CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30319/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanzadel 12 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta e per l’effetto ha confermatol’ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palermo del 20novembre 2025 che ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini come in atti delreato di cui agli artt. 575, 577 numero 3 e 416-bis.1, cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per l’omicidio di AntoninoPellicano, commesso il 30 agosto 2003 in concorso con [OSCURATO:PERSONA], NicolaMandalà, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti non indentificati.Nello specifico allo stesso è contestato di essere stato uno degli esecutorimateriali.Il giudice per le indagini preliminari ha individuato i gravi indizi dicolpevolezza nelle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, MarioCusimano nell’anno 2005 e [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2023, nonché nelleindagini effettuate immediatamente dopo la commissione del reato.Il provvedimento impugnato ha condiviso l’impostazione contenutanell’ordinanza genetica, sia con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi chealle esigenze cautelari, indicate nell’attuale e concreto pericolo di commissione diulteriori reati della medesima specie.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, amezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. In duedistinti ma nella sostanza complementari motivi la difesa rileva che lamotivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente. In prima battuta ladifesa censura la ritenuta credibilità dei collaboratori di giustizia, in particolare diCusimano, già ritenuto inattendibile in altri procedimenti, nonché il rilievoerroneamente attribuito ad alcuni elementi, come l’acquisto di due caschi,desunto da una conversazione intercettata. In seconda battuta, poi, la difesarileva che non sussisterebbero né il pericolo di acquisizione delle prove, dato iltempo trascorso, né quello di fuga, considerato che il ricorrente è statosottoposto a diversi processi e non si è mai allontanato o dato alla latitanza.4. In data 29 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cui ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.A tali conclusioni ilSostituto Procuratore generale si è riportato nell'udienza camerale, nel corsodella quale nessuno è comparso per il ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In due distinti motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,con riferimento alla credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori e al rilievoescludersi in virtù del tempo trascorso e della mancanza di elementi sui qualifondare il pericolo di fuga.Le doglianze sono infondate.2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno delprovvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti"de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017,Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Ciò in quanto il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione edecisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).2.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affetto da alcunodei vizi previsti tassativamente dall’art. 606 cod. proc. pen. e il ragionamentoesposto a fondamento della conclusione non è manifestamente illogico ocontraddittorio.2.2.1. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il motivo è generico e,comunque, infondato.Come rilevato anche dal Procuratore generale, le censure non si confrontanorealmente con la motivazione del provvedimento impugnato, che non ha fondatoil giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza su una sola fonte dichiarativa,ma sulla convergenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoTerranova e sui riscontri esterni indicati nell’ordinanza, relativi alle modalitàesecutive dell’omicidio, al tipo di arma utilizzata, all’impiego del motociclo e allecaptazioni intervenute nei giorni immediatamente precedenti e successivi alfatto.Sotto tale profilo, pertanto, il rilievo difensivo relativo alla precedenteassoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per l’omicidio Cottone, nel quale [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbeingiustamente accusato, non è decisivo.Tale dato, infatti, non vale da solo a elidere la portata indiziaria delledichiarazioni rese nel presente procedimento, che il Tribunale non ha valutatoisolatamente, ma insieme al convergente narrato di [OSCURATO:PERSONA] e agli ulteriorielementi di riscontro indicati nell’ordinanza: la dinamica dell’azione, l’armautilizzata, la presenza di una motocicletta di grossa cilindrata con due soggetti abordo, il rinvenimento della [OSCURATO:PERSONA] rubata il giorno precedente al fatto eritrovata in luogo compatibile con quanto riferito dai collaboratori, nonché lacompatibilità dei frammenti di fanaleria rinvenuti sul luogo del delitto con ilgruppo ottico del motociclo sequestrato.Ragione questa per cui il tentativo della di desumere automaticamente dauna diversa vicenda una generale inattendibilità del collaboratore risultainconferente in quanto non tiene conto della motivazione complessivamente resadal Tribunale in ordine al compendio indiziario.Nella valutazione effettuata il Tribunale, d’altro canto, ha dato conto diessersi attenuto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema didichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, avendo verificato la credibilitàsoggettiva dei dichiaranti, l’attendibilità intrinseca dei rispettivi narrati e la lorocapacità di riscontrarsi reciprocamente su profili individualizzanti.Nell specifico il giudice del riesame ha correttamente certificato che laconvergenza richiesta riguardava circostanze rilevanti del thema probandum,proveniva da fonti autonome e non era il frutto di intese fraudolente (Sez. U, n.20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, n. 41238del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01).Ciò pure considerato che il fatto che taluni profili del narrato sono stati, inaltra sede, diversamente valutati, non assume un rilievo dirimente in quantonella giurisprudenza di legittimità risulta pacifico che la chiamata di correo possaessere oggetto di valutazione frazionata, specie quando riguardi fatti risalenti neltempo o episodi appresi anche attraverso il racconto degli autori materiali deisingoli reati (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01).Nella stessa prospettiva, inoltre, si deve anche rilevare che non coglie nelsegno la censura riferita a [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla difesa comecollaboratore non autonomo perché asseritamente già a conoscenza delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].Proprio con riferimento a tale aspetto, infatti, il Tribunale ha rilevato, conmotivazione non illogica, che lo specifico riferimento all’utilizzo di una HondaTransalp non risultava emerso né da altri collaboratori né dagli organi di stampae che proprio tale dato, riscontrato dal rinvenimento del mezzo rubato, accredital’originalità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e l’affidabilità della fonte delle sueconoscenze, individuata in [OSCURATO:PERSONA].Sempre in ordine alla credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], poi, non risultadirimente la diversa indicazione fornita circa il ruolo avuto dai soggetti a bordodella motocicletta in quanto questo non incide sul nucleo essenziale del racconto.Come evidenziato dal Tribunale, infatti, tale discrasia relativa a unacircostanza è giustificata dalla diversa prospettiva conoscitiva della fonte sulpunto per cui si deve fare riferimento alla costante giurisprudenza di legittimitàche ammette il reciproco riscontro tra dichiarazioni accusatorie di piùcollaboratori quando la concordanza riguardi il nucleo essenziale del narrato,restando irrilevanti eventuali divergenze marginali, salvo che siano sintomatichedi radicale inattendibilità (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327- 01).Pure infondato, infine, risulta il rilievo volto a svalutare la conversazione del30 agosto 2003, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento all’acquisto di duecaschi.Anche in ordine a tale elemento, infatti, il Tribunale non si è limitato riteneresignificativo il dato in termini astratti ma, piuttosto, ha attribuito rilievo alriferimento ai caschi solo dopo avere proceduto a una valutazione complessivadella sequenza delle intercettazioni del 28, 30 e 31 agosto 2003, dalle qualiemerge che, in un arco temporale ristretto, si era proceduto alla ricerca delmezzo, si erano tenuti alcuni incontri tra i compartecipi, c’era stata laconvocazione di [OSCURATO:PERSONA], si era ottenuta la disponibilità dei due caschi e, dopo ildelitto, erano state effettuate delle attività dirette a sistemare o eliminare tracceresidue.2.2.2. Del pari infondata risulta la generica censura formulata quanto allaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.In ordine alle esigenze cautelari, infatti, il Tribunale, con lo specificoriferimento all’operatività della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen. per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., hadato adeguato conto della ragione per cui, in assenza di elementi decisivi disegno contrario, le esigenze cautelari esistenti imponevano l’applicazione dellacustodia cautelare in carcere.Con ciò conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte per cui non èsufficiente il solo decorso del tempo in quanto «in tema di misure cautelaripersonali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancitadall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo aidelitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si diaconto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte odirettamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, allatipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla suarisalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "temposilente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo» (Sez.2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]