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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24135/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, sulla aggravante del reato di rapina, è meramente ripetitivo dell'analoga doglianza che aveva costituto oggetto di considerazione e di adeguata motivazione in appello, in linea con le conclusioni della sentenza di primo grado, dando luogo, sul punto, ad una 'doppia conforme' che non può essere rimessa in discussione in base a una ulteriore (che sarebbe la terza) rilettura del fatto, preclusa a questa Corte di legittimità; osservato che il secondo motivo, sulla comparazione delle opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MFrndescd [OSCURATO:PERSONA] preriali r [OSCURATO:PERSONA] 2026 ., ...„ L Il FIUMI rio liiut11,;di.L, Mb.- M e SatIll3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, sulla aggravante del reato di rapina, è meramente ripetitivo dell'analoga doglianza che aveva costituto oggetto di considerazione e di adeguata motivazione in appello, in linea con le conclusioni della sentenza di primo grado, dando luogo, sul punto, ad una 'doppia conforme' che non può essere rimessa in discussione in base a una ulteriore (che sarebbe la terza) rilettura del fatto, preclusa a questa Corte di legittimità; osservato che il secondo motivo, sulla comparazione delle opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MFrndescd [OSCURATO:PERSONA] preriali r [OSCURATO:PERSONA] 2026 ., ...„ L Il FIUMI rio liiut11,;di.L, Mb.- M e SatIll3
Sentenza Cassazione n. 24135/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris