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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18375/2026

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ita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/20261.

A seguito di indagini bancarie effettuate a norma dell’art. 32, d.P.R. n.600/1973, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Latinanotificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], esercente attività dicommercio di dettaglio di orologi e gioielleria, l’avviso di accertamento n.T10011602514, in relazione all’anno d’imposta 2009.

In particolare,l’esame delle movimentazioni bancarie riferibili ai conti intestati allacontribuente ed il confronto con la documentazione contabile della stessafaceva emergere versamenti non giustificati per un importo totale di euro355.362,28 e prelevamenti non giustificati per un importo totale pari adeuro 74.585,75.

Oltre ai ricavi riconducibili alle indagini bancarie, l’Ufficio,confrontando il totale delle fatture e dei corrispettivi registrati (pari adeuro 237.221,60) e il totale dei ricavi dichiarati nel quadro RG del modellounico PF/2010 (pari ad euro 198.530,00), individuava, in via analitica,sulla base della contabilità, ulteriori ricavi per un importo pari ad euro38.691,00.

A fronte dei maggiori ricavi accertati, l’Ufficio riconoscevamaggiori costi per un importo pari ai prelevamenti non giustificati per euro74.585,75.

Il procedimento di accertamento con adesione, aperto suistanza della contribuente, veniva chiuso con esito negativo.2.

Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorsodinanzi alla C.t.p. di Latina; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3.

La C.t.p. di Latina, con sentenza n. 1212/2015, accoglieva il ricorsodella contribuente.4.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. delLazio; si costituiva in giudizio la contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.5.

La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 2990/2017, depositata in data 25maggio 2017, respingeva l’appello dell’Ufficio.6.

Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.Numero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 per laquale la contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione della parte controricorrentedi nullità insanabile del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, in quantonotificato a mezzo [OSCURATO:PERSONA] (PEC) in formato ".pdf"anziché in formato ".p7m", e quindi privo di firma digitale.

Essa èinfondata.1.1 Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazionein forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che èsanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi lapaternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali lanotificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocaturagenerale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della suacopia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocatodello Stato.

SS.UU. 12/03/2024, n. 6477).1.2.

Nel caso di specie, la contribuente ha ricevuto il ricorso e ha potutodepositare un controricorso, articolando compiutamente le proprie difesesia in via preliminare che nel merito.

Pertanto, avendo l'atto raggiunto ilsuo scopo, la nullità della notifica può considerarsi sanata.Si procede quindi all'esame del merito dei motivi di ricorso.2.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. ha disposto l’annullamento integraledell’avviso di accertamento impugnato, travalicando, in questo modo, ilimiti della domanda di parte; in particolare, la C.t.r. non ha tenuto contodella circostanza per cui, accanto ai recuperi scaturenti dallemovimentazioni finanziarie, l’Ufficio aveva recuperato, in via analitica,ricavi per euro 38.691,00, concernenti fatture che, sebbene emesse, nonNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026erano state registrate in contabilità.

Atteso che su tale tipo di recuperonon vi era stata, da parte della contribuente, alcuna specificacontestazione, ne deriva che l’avvenuto annullamento dell’atto in primogrado per una violazione solo formale (il difetto di sottoscrizione) hacomportato, quale logica conseguenza, il travolgimento pure di tale rilievo;tuttavia, l’intervenuta riforma della sentenza, con l’accoglimento delleragioni di merito, avrebbe dovuto implicare, da parte del giudice diappello, la conferma parziale dell’avviso di accertamento, data ladefinitività della ripresa non contestata.2.1.

Il motivo, con cui l'Agenzia delle Entrate sostiene che la C.T.R. abbiaannullato integralmente l'avviso di accertamento, eccedendo le domandedella contribuente e pronunciandosi anche su riprese a tassazione che, adire dell'Ufficio, non erano state oggetto di specifica contestazione, èinfondato.Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancitodall'art. 112 c.p.c., impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domandae non oltre i limiti di essa.

La sua violazione configura un error inprocedendo che, se accertato, determina la nullità della sentenza.

LaCorte di Cassazione ha chiarito che tale vizio deve essere fatto valererelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., consentendo così alla Corte dilegittimità l'esame degli atti del giudizio di merito (Cass. n. 14084 del21.05.2024).2.2.

Nel caso di specie, la controricorrente ha replicato di aver contestatoin primo grado "tutte le voci dell'accertamento", comprese quelle chel'Agenzia assume come non contestate.

In particolare, è pacifico che ilrecupero a tassazione di € 38.691,00 a titolo di maggior ricavi era statocontestato sia innanzi alla C.t.p. che innanzi alla C.t.r.

Il ricorsointroduttivo ha avuto ad oggetto l’impugnativa dell'avviso di accertamentoglobalmente considerato e non limitatamente ad alcune soltanto delle vociNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026di presunto maggior reddito recuperato a tassazione.

Nello specifico, imaggiori ricavi per € 38.691, 00 che l'Agenzia ha classificato comeanaliticamente accertabili, sono stati oggetto di regolare impugnativa.2.3.

Quindi, la CTR, accogliendo nel merito le doglianze della contribuenterelative all'illegittimità della presunzione su cui si fondava l'accertamentobasato sulle movimentazioni bancarie, ha legittimamente annullato l'attoimpositivo nella sua interezza, ritenendo inficiato il suo impiantopresuntivo fondamentale.

L'annullamento integrale è, dunque, laconseguenza logica dell'accoglimento delle censure principali cheminavano la validità sostanziale della pretesa fiscale.Non si ravvisa, pertanto, la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.3.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nellaparte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto malgoverno delladisposizione in rubrica, adottando una decisione caratterizzata da unimpianto argomentativo che, incentrato sulla convinzione che la nonimplausibilità delle giustificazioni addotte dalla contribuente possa valere afar ritenere integrata la prova idonea a vincere la presunzione contenutanell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, disvela il completo travisamento delprincipio secondo cui i dati e gli elementi desunti dai conti correnti sonoposti a base degli accertamenti e delle rettifiche previsti dagli artt. da 38 a41 del d.P.R. n. 600/1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha giàtenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta,ovvero che essi si riferiscano ad operazioni prive di rilevanza ai fini fiscali;più nel dettaglio, la C.t.r. ha omesso di valutare come, secondo il costanteinsegnamento di codesta Corte, l’art. 32, cit., fondi una presunzionelegale, con la conseguenza che l’Ufficio è vincolato ad assumere comecerta l’imputabilità al contribuente dei dati evincibili dai movimenti bancarisui suoi conti, senza che risulti necessario procedere ad un’analisi delleNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026singole operazioni, e che spetta al contribuente, in forza dell’inversionedell’onere della prova (che la presunzione legale iuris tantum determina),dimostrare che di quei dati e di quelli elementi, desumibili dall’esame deiconti correnti bancari, si è già tenuto conto ai fini dell’imposizione diretta,fornendo prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazionead operazioni già evidenziate nella dichiarazione o, comunque, nonrilevanti fiscalmente.Il motivo, con cui l'Agenzia sostiene che la CTR abbia erroneamenteritenuto sufficiente la prova fornita dalla contribuente per superare lapresunzione legale di maggiori ricavi derivante dalle movimentazionibancarie, discostandosi dal consolidato orientamento della Corte diCassazione che esige una prova analitica e rigorosa, è fondato.3.1.

Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato (cfr. direcente Cass. 07/11/2025, n. 29499) quello secondo cui in tema diaccertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R.n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erarioche, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e chepuò essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, conspecifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea adimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie nonmerito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offertedal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze (Cass. 02/02/2024, n. 3129 egiurisprudenza ivi richiamata).

Ancora, “In tema di accertamento delleimposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede unapresunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti chei versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed afronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divietoNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornirela prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporrecomunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto adindividuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti,correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) aimovimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato neitempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere adaffermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”(Cass.05/05/2017, n. 11102).3.2.

In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - inmateria di accertamenti bancari, al contribuente che vuole superare lapresunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell'erarioche, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisionee concordanza richiesti dall'art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici—, si impone di fornire non una prova generica, ma una prova analiticaidonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazionespecifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo dadimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estraneaa fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 en. 26018 del 2014).

Per converso, vi è l'obbligo del giudice di merito, daun lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delleprove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singolamovimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamente conto insentenza delle risultanze di quella verifica.3.3.

Ancora, con un autorevole arresto si è ribadito che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuatodall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onereprobatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R.n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai contiNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a caricodel contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili,fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazionespecifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo dadimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fattiimponibili (Cass. 31/01/2024, n. 2928).3.4.

Nel caso di specie, la C.t.r. ha disatteso tali principi.

Il giudiced'appello ha ritenuto superata la presunzione legale sulla base di unimpianto argomentativo incentrato sulla "non implausibilità" dellegiustificazioni addotte dalla contribuente, valorizzando elementi qualidichiarazioni sostitutive di terzi (come quella del fratello della contribuenteper un versamento di € 250.000,00) e altra documentazione, senzatuttavia pretendere quella prova analitica e rigorosa richiesta dalla normae dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

La C.t.r. ha ritenutosufficiente una spiegazione plausibile delle operazioni, senza verificare setale spiegazione fosse supportata da una prova puntuale e specifica perciascuna movimentazione contestata, idonea a dimostrarne in modoinequivocabile la natura extra-professionale.

Ad esempio, con riferimentoal versamento di € 250.000,00, la C.t.r. ha valorizzato la dichiarazione delfratello della contribuente e la scrittura privata di cessione del credito,ritenendole sufficienti a giustificare l'operazione come restituzione di unfinanziamento soci, senza però accertare, con il rigore richiesto, lacorrispondenza contabile e finanziaria di tale operazione nei registri dellasocietà terza, come lamentato dall'Ufficio.3.5.

La C.t.r., si è limitata ad una giustificazione generica e non ha pretesola dimostrazione analitica della riferibilità di ogni singola operazione a fattinon imponibili, si pone in contrasto con il consolidato orientamento dilegittimità.

La valutazione del giudice di merito si è risolta in unapprezzamento complessivo e non sufficientemente rigoroso degliNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026elementi probatori, contravvenendo all'obbligo di verifica puntuale che lapresunzione legale di cui all'art. 32 cit. impone.La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto malgoverno dei principi cheregolano l'onere della prova in materia di accertamenti bancari,accogliendo una tesi difensiva basata su giustificazioni non supportate daquella prova analitica e specifica richiesta per vincere la presunzionelegale.4.

In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto ilsecondo; la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviatoinnanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo e,rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizioinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esamenonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/20261. A seguito di indagini bancarie effettuate a norma dell’art. 32, d.P.R. n.600/1973, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Latinanotificava, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], esercente attività dicommercio di dettaglio di orologi e gioielleria, l’avviso di accertamento n.T10011602514, in relazione all’anno d’imposta 2009. In particolare,l’esame delle movimentazioni bancarie riferibili ai conti intestati allacontribuente ed il confronto con la documentazione contabile della stessafaceva emergere versamenti non giustificati per un importo totale di euro355.362,28 e prelevamenti non giustificati per un importo totale pari adeuro 74.585,75. Oltre ai ricavi riconducibili alle indagini bancarie, l’Ufficio,confrontando il totale delle fatture e dei corrispettivi registrati (pari adeuro 237.221,60) e il totale dei ricavi dichiarati nel quadro RG del modellounico PF/2010 (pari ad euro 198.530,00), individuava, in via analitica,sulla base della contabilità, ulteriori ricavi per un importo pari ad euro38.691,00. A fronte dei maggiori ricavi accertati, l’Ufficio riconoscevamaggiori costi per un importo pari ai prelevamenti non giustificati per euro74.585,75. Il procedimento di accertamento con adesione, aperto suistanza della contribuente, veniva chiuso con esito negativo.2. Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorsodinanzi alla C.t.p. di Latina; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo laconferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Latina, con sentenza n. 1212/2015, accoglieva il ricorsodella contribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. delLazio; si costituiva in giudizio la contribuente, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 2990/2017, depositata in data 25maggio 2017, respingeva l’appello dell’Ufficio.6. Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.Numero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 per laquale la contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione della parte controricorrentedi nullità insanabile del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, in quantonotificato a mezzo [OSCURATO:PERSONA] (PEC) in formato ".pdf"anziché in formato ".p7m", e quindi privo di firma digitale. Essa èinfondata.1.1 Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazionein forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che èsanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi lapaternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali lanotificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocaturagenerale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della suacopia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocatodello Stato. SS.UU. 12/03/2024, n. 6477).1.2. Nel caso di specie, la contribuente ha ricevuto il ricorso e ha potutodepositare un controricorso, articolando compiutamente le proprie difesesia in via preliminare che nel merito. Pertanto, avendo l'atto raggiunto ilsuo scopo, la nullità della notifica può considerarsi sanata.Si procede quindi all'esame del merito dei motivi di ricorso.2. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. ha disposto l’annullamento integraledell’avviso di accertamento impugnato, travalicando, in questo modo, ilimiti della domanda di parte; in particolare, la C.t.r. non ha tenuto contodella circostanza per cui, accanto ai recuperi scaturenti dallemovimentazioni finanziarie, l’Ufficio aveva recuperato, in via analitica,ricavi per euro 38.691,00, concernenti fatture che, sebbene emesse, nonNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026erano state registrate in contabilità. Atteso che su tale tipo di recuperonon vi era stata, da parte della contribuente, alcuna specificacontestazione, ne deriva che l’avvenuto annullamento dell’atto in primogrado per una violazione solo formale (il difetto di sottoscrizione) hacomportato, quale logica conseguenza, il travolgimento pure di tale rilievo;tuttavia, l’intervenuta riforma della sentenza, con l’accoglimento delleragioni di merito, avrebbe dovuto implicare, da parte del giudice diappello, la conferma parziale dell’avviso di accertamento, data ladefinitività della ripresa non contestata.2.1. Il motivo, con cui l'Agenzia delle Entrate sostiene che la C.T.R. abbiaannullato integralmente l'avviso di accertamento, eccedendo le domandedella contribuente e pronunciandosi anche su riprese a tassazione che, adire dell'Ufficio, non erano state oggetto di specifica contestazione, èinfondato.Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancitodall'art. 112 c.p.c., impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domandae non oltre i limiti di essa. La sua violazione configura un error inprocedendo che, se accertato, determina la nullità della sentenza. LaCorte di Cassazione ha chiarito che tale vizio deve essere fatto valererelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., consentendo così alla Corte dilegittimità l'esame degli atti del giudizio di merito (Cass. n. 14084 del21.05.2024).2.2. Nel caso di specie, la controricorrente ha replicato di aver contestatoin primo grado "tutte le voci dell'accertamento", comprese quelle chel'Agenzia assume come non contestate. In particolare, è pacifico che ilrecupero a tassazione di € 38.691,00 a titolo di maggior ricavi era statocontestato sia innanzi alla C.t.p. che innanzi alla C.t.r. Il ricorsointroduttivo ha avuto ad oggetto l’impugnativa dell'avviso di accertamentoglobalmente considerato e non limitatamente ad alcune soltanto delle vociNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026di presunto maggior reddito recuperato a tassazione. Nello specifico, imaggiori ricavi per € 38.691, 00 che l'Agenzia ha classificato comeanaliticamente accertabili, sono stati oggetto di regolare impugnativa.2.3. Quindi, la CTR, accogliendo nel merito le doglianze della contribuenterelative all'illegittimità della presunzione su cui si fondava l'accertamentobasato sulle movimentazioni bancarie, ha legittimamente annullato l'attoimpositivo nella sua interezza, ritenendo inficiato il suo impiantopresuntivo fondamentale. L'annullamento integrale è, dunque, laconseguenza logica dell'accoglimento delle censure principali cheminavano la validità sostanziale della pretesa fiscale.Non si ravvisa, pertanto, la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.3. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nellaparte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto malgoverno delladisposizione in rubrica, adottando una decisione caratterizzata da unimpianto argomentativo che, incentrato sulla convinzione che la nonimplausibilità delle giustificazioni addotte dalla contribuente possa valere afar ritenere integrata la prova idonea a vincere la presunzione contenutanell’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, disvela il completo travisamento delprincipio secondo cui i dati e gli elementi desunti dai conti correnti sonoposti a base degli accertamenti e delle rettifiche previsti dagli artt. da 38 a41 del d.P.R. n. 600/1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha giàtenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta,ovvero che essi si riferiscano ad operazioni prive di rilevanza ai fini fiscali;più nel dettaglio, la C.t.r. ha omesso di valutare come, secondo il costanteinsegnamento di codesta Corte, l’art. 32, cit., fondi una presunzionelegale, con la conseguenza che l’Ufficio è vincolato ad assumere comecerta l’imputabilità al contribuente dei dati evincibili dai movimenti bancarisui suoi conti, senza che risulti necessario procedere ad un’analisi delleNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026singole operazioni, e che spetta al contribuente, in forza dell’inversionedell’onere della prova (che la presunzione legale iuris tantum determina),dimostrare che di quei dati e di quelli elementi, desumibili dall’esame deiconti correnti bancari, si è già tenuto conto ai fini dell’imposizione diretta,fornendo prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazionead operazioni già evidenziate nella dichiarazione o, comunque, nonrilevanti fiscalmente.Il motivo, con cui l'Agenzia sostiene che la CTR abbia erroneamenteritenuto sufficiente la prova fornita dalla contribuente per superare lapresunzione legale di maggiori ricavi derivante dalle movimentazionibancarie, discostandosi dal consolidato orientamento della Corte diCassazione che esige una prova analitica e rigorosa, è fondato.3.1. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico e reiterato (cfr. direcente Cass. 07/11/2025, n. 29499) quello secondo cui in tema diaccertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R.n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erarioche, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e chepuò essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, conspecifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea adimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie nonmerito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offertedal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze (Cass. 02/02/2024, n. 3129 egiurisprudenza ivi richiamata). Ancora, “In tema di accertamento delleimposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede unapresunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti chei versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed afronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divietoNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornirela prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporrecomunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto adindividuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti,correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) aimovimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato neitempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere adaffermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”(Cass.05/05/2017, n. 11102).3.2. In dettaglio - secondo questa giurisprudenza di legittimità - inmateria di accertamenti bancari, al contribuente che vuole superare lapresunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell'erarioche, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisionee concordanza richiesti dall'art. 2729, cod. civ., per le presunzioni semplici—, si impone di fornire non una prova generica, ma una prova analiticaidonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazionibancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazionespecifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo dadimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estraneaa fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 en. 26018 del 2014). Per converso, vi è l'obbligo del giudice di merito, daun lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delleprove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singolamovimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamente conto insentenza delle risultanze di quella verifica.3.3. Ancora, con un autorevole arresto si è ribadito che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuatodall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onereprobatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R.n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai contiNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a caricodel contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili,fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazionespecifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo dadimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fattiimponibili (Cass. 31/01/2024, n. 2928).3.4. Nel caso di specie, la C.t.r. ha disatteso tali principi. Il giudiced'appello ha ritenuto superata la presunzione legale sulla base di unimpianto argomentativo incentrato sulla "non implausibilità" dellegiustificazioni addotte dalla contribuente, valorizzando elementi qualidichiarazioni sostitutive di terzi (come quella del fratello della contribuenteper un versamento di € 250.000,00) e altra documentazione, senzatuttavia pretendere quella prova analitica e rigorosa richiesta dalla normae dalla costante giurisprudenza di questa Corte. La C.t.r. ha ritenutosufficiente una spiegazione plausibile delle operazioni, senza verificare setale spiegazione fosse supportata da una prova puntuale e specifica perciascuna movimentazione contestata, idonea a dimostrarne in modoinequivocabile la natura extra-professionale. Ad esempio, con riferimentoal versamento di € 250.000,00, la C.t.r. ha valorizzato la dichiarazione delfratello della contribuente e la scrittura privata di cessione del credito,ritenendole sufficienti a giustificare l'operazione come restituzione di unfinanziamento soci, senza però accertare, con il rigore richiesto, lacorrispondenza contabile e finanziaria di tale operazione nei registri dellasocietà terza, come lamentato dall'Ufficio.3.5. La C.t.r., si è limitata ad una giustificazione generica e non ha pretesola dimostrazione analitica della riferibilità di ogni singola operazione a fattinon imponibili, si pone in contrasto con il consolidato orientamento dilegittimità. La valutazione del giudice di merito si è risolta in unapprezzamento complessivo e non sufficientemente rigoroso degliNumero registro generale 1167/2018Numero sezionale 3378/2026Numero di raccolta generale 18375/2026Data pubblicazione 07/06/2026elementi probatori, contravvenendo all'obbligo di verifica puntuale che lapresunzione legale di cui all'art. 32 cit. impone.La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto malgoverno dei principi cheregolano l'onere della prova in materia di accertamenti bancari,accogliendo una tesi difensiva basata su giustificazioni non supportate daquella prova analitica e specifica richiesta per vincere la presunzionelegale.4. In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto ilsecondo; la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviatoinnanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo e,rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizioinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esamenonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro
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