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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02234/2023

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osto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in-persona del Sostituto procuratore generale, Luig GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 23 marzo 2021, la Corte di appello di Brescia, previa rinnovazione istruttoria, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a,b,d,e, perché, quale appartenente al gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, aveva predisposto su carta intestata del corpo di appartenenza - [OSCURATO:PERSONA] 1^ sezione operativa volante - una dichiarazione, indirizzata al Comando di Polizia locale di Guidizzolo, con la quale chiedeva d. valutare la possibilità di archiviare una contravvenzione per violazione al codice stradale, apponendo la falsa firma del Comandante della predetta sezione, lgt. [OSCURATO:PERSONA], e attestando fatti e circostanze non corrispondenti al vero, e in particolare che, in data 06 gennaio 2016 alle ore 10,00, l'indagato, con la propria autovettura, superava il limite di velocità in quanto impegnato in attività di indagine di polizia giudiziaria, dichiarazione che consegnava in data 01 marzo 2016 al comandante della Polizia locale di Guidizzolo (capo a) agli artt, 479 e 6 n. 2 cod. pen.); in tal modo inducendo la Prefettura di Mantova a decretare, in data 30 marzo 2016, l'archiviazione, conseguendo l'indebito profitto, pari alla somma di euro 136,90, prevista per la infrazione contestata (capo b) art. 640 co. 2 cod. pen.; nonché per avere, unitamente a un collega, per cui si procede separatamente, utilizzato l'autovettura di servizio per recarsi, in data 1 marzo 2016, a Guidizzolo presso il Comando di polizia locale, per ragioni personali. ovvero per consegnare la dichiarazione sub a) (capo d): artt. 110 - 314 co. 2 cod. pen.), e per avere tratto in inganno il proprio datore di lavoro sull'effettività e sul luogo della prestazione lavorativa, inducendolo in errore e conseguendo l'ingiusto profitto del percepimento della remunerazione per prestazioni lavorative non effettuate (capo e): artt. 110 e 640 co. 2 cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 546 - 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 479 e 168 bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo al capo A), per omessa riqualificazione del fatto in una fattispecie sussumibile fra quelle ( artt. 482 o 489 ovvero in subordine 480 cod. pen. ) per cui è consentita la applicazione dell'istituto della messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen.

In relazione al delitto di falso, il ricorrente sostiene che i. documento incriminato non costituisca atto pubblico ai sensi dell'art. 479 cod. pen., difettando la competenza funzionale del pubblico ufficiale, e perché l'atto non sarebbe stato compiuto nell'esercizio delle funzioni.

La falsificazione è stata compiuta da un soggetto che, pur dipendente della P.A., non era addetto allo specifico ufficio preposto alla formazione e al rilascio dell'atto medesimo, neppure nelle vesti di funzionario di fatto ( sez. 5 n. 47508/2016, conf 215981, 210440), cosicchè, l'atto incriminato è estraneo alla sfera di competenza funzionale del pubblico Ufficiale.

La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è, dunque, affetta da illogicità, giacchè la condotta faisificatoria non si è realizzata nell'ambito delle funzioni deiricorrente, ma è stata solo occasionata da essa, essendo il documento incriminato finalizzato alla realizzazione di una pretesa personale dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente denuncia gli stessi vizi, anche per travisamento della prova, con riguardo ai restanti reati, altresì lamentando l'omessa rinnovazione d'ufficio dell'istruttoria dibattimentale, per l'acquisizione di una prova assolutamente decisiva.

S premette che non ricorre una situazione di c.d. doppia conforme delle sentenze di merito, da, momento che, nelle more del giudizio di appello, è intervenuta la sentenza della Corte cl' Giustizia Edu del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal Pubblico Ministero, ed è stata disposta la rinnovazione istruttoria dalla Corte di appello con acquisizione dei fogli di uscita della autovettura [OSCURATO:PERSONA] di servizio dei giorni 29/02/106 e 02/03/2016.

Quindi, si sostiene l'erronea valutazione dei dati emergenti dai tabulati e dalle altre prove documentali acquisiti, quanto alla compatibilità del chilometraggio risultante dalla comparazione dei fogli di uscita della vettura con quello che sarebbe stato necessario per raggiungere anche il Comune di Guidizzolo.

La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i tragitti dal luogo di partenza della pattuglia ove ha sede il comando e il rientro presso la stessa sede a fine servizio, e di esercitare i poteri istruttori ufficiosi nominando un perito, mentre giunge a negare apoditticamente il valore probatorio della consulenza di parte.

Vengono denunciate poi le deduzioni arbitrarie con cui la Corte di appello segnala, al di là dei dati emergenti dai tabulati e dalla consulenza, le coincidenze inverosimili che caratterizzerebbero la vicenda in esame, laddove si volesse dare credito alla tesi difensiva, secondo cui l'imputato non si sarebbe recato a Guidizzolo con l'auto di servizio, invece, verosimilmente prelevata da terzi, per lo svolgimento dei compiti di istituto, omettendone la rendicontazione sul foglio di servizio, conformemente a una consolidata prassi nelle dinamiche interne di caserma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non ha pregio la deduzione veicolata con il primo motivo.

La decisione impugnata si fonda sul consolidato canone ermeneutico di questa Corte, a tenore del quale, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, o quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale de pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario (cfr., Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, Rv. 211440, e, più recentemente, Sez. 5 n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041; Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Rv. 283007). 1.1.Posto che, nel caso di specie, la condotta falsificatrice di cui al capo A) risulta integrata dalla falsa attestazione, su carta intestata della Guardia di Finanza, di fatti e circostanze non corrispondenti al vero, circa gli impegni di servizio del dichiarante, accompagnata dalla 3apposizione della firma falsa del comandante della stazione di polizia - la Corte territoriale ha fatto buon governo dei richiamati i principi, ritenendo che l'atto sul quale è ricaduto il falso costituisca l'imprescindibile presupposto logico e giuridico del provvedimento di archiviazione adottato dalla pubblica amministrazione (Sez. 5 n. 37880 del 08/09/2021, Rv. 282028) e rilevando, con motivazione condivisibile, che "l'appellante confonde e sovrappone due piani: quello dell'interesse privato dell'imputato, del tutto privo di rilevanza, il quale, come persona fisica, era portatrice diretta di un obiettivo personale, con quello dell'oggettività materiale dei fatti, caratterizzata dall'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale", aggiungendo che "i fatti rappresentati inerivano lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria ...".La dichiarazione con la quale il ricorrente ha attestato falsamente le ragioni di ufficio che lo avevano portato a superare i limiti di velocità, è stata, infatti, resa proprio nella qualità d pubblico ufficiale da lui rivestita, - in tal senso assumendo decisivo rilievo la apposizione della firma falsa del comandante per attestare la veridicità del contenuto dichiarativo dell'atto - ed era finalizzata ad ottenere il risultato utilitaristico perseguito, ovvero l'annullamento della contravvenzione stradale.

In tanto, dunque, quella dichiarazione ha assunto rilevanza giuridica interna alla pubblica amministrazione in quanto resa dal dichiarante spendendo la propria funzione pubblicistica, laddove ebbe a rappresentare falsamente lo svolgimento di attività d polizia giudiziaria a lui attribuita istituzionalmente.

Attività che, va sottolineato, corrisponde a una funzione pubblicistica non correlata all'orario di servizio, dal momento che gli ufficiali e gi agenti di polizia giudiziaria sono considerati in servizio permanente, non cessando dalla loro qualifica pur se liberi dal servizio, posto che, anche in tali circostanze, sono tenuti a esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge (da ultimo, Sez. 5 n. 35691 de; 20/07/2022, Rv. 283595).

A diversamente ragionare, d'altra parte, e, dunque, ritenendo che l'atto sarebbe estraneo alla competenza funzionale del pubblico ufficiale e finalizzato alla realizzazione di una pretesa personale, "il delitto di falso non sarebbe mai configurabile considerato che un atto pubblico falso (sotto il profilo materiale ideologico) è sempre invalido e può essere annullato d'ufficio, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il falso, ai sensi della L. n. 240 del 1990, art. 21 nonies, comma 2-bis" (cfr. Sez. 5, n. 13250 del 8/04/2021, n.m. concernente una vicenda simile).

1.2. Quanto alle differenze tra il reato di cui all'art. 479 e quello di cui all'art. 480 cod. pen., e sufficiente rammentare che, secondo íus receptum, per poter qualificare certificato amministrativo un atto proveniente dal pubblico ufficiale occorrono due condizioni: che esso non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; che l'atto non abbia una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente (Sez. 5, n. 10478 dei 22/10/1996, Ungaro, Rv. 206548; Sez. 5, n. 4894 del 21/03/2000, Barbolini, Rv. 216049).

Requisiti pacificamente insussistenti nel caso di specie, poiché l'atto incriminato contiene la falsa attestazione della esistenza di una esimente da parte del pubblico ufficiale ed, inoltre, è 4munito di una propria e autonoma efficacia giuridica, in quanto atto presupposto imprescindibile del provvedimento di archiviazione, che ha potato alla eliminazione della sanzione amministrativa. 2.E' infondato anche il secondo motivo, in buona parte riversato in fatto e tendente a una non consentita rivalutazione dei risultati probatori; in ogni caso privo di un reale confronto con una attenta, analitica, scrupolosa motivazione in ordine alle questioni di fatto e diritto su cui la decisione si fonda.

2.1. In ogni caso, si osserva - quanto al tema relativo al valore probatorio dei tabuiat telefonici - che la Corte di appello non ha tenuto conto delle risultanze dei tabulati, stante la richiesta della parte di disapplicazione dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, avendo ritenuto desumibile aliunde la prova del tragitto svolto dall'imputato a bordo dell'autovettura di servizio il giorno 1 marzo 2016, effettivamente ancorandola a prove dirette e a deduzioni logiche ( pg. 18). [OSCURATO:PERSONA] prospetta, pertanto, un tema che assume un rilievo esclusivamente ipotetico, come tale privo della necessaria specificità.

2.2. Le altre doglianze, con le quali si lamenta la classificazione di inverosimiglianza data dalla Corte di appello alla tesi alternativamente prospettata, e il mancato svolgimento di una perizia finalizzata alla verifica dell'effettivo utilizzo del veicolo di servizio, impingono il merito della decisione che il Giudice di legittimità non può affrontare, in presenza di determinazioni che si fondano su un corretto procedimento valutativo degli indizi.

In proposito, anzitutto, il Collegio ricorda che vi è ontologica differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare.

La differenza tra indizio e prova non risiede nella tipologia del mezzo da cui deriva l'inferenza logica che costituisce il loro carattere comune, ma nei contenuti che essi esprimono e rappresentano (Sez. 2, n. 14704 dei 22/4/2020, Bekaj, Rv. 279408; Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, Maggi, Rv. 259551).

Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite Mannino (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231678), la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità, in tema d valutazione della prova indiziaria, che il metodo ermeneutico da adottare debba essere quellc che ruota intorno ad una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio; una lettura unitaria, però, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica, costituita dal valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (sulla natura bifasica della verifica sulla valenza della prova indiziaria, cfr. Sez. 1, n. 1790 dei 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272026).

Viene bandita, pertanto, qualsiasi valutazione 5atomistica e parcellizzata degli indizi, che, valutati dapprima nella loro individualità per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non sole verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), successivamente vanno raccolti in senso logico attraverso un esame globale degli elementi certi, risolvendo eventuali ambiguità e consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là dl ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).

E' presente, quindi, anche nella ricerca del canone valutativo della prova indiziaria, il richiamo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce un modello ermeneutico non solo per la motivazione della decisione, ma anche in prospettiva probatoria.

E' noto, peraltro, che la prova logica così raggiunta non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017,Rv. 271228 - 01), dovendosi ritenere superata la tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore valore processuale piuttosto che all'altra; invece, deve riconoscersi, tanto alle une quanto alle altre, una identica attitudine alla dimostrazione del fatto, una volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 3, n.32029 del 25/05/2022).

Si richiede, dunque, che la attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci).

La prova logica, tuttavia, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione promana non già da una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale), ma da un «raccordo logico» tra un fatto "secondario" e il "fatto da provare".

Ergo, ricorrendo alla cd. prova logica di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., dall'insieme degli elementi analiticamente e molto puntualmente enucleati dalla Corte di appello ( pg. 18 e ss.), anche sottolineando la presenza di "alcuni non trascurabili errori in procedendo", nella consulenza di parte, la Corte di appello - che non era tenuta a disporre una perizia per vagliare il contenuto della consulenza tecnica di parte, per giunta in una fattispecie in cu la stessa sentenza ha precisato che "... un ampio tratto di strada percorso dall'imputato a bordo del veicolo di servizio, tra Guidizzolo e Manerbio, sfugge assolutamente ad un serio ed affidabile calcolo, posto che tra i due punti vi sono un'infinità di percorsi alternativi, con strade che ... incidono sensibilmente sulla lunghezza del percorso ...." - sulla scorta di una motivazione immune da salti logici, ha ricavato la certezza processuale della sussistenza dei delitti contestati, superando, attraverso una corretta valutazione unitaria e globale dei dat 6raccolti, razionalmente argomentata, l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017,Rv. 271228 -01), desumendo, sulla base di un corretto procedimento logico inferenziale, l'utilizzo del veicolo di servizio, da cui discendono gli altri delitti connessi, mentre la prova fornita dalla difesa si presenta priva di un effettivo valore dimostrativo.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c P.Q.Mrzyisio- QM 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in-persona del Sostituto procuratore generale, Luig GIORDANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 23 marzo 2021, la Corte di appello di Brescia, previa rinnovazione istruttoria, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a,b,d,e, perché, quale appartenente al gruppo della Guardia di Finanza di Brescia, aveva predisposto su carta intestata del corpo di appartenenza - [OSCURATO:PERSONA] 1^ sezione operativa volante - una dichiarazione, indirizzata al Comando di Polizia locale di Guidizzolo, con la quale chiedeva d. valutare la possibilità di archiviare una contravvenzione per violazione al codice stradale, apponendo la falsa firma del Comandante della predetta sezione, lgt. [OSCURATO:PERSONA], e attestando fatti e circostanze non corrispondenti al vero, e in particolare che, in data 06 gennaio 2016 alle ore 10,00, l'indagato, con la propria autovettura, superava il limite di velocità in quanto impegnato in attività di indagine di polizia giudiziaria, dichiarazione che consegnava in data 01 marzo 2016 al comandante della Polizia locale di Guidizzolo (capo a) agli artt, 479 e 6 n. 2 cod. pen.); in tal modo inducendo la Prefettura di Mantova a decretare, in data 30 marzo 2016, l'archiviazione, conseguendo l'indebito profitto, pari alla somma di euro 136,90, prevista per la infrazione contestata (capo b) art. 640 co. 2 cod. pen.; nonché per avere, unitamente a un collega, per cui si procede separatamente, utilizzato l'autovettura di servizio per recarsi, in data 1 marzo 2016, a Guidizzolo presso il Comando di polizia locale, per ragioni personali. ovvero per consegnare la dichiarazione sub a) (capo d): artt. 110 - 314 co. 2 cod. pen.), e per avere tratto in inganno il proprio datore di lavoro sull'effettività e sul luogo della prestazione lavorativa, inducendolo in errore e conseguendo l'ingiusto profitto del percepimento della remunerazione per prestazioni lavorative non effettuate (capo e): artt. 110 e 640 co. 2 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 546 - 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 479 e 168 bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo al capo A), per omessa riqualificazione del fatto in una fattispecie sussumibile fra quelle ( artt. 482 o 489 ovvero in subordine 480 cod. pen. ) per cui è consentita la applicazione dell'istituto della messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. In relazione al delitto di falso, il ricorrente sostiene che i. documento incriminato non costituisca atto pubblico ai sensi dell'art. 479 cod. pen., difettando la competenza funzionale del pubblico ufficiale, e perché l'atto non sarebbe stato compiuto nell'esercizio delle funzioni. La falsificazione è stata compiuta da un soggetto che, pur dipendente della P.A., non era addetto allo specifico ufficio preposto alla formazione e al rilascio dell'atto medesimo, neppure nelle vesti di funzionario di fatto ( sez. 5 n. 47508/2016, conf 215981, 210440), cosicchè, l'atto incriminato è estraneo alla sfera di competenza funzionale del pubblico Ufficiale. La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è, dunque, affetta da illogicità, giacchè la condotta faisificatoria non si è realizzata nell'ambito delle funzioni deiricorrente, ma è stata solo occasionata da essa, essendo il documento incriminato finalizzato alla realizzazione di una pretesa personale dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente denuncia gli stessi vizi, anche per travisamento della prova, con riguardo ai restanti reati, altresì lamentando l'omessa rinnovazione d'ufficio dell'istruttoria dibattimentale, per l'acquisizione di una prova assolutamente decisiva. S premette che non ricorre una situazione di c.d. doppia conforme delle sentenze di merito, da, momento che, nelle more del giudizio di appello, è intervenuta la sentenza della Corte cl' Giustizia Edu del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal Pubblico Ministero, ed è stata disposta la rinnovazione istruttoria dalla Corte di appello con acquisizione dei fogli di uscita della autovettura [OSCURATO:PERSONA] di servizio dei giorni 29/02/106 e 02/03/2016. Quindi, si sostiene l'erronea valutazione dei dati emergenti dai tabulati e dalle altre prove documentali acquisiti, quanto alla compatibilità del chilometraggio risultante dalla comparazione dei fogli di uscita della vettura con quello che sarebbe stato necessario per raggiungere anche il Comune di Guidizzolo. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i tragitti dal luogo di partenza della pattuglia ove ha sede il comando e il rientro presso la stessa sede a fine servizio, e di esercitare i poteri istruttori ufficiosi nominando un perito, mentre giunge a negare apoditticamente il valore probatorio della consulenza di parte. Vengono denunciate poi le deduzioni arbitrarie con cui la Corte di appello segnala, al di là dei dati emergenti dai tabulati e dalla consulenza, le coincidenze inverosimili che caratterizzerebbero la vicenda in esame, laddove si volesse dare credito alla tesi difensiva, secondo cui l'imputato non si sarebbe recato a Guidizzolo con l'auto di servizio, invece, verosimilmente prelevata da terzi, per lo svolgimento dei compiti di istituto, omettendone la rendicontazione sul foglio di servizio, conformemente a una consolidata prassi nelle dinamiche interne di caserma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non ha pregio la deduzione veicolata con il primo motivo. La decisione impugnata si fonda sul consolidato canone ermeneutico di questa Corte, a tenore del quale, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, o quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale de pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario (cfr., Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, Rv. 211440, e, più recentemente, Sez. 5 n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041; Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Rv. 283007). 1.1.Posto che, nel caso di specie, la condotta falsificatrice di cui al capo A) risulta integrata dalla falsa attestazione, su carta intestata della Guardia di Finanza, di fatti e circostanze non corrispondenti al vero, circa gli impegni di servizio del dichiarante, accompagnata dalla 3apposizione della firma falsa del comandante della stazione di polizia - la Corte territoriale ha fatto buon governo dei richiamati i principi, ritenendo che l'atto sul quale è ricaduto il falso costituisca l'imprescindibile presupposto logico e giuridico del provvedimento di archiviazione adottato dalla pubblica amministrazione (Sez. 5 n. 37880 del 08/09/2021, Rv. 282028) e rilevando, con motivazione condivisibile, che "l'appellante confonde e sovrappone due piani: quello dell'interesse privato dell'imputato, del tutto privo di rilevanza, il quale, come persona fisica, era portatrice diretta di un obiettivo personale, con quello dell'oggettività materiale dei fatti, caratterizzata dall'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale", aggiungendo che "i fatti rappresentati inerivano lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria ...".La dichiarazione con la quale il ricorrente ha attestato falsamente le ragioni di ufficio che lo avevano portato a superare i limiti di velocità, è stata, infatti, resa proprio nella qualità d pubblico ufficiale da lui rivestita, - in tal senso assumendo decisivo rilievo la apposizione della firma falsa del comandante per attestare la veridicità del contenuto dichiarativo dell'atto - ed era finalizzata ad ottenere il risultato utilitaristico perseguito, ovvero l'annullamento della contravvenzione stradale. In tanto, dunque, quella dichiarazione ha assunto rilevanza giuridica interna alla pubblica amministrazione in quanto resa dal dichiarante spendendo la propria funzione pubblicistica, laddove ebbe a rappresentare falsamente lo svolgimento di attività d polizia giudiziaria a lui attribuita istituzionalmente. Attività che, va sottolineato, corrisponde a una funzione pubblicistica non correlata all'orario di servizio, dal momento che gli ufficiali e gi agenti di polizia giudiziaria sono considerati in servizio permanente, non cessando dalla loro qualifica pur se liberi dal servizio, posto che, anche in tali circostanze, sono tenuti a esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge (da ultimo, Sez. 5 n. 35691 de; 20/07/2022, Rv. 283595). A diversamente ragionare, d'altra parte, e, dunque, ritenendo che l'atto sarebbe estraneo alla competenza funzionale del pubblico ufficiale e finalizzato alla realizzazione di una pretesa personale, "il delitto di falso non sarebbe mai configurabile considerato che un atto pubblico falso (sotto il profilo materiale ideologico) è sempre invalido e può essere annullato d'ufficio, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il falso, ai sensi della L. n. 240 del 1990, art. 21 nonies, comma 2-bis" (cfr. Sez. 5, n. 13250 del 8/04/2021, n.m. concernente una vicenda simile). 1.2. Quanto alle differenze tra il reato di cui all'art. 479 e quello di cui all'art. 480 cod. pen., e sufficiente rammentare che, secondo íus receptum, per poter qualificare certificato amministrativo un atto proveniente dal pubblico ufficiale occorrono due condizioni: che esso non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; che l'atto non abbia una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente (Sez. 5, n. 10478 dei 22/10/1996, Ungaro, Rv. 206548; Sez. 5, n. 4894 del 21/03/2000, Barbolini, Rv. 216049). Requisiti pacificamente insussistenti nel caso di specie, poiché l'atto incriminato contiene la falsa attestazione della esistenza di una esimente da parte del pubblico ufficiale ed, inoltre, è 4munito di una propria e autonoma efficacia giuridica, in quanto atto presupposto imprescindibile del provvedimento di archiviazione, che ha potato alla eliminazione della sanzione amministrativa. 2.E' infondato anche il secondo motivo, in buona parte riversato in fatto e tendente a una non consentita rivalutazione dei risultati probatori; in ogni caso privo di un reale confronto con una attenta, analitica, scrupolosa motivazione in ordine alle questioni di fatto e diritto su cui la decisione si fonda. 2.1. In ogni caso, si osserva - quanto al tema relativo al valore probatorio dei tabuiat telefonici - che la Corte di appello non ha tenuto conto delle risultanze dei tabulati, stante la richiesta della parte di disapplicazione dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, avendo ritenuto desumibile aliunde la prova del tragitto svolto dall'imputato a bordo dell'autovettura di servizio il giorno 1 marzo 2016, effettivamente ancorandola a prove dirette e a deduzioni logiche ( pg. 18). [OSCURATO:PERSONA] prospetta, pertanto, un tema che assume un rilievo esclusivamente ipotetico, come tale privo della necessaria specificità. 2.2. Le altre doglianze, con le quali si lamenta la classificazione di inverosimiglianza data dalla Corte di appello alla tesi alternativamente prospettata, e il mancato svolgimento di una perizia finalizzata alla verifica dell'effettivo utilizzo del veicolo di servizio, impingono il merito della decisione che il Giudice di legittimità non può affrontare, in presenza di determinazioni che si fondano su un corretto procedimento valutativo degli indizi. In proposito, anzitutto, il Collegio ricorda che vi è ontologica differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. La differenza tra indizio e prova non risiede nella tipologia del mezzo da cui deriva l'inferenza logica che costituisce il loro carattere comune, ma nei contenuti che essi esprimono e rappresentano (Sez. 2, n. 14704 dei 22/4/2020, Bekaj, Rv. 279408; Sez. 5, n. 16397 del 21/2/2014, Maggi, Rv. 259551). Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231678), la giurisprudenza di legittimità ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità, in tema d valutazione della prova indiziaria, che il metodo ermeneutico da adottare debba essere quellc che ruota intorno ad una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio; una lettura unitaria, però, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica, costituita dal valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (sulla natura bifasica della verifica sulla valenza della prova indiziaria, cfr. Sez. 1, n. 1790 dei 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272026). Viene bandita, pertanto, qualsiasi valutazione 5atomistica e parcellizzata degli indizi, che, valutati dapprima nella loro individualità per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non sole verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), successivamente vanno raccolti in senso logico attraverso un esame globale degli elementi certi, risolvendo eventuali ambiguità e consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là dl ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr. Sez. 1, n. 20461 del 12/4/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605). E' presente, quindi, anche nella ricerca del canone valutativo della prova indiziaria, il richiamo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce un modello ermeneutico non solo per la motivazione della decisione, ma anche in prospettiva probatoria. E' noto, peraltro, che la prova logica così raggiunta non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017,Rv. 271228 - 01), dovendosi ritenere superata la tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore valore processuale piuttosto che all'altra; invece, deve riconoscersi, tanto alle une quanto alle altre, una identica attitudine alla dimostrazione del fatto, una volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell'imputato (cfr., tra le altre, Sez. 3, n.32029 del 25/05/2022). Si richiede, dunque, che la attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci). La prova logica, tuttavia, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione promana non già da una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale), ma da un «raccordo logico» tra un fatto "secondario" e il "fatto da provare". Ergo, ricorrendo alla cd. prova logica di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., dall'insieme degli elementi analiticamente e molto puntualmente enucleati dalla Corte di appello ( pg. 18 e ss.), anche sottolineando la presenza di "alcuni non trascurabili errori in procedendo", nella consulenza di parte, la Corte di appello - che non era tenuta a disporre una perizia per vagliare il contenuto della consulenza tecnica di parte, per giunta in una fattispecie in cu la stessa sentenza ha precisato che "... un ampio tratto di strada percorso dall'imputato a bordo del veicolo di servizio, tra Guidizzolo e Manerbio, sfugge assolutamente ad un serio ed affidabile calcolo, posto che tra i due punti vi sono un'infinità di percorsi alternativi, con strade che ... incidono sensibilmente sulla lunghezza del percorso ...." - sulla scorta di una motivazione immune da salti logici, ha ricavato la certezza processuale della sussistenza dei delitti contestati, superando, attraverso una corretta valutazione unitaria e globale dei dat 6raccolti, razionalmente argomentata, l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017,Rv. 271228 -01), desumendo, sulla base di un corretto procedimento logico inferenziale, l'utilizzo del veicolo di servizio, da cui discendono gli altri delitti connessi, mentre la prova fornita dalla difesa si presenta priva di un effettivo valore dimostrativo. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c P.Q.Mrzyisio- QM 7
Sentenza Cassazione n. 02234/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris