. 20425 del 2007, è stato ritenuto che le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota non fossero sufficientemente idonee a sostanziare l’irreperibilità assoluta (v. Cass., Sez. 6-5, 08/03/2019, n. 6765; id., Sez. 5, 27/07/2018, n. 19958). 15. Orbene, nel caso di specie, alcun riferimento in relata è stato fatto alle necessarie ricerche nell'ambito del Comune del domicilio fiscale in ordine all'effettività dell'ufficio del contribuente nonostante quest’ultimo svolgesse – come è pacifico – l’attività di medico all’indirizzo di via Trento dello stesso Comune di Messina, e ciò risultasse dallo stesso avviso di accertamento. 16. In altri termini, la verifica effettuata dal messo notificatore non può ritenersi nella specie sufficiente per procedere alla notifica con le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero con il rito dell’irreperibilità assoluta, in quanto il mancato rinvenimento del destinatario presso l’abitazione di via [OSCURATO:PERSONA], in Messina, seppur adeguatamente giustificato nella relata (per la mancanza della porta di abitazione e per le informazioni assunte in loco, oltre che per la compiuta verifica delle risultanze anagrafiche), avrebbe dovuto indurre il messo a ricercarlo presso l’ufficio il cui indirizzo era espressamente indicato nell’atto da notificare. 17. Il terzo motivo, con cui il ricorrente censura la statuizione di compensazione delle spese processuali adottata di giudici di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., resta assorbita. 18. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, per nuovo esame , da effettuarsi al la stregua dei principi sopra enunciati, e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d