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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 11163/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (cui 05d6r40) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/10/2025 del Tribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna ha applicato aHatem [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100, di multa,concordata fra le parti, per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bertoluzza, deducendo, due motivi.Con il primo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell’art. 63 comma4 cod. pen., per avere il Tribunale aumentato la pena per entrambe le circostanzead effetto speciale, l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 e quella discendentedall’art. 99 cod. pen.Con il secondo deduce la disapplicazione dell’art. 545 bis cod. proc. nonavendo, il Tribunale, valutato se fossero applicabili delle sanzioni sostitutive chel’imputato non avrebbe potuto sollecitare in sede di patteggiamento della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.1.

Innanzitutto perché contro la sentenza di patteggiamento si può ricorrerein cassazione - ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - solo “permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazionetra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.E non è illegale la pena che sia stata, eventualmente, erroneamente calcolatase non supera il massimo edittale previsto per il reato per il quale vi è statacondanna.Le Sezioni unite (con sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 – 01) hanno, infatti, precisato, proprio in una fattispeciedi pena concordata, che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazionedel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegalesoltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 eseguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti perle singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi cheportano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.2.

A ciò si aggiunge la considerazione che, nell’odierno caso concreto, non siera neppure verificata una violazione dell’art. 63 cod. pen. posto che entrambe lecircostanze aggravanti contestate e ritenute erano state giudicate equivalenti allecircostanze attenuanti riconosciute, così da non avere dato luogo ad alcunaumento di pena.3.

Quanto all’ulteriore censura, circa la mancata verifica da parte del giudicedella possibilità di sostituire la pena detentiva, deve considerarsi che l’art. 444cod. proc. pen consente, appunto, di “chiedere al giudice l'applicazione, nellaspecie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria “,richiesta che non è stata formulata nella presente fattispecie, rendendo cosìinammissibile la relativa doglianza.4.

All’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi senza formalità di proceduraai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11163/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2021/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (cui 05d6r40) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/10/2025 del Tribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna ha applicato aHatem [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100, di multa,concordata fra le parti, per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bertoluzza, deducendo, due motivi.Con il primo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell’art. 63 comma4 cod. pen., per avere il Tribunale aumentato la pena per entrambe le circostanzead effetto speciale, l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 e quella discendentedall’art. 99 cod. pen.Con il secondo deduce la disapplicazione dell’art. 545 bis cod. proc. nonavendo, il Tribunale, valutato se fossero applicabili delle sanzioni sostitutive chel’imputato non avrebbe potuto sollecitare in sede di patteggiamento della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.1.

Innanzitutto perché contro la sentenza di patteggiamento si può ricorrerein cassazione - ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - solo “permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazionetra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.E non è illegale la pena che sia stata, eventualmente, erroneamente calcolatase non supera il massimo edittale previsto per il reato per il quale vi è statacondanna.Le Sezioni unite (con sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 – 01) hanno, infatti, precisato, proprio in una fattispeciedi pena concordata, che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazionedel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegalesoltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 eseguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti perle singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi cheportano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.2.

A ciò si aggiunge la considerazione che, nell’odierno caso concreto, non siera neppure verificata una violazione dell’art. 63 cod. pen. posto che entrambe lecircostanze aggravanti contestate e ritenute erano state giudicate equivalenti allecircostanze attenuanti riconosciute, così da non avere dato luogo ad alcunaumento di pena.3.

Quanto all’ulteriore censura, circa la mancata verifica da parte del giudicedella possibilità di sostituire la pena detentiva, deve considerarsi che l’art. 444cod. proc. pen consente, appunto, di “chiedere al giudice l'applicazione, nellaspecie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria “,richiesta che non è stata formulata nella presente fattispecie, rendendo cosìinammissibile la relativa doglianza.4.

All’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi senza formalità di proceduraai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (cui 05d6r40) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/10/2025 del Tribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna ha applicato aHatem [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100, di multa,concordata fra le parti, per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bertoluzza, deducendo, due motivi.Con il primo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell’art. 63 comma4 cod. pen., per avere il Tribunale aumentato la pena per entrambe le circostanzead effetto speciale, l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 e quella discendentedall’art. 99 cod. pen.Con il secondo deduce la disapplicazione dell’art. 545 bis cod. proc. nonavendo, il Tribunale, valutato se fossero applicabili delle sanzioni sostitutive chel’imputato non avrebbe potuto sollecitare in sede di patteggiamento della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.1. Innanzitutto perché contro la sentenza di patteggiamento si può ricorrerein cassazione - ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - solo “permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazionetra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.E non è illegale la pena che sia stata, eventualmente, erroneamente calcolatase non supera il massimo edittale previsto per il reato per il quale vi è statacondanna.Le Sezioni unite (con sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 – 01) hanno, infatti, precisato, proprio in una fattispeciedi pena concordata, che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazionedel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegalesoltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 eseguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti perle singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi cheportano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.2. A ciò si aggiunge la considerazione che, nell’odierno caso concreto, non siera neppure verificata una violazione dell’art. 63 cod. pen. posto che entrambe lecircostanze aggravanti contestate e ritenute erano state giudicate equivalenti allecircostanze attenuanti riconosciute, così da non avere dato luogo ad alcunaumento di pena.3. Quanto all’ulteriore censura, circa la mancata verifica da parte del giudicedella possibilità di sostituire la pena detentiva, deve considerarsi che l’art. 444cod. proc. pen consente, appunto, di “chiedere al giudice l'applicazione, nellaspecie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria “,richiesta che non è stata formulata nella presente fattispecie, rendendo cosìinammissibile la relativa doglianza.4. All’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi senza formalità di proceduraai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11163/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2021/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (cui 05d6r40) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/10/2025 del Tribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bologna ha applicato aHatem [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100, di multa,concordata fra le parti, per il delitto di tentato furto aggravato ascrittogli.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bertoluzza, deducendo, due motivi.Con il primo lamenta la violazione di legge ed in particolare dell’art. 63 comma4 cod. pen., per avere il Tribunale aumentato la pena per entrambe le circostanzead effetto speciale, l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 e quella discendentedall’art. 99 cod. pen.Con il secondo deduce la disapplicazione dell’art. 545 bis cod. proc. nonavendo, il Tribunale, valutato se fossero applicabili delle sanzioni sostitutive chel’imputato non avrebbe potuto sollecitare in sede di patteggiamento della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.1. Innanzitutto perché contro la sentenza di patteggiamento si può ricorrerein cassazione - ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - solo “permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazionetra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.E non è illegale la pena che sia stata, eventualmente, erroneamente calcolatase non supera il massimo edittale previsto per il reato per il quale vi è statacondanna.Le Sezioni unite (con sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886 – 01) hanno, infatti, precisato, proprio in una fattispeciedi pena concordata, che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazionedel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegalesoltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 eseguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti perle singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi cheportano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.2. A ciò si aggiunge la considerazione che, nell’odierno caso concreto, non siera neppure verificata una violazione dell’art. 63 cod. pen. posto che entrambe lecircostanze aggravanti contestate e ritenute erano state giudicate equivalenti allecircostanze attenuanti riconosciute, così da non avere dato luogo ad alcunaumento di pena.3. Quanto all’ulteriore censura, circa la mancata verifica da parte del giudicedella possibilità di sostituire la pena detentiva, deve considerarsi che l’art. 444cod. proc. pen consente, appunto, di “chiedere al giudice l'applicazione, nellaspecie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria “,richiesta che non è stata formulata nella presente fattispecie, rendendo cosìinammissibile la relativa doglianza.4. All’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi senza formalità di proceduraai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore    Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore    Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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