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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 32925/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28008/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Torino, via [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: BGNGCR44M16L4290; PEC: avvgiancarlobiginelli©cnfpec.it) c± U3, rEkareir\ta ùkte.,n. - Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]: PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 965/2019 LL depositata il 05/06/2019. 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:

1. Il giudizio di primo grado. - Con sentenza R.G. 552/2014 in data 30/10/2014 il Tribunale di Vercelli dichiarò risolto il contratto di locazione tra l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (conduttore) e l'odierna resistente, [OSCURATO:PERSONA] (locatore), e condannò il conduttore al rilascio dell'immobile.

2. Successivamente, parte locatrice introdusse un nuovo giudizio davanti allo stesso Tribunale nel quale chiese: (1) l'accertamento dell'inadempimento del conduttore; (2) la risoluzione del contratto di locazione; (3) la condanna del conduttore al pagamento dei canoni sino alla data della sentenza, ed inoltre delle indennità per occupazione senza titolo protrattasi fino alla data del rilascio (avvenuto il 31/7/2015).

I conduttori si costituirono eccependo il giudicato sulla domanda sub n. 3, trattandosi di domanda già articolata nel primo giudizio , conclusosi con la sentenza 552/2014 di cui al punto 1 che precede (Tribunale di Vercelli R.G. 552/2014 in data 30/10/2014; di seguito: "la prima sentenza del Tribunale di Vercelli"), non impugnata e passata in giudicato.

3. La sentenza di primo grado - Con sentenza R.G. 245/2018 in data 24-5-2018 il Tribunale di Vercelli, decidendo sul secondo giudizio, rigettò l'eccezione di giudicato, motivando che nel primo giudizio si era omesso di statuire sulla domanda sub n. 3, sicché andava riconosciuta la facoltà del locatore di far valere tale omissione in sede di gravame ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio.

4. L'appello avverso la sentenza di primo grado. - Avverso la sentenza di cui al punto 3 che precede (Tribunale di Vercelli R.G. 245/2018 in data 24-5-2018; di seguito: "la seconda sentenza del Tribunale di Vercelli") parte locatrice propose appello, censurando la reiezione dell'eccezione di giudicato, e motivando al riguardo che la prima sentenza del Tribunale di Vercelli non aveva omesso di giudicare sulla domanda sub n. 3, bensì l'aveva respinta nel merito (in parte motiva, riprodotta ai fini dell'autosufficienza), sicché su tale reiezione (in assenza di impugnativa di parte locatrice) era calato il giudicato esterno.

5. La sentenza di secondo grado.- La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 965/2019 depositata in data 5-6-2019, ha ritenuto l'impugnazione solo parzialmente fondata, così motivando: "la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 552/2014 (..) ha dichiarato risolto il contratto di locazione ma, in effetti, ha respinto nel merito le domande proposte dall'odierna appellata (parte locatrice, n.d.r.) in quel giudizio, per non aver ritenuto agevole l'esatta quantificazione dell'importo dovuto alla data della sentenza.

Deve quindi riconoscersi che il giudicato copre, oltre che la domanda di inadempimento e risoluzione del contratto, le somme dovute dalla conduttrice alla data della citata sentenza, e che quindi non può evidentemente invocarsi per le somme dovute successivamente al 30/10/2014, consistenti nelle spese condominiali pagate e nell'indennità ex art. 1591 c.c. da tale ultima data (che coincide con la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione) alla data del rilascio de/luglio 2015".

6. Il ricorso in Cassazione. - Avverso tale sentenza parte ricorrente propone un unico mezzo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

8. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.

9. Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n 3, c.p.c.

Norme violate: art. 324 c.p.c. e 2909 c.c.". _Con 3 di 11 o tale mezzo parte conduttrice motiva che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito del diritto controverso, e spiega la sua autorità non solo con riguardo alle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma si estende agli accertamenti ricollegati inscindibilmente con la decisione che ne formano il presupposto logico.

Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto (coperto da giudicato) che è premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad un giudizio introdotto posteriormente, integra un giudicato esterno (a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi: soggetti, causa petendi, petitum).

Il ricorso espone che le domande formulate da parte locatrice Ygiudizio conclusosi con la prima sentenza del Tribunale di Vercelli riguardavano non solo i canoni fino alla data del rilascio, ma anche ogni canone e onere accessorio maturando fino all'effettivo rilascio.

Se parte locatrice avesse voluto insistere nella domanda di pagamento al predetto titolo, avrebbe dovuto appellare la prima sentenza del Tribunale di Vercelli, che aveva rigettato tali domande.

Non avendolo fatto, sul rigetto di tali domande - a detta del ricorrente - è calato il giudicato.

La sentenza della Corte territoriale avrebbe pertanto violato la norma relativa al giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) e, correlativamente, la norma relativa al giudicato formale (art. 324 c.p.c.).

2. Il controricorso. - [OSCURATO:PERSONA] propone controricorso, rilevando quanto segue.

Espositiva in fatto.

La prima sentenza del Tribunale di Vercelli, ritenendo la società conduttrice (la sola [OSCURATO:PERSONA]) eccessivamente inadempiente al contratto di locazione, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte locatrice ([OSCURATO:PERSONA]), e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell'immobile.

Nel dispositivo di tale sentenza è omessa ogni pronuncia sulla domanda di pagamento canoni della locatrice.

Nelle motivazioni, la prima sentenza del Tribunale di Vercelli ha riconosciuto esservi un importo dovuto alla data della sentenza, ma, ritenendo che l'esatta quantificazione dello stesso non fosse agevole in quel giudizio in conseguenza del comportamento della conduttrice, ha affermato di non ritenere allo stato di dover accogliere tali domande, precisando che ciò non avrebbe pregiudicato una domanda (anche ingiunzionale) successiva.

Il controricorrente riconosce che la prima sentenza del Tribunale di Vercelli, non appellata, è divenuta definitiva (p. 4 del controricorso).

Successivamente, perdurando l'inadempimento della conduttrice, parte locatrice ha convenuto nuovamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e (per la prima volta) i soci accomandatari di quest'ultima, Prestia e Accornero, chiedendo di accertare l'inadempimento dei conduttori alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e dalla sua risoluzione, e chiedendo anche (per la prima volta) il riconoscimento delle somme dovute successivamente alla prima sentenza del Tribunale di Vercelli , consistenti nelle spese condominiali pagate e nell'indennità ex art.1591 c.c. dalla data della sentenza sino alla data del rilascio, avvenuto il 31/7/2015.

Nel costituirsi, i conduttori, pur riconoscendo che le domande di pagamento canoni e indennità di occupazione erano state solo in parte già proposte nel giudizio definito dalla prima sentenza del Tribunale di Vercelli , eccepivano che detta sentenza, essendo passata in giudicato, precludeva alla locatrice ogni pretesa relativa non solo ai pregressi canoni, ma anche all'indennità per occupazione abusiva successiva alla predetta sentenza.

La seconda sentenza del Tribunale di Vercelli ha condannato [OSCURATO:PERSONA], Prestia e Accornero, in solido, al pagamento di un importo di poco differente da quanto richiesto dalla locatrice.

Ad esito dell'appello dei conduttori contro detta pronuncia, fondato sul rigetto dell'eccezione di giudicato, la Corte5 di 11 (ye territoriale ha ritenuto l'impugnazione solo parzialmente fondata, riconoscendo che il giudicato della prima sentenza del Tribunale di Vercelli coprisse non solo le domande (decise in dispositivo) di inadempimento, risoluzione del contratto rilascio dell'immobile, ma anche le somme (citate in motivazione) dovute alla data della sentenza, ritenendo invece che tal giudicato non potesse invocarsi per le somme dovute successivamente all'emissione della prima sentenza del Tribunale di Vercelli, e nello specifico per le indennità risarcitorie ex 1591 c.c. dalla data della sentenza alla data del rilascio (31/7/2015).

In diritto.

Il controricorrente ritiene il ricorso infondato per i seguenti motivi. (i) Il giudicato sostanziale si forma soltanto su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione (comprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano integrato le premesse necessarie e il fondamento logico- giuridico della pronuncia), e quando tale accertamento sia in comune ad un giudizio introdotto successivamente preclude il riesame della questione a condizione che nei due giudizi vi sia identità degli elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum).

La prima erroneità della censura del ricorrente riguarda l'asserita identità degli elementi costitutivi dell'azione.

La prima sentenza del Tribunale di Vercelli e la seconda, non presentano tale identità.

In primo luogo, non vi è identità di soggetti, in quanto nel primo giudizio era parte la sola [OSCURATO:PERSONA], mentre nel secondo erano parti anche i soci accomandatari di quest'ultima, Prestia e Accornero.

In secondo luogo, fa difetto l'identità oggettiva, in quanto tra il primo e secondo giudizio sono mutati sia il petitum e soprattutto la causa petendi.

Nel primo giudizio la locatrice ha proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni non corrisposti, sul presupposto della perdurante vigenza del contratto, non formulando alcuna domanda di risarcimento danni ex 1591 c.c.

Nel secondo giudizio la locatrice ha invece richiesto anche il pagamento di somme dovute successivamente alla prima sentenza e alla declaratoria di risoluzione del contratto ivi contenuta, sul presupposto dell'esaurimento del rapporto contrattuale.

Parte ricorrente si riporta alla giurisprudenza delle SS.UU. secondo la quale l'obbligazione di risarcimento da ritardata consegna ex 1591 c.c. presuppone l'estinzione del contratto che autorizzava il godimento del bene, ed è correlata alla sua mancata restituzione, e non già al suo godimento.

Trattasi di un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale (fatta valere nel primo giudizio). (ii) Il giudicato esterno non è invocabile in un giudizio che riguarda diversi soggetti, alcuni dei quali non erano parte del primo giudizio.

Quanto ai limiti oggettivi, essi sono rappresentati dal titolo dell'azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma oggetto (petitum immediato).

La prima sentenza del Tribunale di Vercelli ha accertato: (1) l'eccessivo inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni; (2) la gravità dell'inadempimento, che ha comportato l'accoglimento delle domande sia di risoluzione del contratto sia di condanna al rilascio dell'immobile; (3) la sussistenza di un importo di conseguenza dovuto alla data della sentenza; (4) mentre l'esatta quantificazione dell'importo dovuto a quella data, a causa del comportamento della conduttrice, non veniva ritenuta agevole in quel giudizio, e il mancato accoglimento delle domande di pagamento non pregiudicava (secondo la motivazione di tale pronuncia) una domanda (financo ingiunzionale) successiva. (iii) L'erroneità del motivo di ricorso - a detta del controricorrente - risulta anche dai seguenti ulteriori profili: (1) il giudicato derivante dalla prima sentenza del Tribunale di Vercelli non può coprire i fatti e le situazioni nuove, verificatisi dopo l'emissione della sentenza.

La novità consiste nella declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto, e soprattutto dalla mancata riconsegna dell'immobile da parte del conduttore successivamente alla prima sentenza del Tribunale di Vercelli. (2) La preclusione del giudicato comporta che la relativa esistenza vada verificata con riferimento al momento della decisione, prima del quale la locatrice non avrebbe avuto titolo per proporre alcuna domanda risarcitoria per la protratta occupazione dell'immobile locato, atteso che quest'ultima è divenuta sine titulo solo dopo l'emissione della La prima sentenza del Tribunale di Vercelli. (3) Il giudicato preclusivo alla proposizione delle domande di pagamento è escluso anche dalla possibilità di configurare una soccombenza della locatrice con riguardo alla prima sentenza del Tribunale di Vercelli .

Ciò in quanto tale pronuncia aveva ad oggetto elementi costitutivi (soggetti, petitum, e soprattutto causa petendi) diversi da quelli fatti valere nel secondo giudizio davanti al Tribunale di Vercelli, con particolare riguardo alla domanda di pagamento dell'indennità ex 1591 c.c., ed inoltre gli accertamenti sui punti di fatto costituenti la premessa della prima sentenza del Tribunale di Vercelli (il grave inadempimento della conduttrice e l'esistenza di un importo da questa dovuto alla data della sentenza) non precludevano la proposizione di tali domande, non essendo quindi configurabile alcuna preclusione nascente dal primo giudicato. (4) L'interesse ad impugnare si desume dall'utilità giuridica che dall'accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si collega pertanto alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile.

Nella specie, va escluso l'interesse della locatrice a impugnare la prima sentenza del Tribunale di Vercelli al solo fine di ottenere una modifica della motivazione, specie in un caso in cui la motivazione di tale pronuncia affermava espressamente la possibilità per la locatrice di riproporre la domanda di pagamento canoni in un successivo giudizio. (5) La seconda sentenza del Tribunale di Vercelli, in applicazione di tali principi, ha rigettato l'eccezione di giudicato dei conduttori ritenendo che la prima sentenza avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento canoni, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, ma - non avendola rigettata - non pregiudicando il diritto della locatrice di riproporre la domanda in separato giudizio, come in effetti è avvenuto. (6) In conclusione - a detta del controricorrente -, la Corte di Appello di Torino ha correttamente applicato la norma attinente al giudicato, ritenendo che lo stesso non possa evidentemente invocarsi per le somme dovute successivamente alla prima sentenza del Tribunale di Vercelli , che sono fondate su diverso titolo, involgono un diverso petitum, e sono state azionate in un giudizio coinvolgente soggetti diversi.

3. Il motivo di ricorso è infondato.

La sentenza del Tribunale di Vercelli, della cui efficacia di giudicato si discute, ebbe espressamente a statuire: «non si ritiene di dover accogliere le ulteriori domande di pagamento canoni, proposta da parte attrice, allo stato, (ma ciò non pregiudica una domanda ingiunzionale successiva) [sic] in quanto la Prestia, con acconti e salti di qualche mese non rende agevole una esatta quantificazione in questo giudizio dell'importo dovuto alla data sentenza».

Essa, atteso l'inciso sul non essere pregiudicata la riproposizione della domanda [tale è il senso del riferimento alla domanda ingiunzionale], avrebbe anche dovuto essere intesa come una decisione abnorme di rito allo stato degli atti, ed essere considerata come tale dalle parti, e segnatamente da quella che aveva proposto la domanda.

L'impugnazione non ebbe luogo.

A stretto rigore il giudicato si sarebbe dovuto comunque escludere, sebbene per effetto di una statuizione, come detto, abnorme.

Ma tale esclusione avrebbe riguardato il dovuto fino alla pronuncia della sentenza.

Per il periodo successivo e di cui si discute in questa sede non si coglie alcuna statuizione.

4. Orbene, la sentenza della Corte territoriale oggetto di ricorso non ha ritenuto la pronuncia resa nel primo giudizio inidonea a determinare cosa giudicata, come avrebbe dovuto fare, ma, nel ritenere esistente una sua efficacia di giudicato (e non quella di una pronuncia inidonea a determinarlo perché di rito), ne ha limitato l'estensione alle «somme dovute dalla conduttrice alla data della citata sentenza», e per tale ragione ha ritenuto che detto giudicato non sussistesse per le somme dovute successivamente.

5. Il motivo di ricorso ignora questo dato che è corretto.

Una volta che ci si ponga sulla strada di ritenere la prima sentenza vercellese come di merito e non di rito, va considerato che essa, infatti, ha espressamente limitato la sua statuizione «all'importo dovuto alla data delle sentenza».

In tal modo essa non fece alcun riferimento alla domanda relativa alla debenza delle somme fino al rilascio, di cui qui si discute e sul punto omise di pronunciare.

A torto il ricorso sostiene il contrario.

La sentenza qui impugnata, nel ritenere la limitazione del giudicato, ha nella sostanza proprio questo riconosciuto.

È appena il caso di rilevare che se il riconoscimento dell'omissione di pronuncia fosse stato formale, la soluzione di provvedere sulla domanda introdotta con il secondo giudizio per le somme dovute dopo la prima sentenza del Tribunale sarebbe stata comunque corretta, in quanto una statuizione che riveli una omessa pronuncia, concretandosi in una decisione di rito, risulta inidonea a determinare giudicato preclusivo della riproposizione della relativa domanda.

5. Il motivo è, dunque, infondato, con conseguente rigetto del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28008/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Torino, via [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: BGNGCR44M16L4290; PEC: avvgiancarlobiginelli©cnfpec.it) c± U3, rEkareir\ta ùkte.,n. - Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]: PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 965/2019 LL depositata il 05/06/2019. 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudizio di primo grado. - Con sentenza R.G. 552/2014 in data 30/10/2014 il Tribunale di Vercelli dichiarò risolto il contratto di locazione tra l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (conduttore) e l'odierna resistente, [OSCURATO:PERSONA] (locatore), e condannò il conduttore al rilascio dell'immobile. 2. Successivamente, parte locatrice introdusse un nuovo giudizio davanti allo stesso Tribunale nel quale chiese: (1) l'accertamento dell'inadempimento del conduttore; (2) la risoluzione del contratto di locazione; (3) la condanna del conduttore al pagamento dei canoni sino alla data della sentenza, ed inoltre delle indennità per occupazione senza titolo protrattasi fino alla data del rilascio (avvenuto il 31/7/2015). I conduttori si costituirono eccependo il giudicato sulla domanda sub n. 3, trattandosi di domanda già articolata nel primo giudizio , conclusosi con la sentenza 552/2014 di cui al punto 1 che precede (Tribunale di Vercelli R.G. 552/2014 in data 30/10/2014; di seguito: "la prima sentenza del Tribunale di Vercelli"), non impugnata e passata in giudicato. 3. La sentenza di primo grado - Con sentenza R.G. 245/2018 in data 24-5-2018 il Tribunale di Vercelli, decidendo sul secondo giudizio, rigettò l'eccezione di giudicato, motivando che nel primo giudizio si era omesso di statuire sulla domanda sub n. 3, sicché andava riconosciuta la facoltà del locatore di far valere tale omissione in sede di gravame ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio. 4. L'appello avverso la sentenza di primo grado. - Avverso la sentenza di cui al punto 3 che precede (Tribunale di Vercelli R.G. 245/2018 in data 24-5-2018; di seguito: "la seconda sentenza del Tribunale di Vercelli") parte locatrice propose appello, censurando la reiezione dell'eccezione di giudicato, e motivando al riguardo che la prima sentenza del Tribunale di Vercelli non aveva omesso di giudicare sulla domanda sub n. 3, bensì l'aveva respinta nel merito (in parte motiva, riprodotta ai fini dell'autosufficienza), sicché su tale reiezione (in assenza di impugnativa di parte locatrice) era calato il giudicato esterno. 5. La sentenza di secondo grado.- La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 965/2019 depositata in data 5-6-2019, ha ritenuto l'impugnazione solo parzialmente fondata, così motivando: "la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 552/2014 (..) ha dichiarato risolto il contratto di locazione ma, in effetti, ha respinto nel merito le domande proposte dall'odierna appellata (parte locatrice, n.d.r.) in quel giudizio, per non aver ritenuto agevole l'esatta quantificazione dell'importo dovuto alla data della sentenza. Deve quindi riconoscersi che il giudicato copre, oltre che la domanda di inadempimento e risoluzione del contratto, le somme dovute dalla conduttrice alla data della citata sentenza, e che quindi non può evidentemente invocarsi per le somme dovute successivamente al 30/10/2014, consistenti nelle spese condominiali pagate e nell'indennità ex art. 1591 c.c. da tale ultima data (che coincide con la pronuncia di risoluzione del contratto di locazione) alla data del rilascio de/luglio 2015". 6. Il ricorso in Cassazione. - Avverso tale sentenza parte ricorrente propone un unico mezzo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. 8. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. 9. Le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n 3, c.p.c. Norme violate: art. 324 c.p.c. e 2909 c.c.". _Con 3 di 11 o tale mezzo parte conduttrice motiva che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito del diritto controverso, e spiega la sua autorità non solo con riguardo alle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma si estende agli accertamenti ricollegati inscindibilmente con la decisione che ne formano il presupposto logico. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto (coperto da giudicato) che è premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad un giudizio introdotto posteriormente, integra un giudicato esterno (a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi: soggetti, causa petendi, petitum). Il ricorso espone che le domande formulate da parte locatrice Ygiudizio conclusosi con la prima sentenza del Tribunale di Vercelli riguardavano non solo i canoni fino alla data del rilascio, ma anche ogni canone e onere accessorio maturando fino all'effettivo rilascio. Se parte locatrice avesse voluto insistere nella domanda di pagamento al predetto titolo, avrebbe dovuto appellare la prima sentenza del Tribunale di Vercelli, che aveva rigettato tali domande. Non avendolo fatto, sul rigetto di tali domande - a detta del ricorrente - è calato il giudicato. La sentenza della Corte territoriale avrebbe pertanto violato la norma relativa al giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) e, correlativamente, la norma relativa al giudicato formale (art. 324 c.p.c.). 2. Il controricorso. - [OSCURATO:PERSONA] propone controricorso, rilevando quanto segue. Espositiva in fatto. La prima sentenza del Tribunale di Vercelli, ritenendo la società conduttrice (la sola [OSCURATO:PERSONA]) eccessivamente inadempiente al contratto di locazione, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto formulata da parte locatrice ([OSCURATO:PERSONA]), e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell'immobile. Nel dispositivo di tale sentenza è omessa ogni pronuncia sulla domanda di pagamento canoni della locatrice. Nelle motivazioni, la prima sentenza del Tribunale di Vercelli ha riconosciuto esservi un importo dovuto alla data della sentenza, ma, ritenendo che l'esatta quantificazione dello stesso non fosse agevole in quel giudizio in conseguenza del comportamento della conduttrice, ha affermato di non ritenere allo stato di dover accogliere tali domande, precisando che ciò non avrebbe pregiudicato una domanda (anche ingiunzionale) successiva. Il controricorrente riconosce che la prima sentenza del Tribunale di Vercelli, non appellata, è divenuta definitiva (p. 4 del controricorso). Successivamente, perdurando l'inadempimento della conduttrice, parte locatrice ha convenuto nuovamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e (per la prima volta) i soci accomandatari di quest'ultima, Prestia e Accornero, chiedendo di accertare l'inadempimento dei conduttori alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e dalla sua risoluzione, e chiedendo anche (per la prima volta) il riconoscimento delle somme dovute successivamente alla prima sentenza del Tribunale di Vercelli , consistenti nelle spese condominiali pagate e nell'indennità ex art.1591 c.c. dalla data della sentenza sino alla data del rilascio, avvenuto il 31/7/2015. Nel costituirsi, i conduttori, pur riconoscendo che le domande di pagamento canoni e indennità di occupazione erano state solo in parte già proposte nel giudizio definito dalla prima sentenza del Tribunale di Vercelli , eccepivano che detta sentenza, essendo passata in giudicato, precludeva alla locatrice ogni pretesa relativa non solo ai pregressi canoni, ma anche all'indennità per occupazione abusiva successiva alla predetta sentenza. La seconda sentenza del Tribunale di Vercelli ha condannato [OSCURATO:PERSONA], Prestia e Accornero, in solido, al pagamento di un importo di poco differente da quanto richiesto dalla locatrice. Ad esito dell'appello dei conduttori contro detta pronuncia, fondato sul rigetto dell'eccezione di giudicato, la Corte5 di 11 (ye territoriale ha ritenuto l'impugnazione solo parzialmente fondata, riconoscendo che il giudicato della prima sentenza del Tribunale di Vercelli coprisse non solo le domande (decise in dispositivo) di inadempimento, risoluzione del contratto rilascio dell'immobile, ma anche le somme (citate in motivazione) dovute alla data della sentenza, ritenendo invece che tal giudicato non potesse invocarsi per le somme dovute successivamente all'emissione della prima sentenza del Tribunale di Vercelli, e nello specifico per le indennità risarcitorie ex 1591 c.c. dalla data della sentenza alla data del rilascio (31/7/2015). In diritto. Il controricorrente ritiene il ricorso infondato per i seguenti motivi. (i) Il giudicato sostanziale si forma soltanto su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione (comprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano integrato le premesse necessarie e il fondamento logico- giuridico della pronuncia), e quando tale accertamento sia in comune ad un giudizio introdotto successivamente preclude il riesame della questione a condizione che nei due giudizi vi sia identità degli elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi e petitum). La prima erroneità della censura del ricorrente riguarda l'asserita identità degli elementi costitutivi dell'azione. La prima sentenza del Tribunale di Vercelli e la seconda, non presentano tale identità. In primo luogo, non vi è identità di soggetti, in quanto nel primo giudizio era parte la sola [OSCURATO:PERSONA], mentre nel secondo erano parti anche i soci accomandatari di quest'ultima, Prestia e Accornero. In secondo luogo, fa difetto l'identità oggettiva, in quanto tra il primo e secondo giudizio sono mutati sia il petitum e soprattutto la causa petendi. Nel primo giudizio la locatrice ha proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni non corrisposti, sul presupposto della perdurante vigenza del contratto, non formulando alcuna domanda di risarcimento danni ex 1591 c.c. Nel secondo giudizio la locatrice ha invece richiesto anche il pagamento di somme dovute successivamente alla prima sentenza e alla declaratoria di risoluzione del contratto ivi contenuta, sul presupposto dell'esaurimento del rapporto contrattuale. Parte ricorrente si riporta alla giurisprudenza delle SS.UU. secondo la quale l'obbligazione di risarcimento da ritardata consegna ex 1591 c.c. presuppone l'estinzione del contratto che autorizzava il godimento del bene, ed è correlata alla sua mancata restituzione, e non già al suo godimento. Trattasi di un'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale (fatta valere nel primo giudizio). (ii) Il giudicato esterno non è invocabile in un giudizio che riguarda diversi soggetti, alcuni dei quali non erano parte del primo giudizio. Quanto ai limiti oggettivi, essi sono rappresentati dal titolo dell'azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma oggetto (petitum immediato). La prima sentenza del Tribunale di Vercelli ha accertato: (1) l'eccessivo inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni; (2) la gravità dell'inadempimento, che ha comportato l'accoglimento delle domande sia di risoluzione del contratto sia di condanna al rilascio dell'immobile; (3) la sussistenza di un importo di conseguenza dovuto alla data della sentenza; (4) mentre l'esatta quantificazione dell'importo dovuto a quella data, a causa del comportamento della conduttrice, non veniva ritenuta agevole in quel giudizio, e il mancato accoglimento delle domande di pagamento non pregiudicava (secondo la motivazione di tale pronuncia) una domanda (financo ingiunzionale) successiva. (iii) L'erroneità del motivo di ricorso - a detta del controricorrente - risulta anche dai seguenti ulteriori profili: (1) il giudicato derivante dalla prima sentenza del Tribunale di Vercelli non può coprire i fatti e le situazioni nuove, verificatisi dopo l'emissione della sentenza. La novità consiste nella declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto, e soprattutto dalla mancata riconsegna dell'immobile da parte del conduttore successivamente alla prima sentenza del Tribunale di Vercelli. (2) La preclusione del giudicato comporta che la relativa esistenza vada verificata con riferimento al momento della decisione, prima del quale la locatrice non avrebbe avuto titolo per proporre alcuna domanda risarcitoria per la protratta occupazione dell'immobile locato, atteso che quest'ultima è divenuta sine titulo solo dopo l'emissione della La prima sentenza del Tribunale di Vercelli. (3) Il giudicato preclusivo alla proposizione delle domande di pagamento è escluso anche dalla possibilità di configurare una soccombenza della locatrice con riguardo alla prima sentenza del Tribunale di Vercelli . Ciò in quanto tale pronuncia aveva ad oggetto elementi costitutivi (soggetti, petitum, e soprattutto causa petendi) diversi da quelli fatti valere nel secondo giudizio davanti al Tribunale di Vercelli, con particolare riguardo alla domanda di pagamento dell'indennità ex 1591 c.c., ed inoltre gli accertamenti sui punti di fatto costituenti la premessa della prima sentenza del Tribunale di Vercelli (il grave inadempimento della conduttrice e l'esistenza di un importo da questa dovuto alla data della sentenza) non precludevano la proposizione di tali domande, non essendo quindi configurabile alcuna preclusione nascente dal primo giudicato. (4) L'interesse ad impugnare si desume dall'utilità giuridica che dall'accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si collega pertanto alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile. Nella specie, va escluso l'interesse della locatrice a impugnare la prima sentenza del Tribunale di Vercelli al solo fine di ottenere una modifica della motivazione, specie in un caso in cui la motivazione di tale pronuncia affermava espressamente la possibilità per la locatrice di riproporre la domanda di pagamento canoni in un successivo giudizio. (5) La seconda sentenza del Tribunale di Vercelli, in applicazione di tali principi, ha rigettato l'eccezione di giudicato dei conduttori ritenendo che la prima sentenza avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento canoni, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, ma - non avendola rigettata - non pregiudicando il diritto della locatrice di riproporre la domanda in separato giudizio, come in effetti è avvenuto. (6) In conclusione - a detta del controricorrente -, la Corte di Appello di Torino ha correttamente applicato la norma attinente al giudicato, ritenendo che lo stesso non possa evidentemente invocarsi per le somme dovute successivamente alla prima sentenza del Tribunale di Vercelli , che sono fondate su diverso titolo, involgono un diverso petitum, e sono state azionate in un giudizio coinvolgente soggetti diversi. 3. Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza del Tribunale di Vercelli, della cui efficacia di giudicato si discute, ebbe espressamente a statuire: «non si ritiene di dover accogliere le ulteriori domande di pagamento canoni, proposta da parte attrice, allo stato, (ma ciò non pregiudica una domanda ingiunzionale successiva) [sic] in quanto la Prestia, con acconti e salti di qualche mese non rende agevole una esatta quantificazione in questo giudizio dell'importo dovuto alla data sentenza». Essa, atteso l'inciso sul non essere pregiudicata la riproposizione della domanda [tale è il senso del riferimento alla domanda ingiunzionale], avrebbe anche dovuto essere intesa come una decisione abnorme di rito allo stato degli atti, ed essere considerata come tale dalle parti, e segnatamente da quella che aveva proposto la domanda. L'impugnazione non ebbe luogo. A stretto rigore il giudicato si sarebbe dovuto comunque escludere, sebbene per effetto di una statuizione, come detto, abnorme. Ma tale esclusione avrebbe riguardato il dovuto fino alla pronuncia della sentenza. Per il periodo successivo e di cui si discute in questa sede non si coglie alcuna statuizione. 4. Orbene, la sentenza della Corte territoriale oggetto di ricorso non ha ritenuto la pronuncia resa nel primo giudizio inidonea a determinare cosa giudicata, come avrebbe dovuto fare, ma, nel ritenere esistente una sua efficacia di giudicato (e non quella di una pronuncia inidonea a determinarlo perché di rito), ne ha limitato l'estensione alle «somme dovute dalla conduttrice alla data della citata sentenza», e per tale ragione ha ritenuto che detto giudicato non sussistesse per le somme dovute successivamente. 5. Il motivo di ricorso ignora questo dato che è corretto. Una volta che ci si ponga sulla strada di ritenere la prima sentenza vercellese come di merito e non di rito, va considerato che essa, infatti, ha espressamente limitato la sua statuizione «all'importo dovuto alla data delle sentenza». In tal modo essa non fece alcun riferimento alla domanda relativa alla debenza delle somme fino al rilascio, di cui qui si discute e sul punto omise di pronunciare. A torto il ricorso sostiene il contrario. La sentenza qui impugnata, nel ritenere la limitazione del giudicato, ha nella sostanza proprio questo riconosciuto. È appena il caso di rilevare che se il riconoscimento dell'omissione di pronuncia fosse stato formale, la soluzione di provvedere sulla domanda introdotta con il secondo giudizio per le somme dovute dopo la prima sentenza del Tribunale sarebbe stata comunque corretta, in quanto una statuizione che riveli una omessa pronuncia, concretandosi in una decisione di rito, risulta inidonea a determinare giudicato preclusivo della riproposizione della relativa domanda. 5. Il motivo è, dunque, infondato, con conseguente rigetto del ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 32925/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris