CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02295/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pordenone all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 590 cod.pen. ed all'art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 a lui ascritti e, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione con sospensione condizionale della pena. Lo ha invece assolto dal reato di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 perché il fatto non sussiste. Ha inoltre condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 1000,00 oltre che alla rifusione delle spese del giudizio. Secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza di primo grado, l'imputato dopo aver investito, alla guida dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], [OSCURATO:PERSONA], omettendo di moderare la velocità in prossimità di un attraversamento pedonale a ridosso di un incrocio rotatorio ed in orario notturno, non arrestava la marcia e, rincorso da un teste oculare che bussando più volte al finestrino lo aveva avvertito dell'investimento invitandolo a seguirlo in ospedale, dopo averlo rassicurato, si era, invece, allontanato dal luogo del sinistro (fatto commesso in Cordenons il 3 gennaio 2016). Interposto appello avverso detta pronuncia, la Corte d'appello di Trieste con sentenza in data 27.9.2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 590 comma 1 cod. pen. per essere il medesimo estinto per remissione di querela ed ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 189 comma 6, C.d.S., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quella di mesi due, giorni venti di reclusione, riducendo altresì la sospensione della patente di guida a mesi otto e confermando per il resto l'impugnata decisione. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S. atteso che risulta che l'imputato si era fermato e si era fatto identificare accordandosi con i presenti nell'allontanarsi dal luogo del sinistro.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla inammissibilità e/o esclusione della parte civile. Rileva che la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla richiesta di esclusione della parte civile. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La censura, sub specie di vizio di motivazione, si sostanzia nell'esposizione di una diversa ricostruzione dei fatti riportando alcuni brani delle testimonianze rese nel corso del giudizio e di fatto sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio in ordine al reato di cui al capo b), come tale inammissibile in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero una volta validamente costituitasi in giudizio, la parte civile in virtù del principio dell'immanenza della sua costituzione (vedi tra le altre Sez. 5, n. 41167 del 9.7.2014, Panatta, Rv. 260682) che non necessita di rinnovazione, può partecipare ai gradi successivi del giudizio avendo interesse alla conferma della affermazione di responsabilità dell'imputato atteso che dalla stessa dipende la sussistenza del diritto al risarcimento del danno e la sua eventuale eliminazione o riduzione. Ne consegue che l'avvenuto risarcimento del danno nel corso del giudizio di primo grado da parte dell'imputato non determina il venir meno dell'interesse della parte civile, ritualmente costituitasi, a partecipare ai gradi successivi del giudizio, che prosegua in conseguenza dell'impugnazione del solo imputato sui capi concernenti la responsabilità penale, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione in ordine ad essi si riflette sulla decisione relativa al risarcimento del danno, anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile. Tale interesse sussiste, a maggior ragione, ove l'imputato abbia impugnato anche il capo della sentenza di primo grado relativo alla sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. (Sez. 3, n. 22138 del 9.12.2016, dep. 2017, Rv. 270501). Alla luce di tali principi, correttamente la Corte territoriale, pur a fronte dell'avvenuto risarcimento del danno di cui si dà atto anche nel corpo della sentenza, non ha disposto l'esclusione della parte civile. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de • il 29 novembre 2022 Il stensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO« CA