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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18527/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4439-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1126/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 16.6.2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, chiedendo di essere reintegrati nel possesso di un immobile e la rimozione delle opere eseguite dal Marsala, consistenti nell’apertura di una luce.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale dapprima concedeva l’interdetto, ordinando la chiusura della luce, ma poi rigettava la domanda, disponendone la riapertura, con sentenza n. 127/2016.

Interponevano appello avverso detta decisione gli originari ricorrenti e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, n. 1126/2020, rigettava il gravame, confermando la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte aisensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1) ex art. 360 comma 1 n.3, violazione dell’art. 115 c.p.c., per travisamento di risultanze processuali decisive in relazione alla relazione di C.T.U. tecnica, e mancata valutazione di fatti e risultanze documentali decisive per la controversia oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n.5; 2) ex art.360 comma 1 n.3, violazione dell’art.115 c.p.c., per travisamento di risultanze processuali decisive in relazione alla prova documentale fotografica ed omesso apprezzamento di fatti e risultanze documentali decisive per la controversia oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.5; 3) ex art. 360 comma 1 n.3, violazione dell’art.115 c.p.c., per travisamento e parziale apprezzamento di risultanze processuali decisive in relazione al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, e mancata valutazione di fatti e risultanze documentali decisive per la controversia oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè, ex art. 360 comma 1 n. 4, omesso esame dei motivi di appello; 4) ex art. 360 comma 1 n.3, violazione dell’art.115 c.p.c., per travisamento di risultanze processuali decisive in relazione al contenuto dei motivi di appello, ed ex art. 360 comma 1 n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso di un immobile, asseritamente leso dall’apertura di una luce ad opera del confinante.Primo, secondo, terzo e quarto motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché vertono, rispettivamente, sulla valutazione della C.T.U. esperita sui luoghi (il primo), delle risultanze istruttorie in generale (il secondo ed il terzo) e sul travisamento della prova (il quarto),, in relazione alla sussistenza dei presupposti del possesso del quale si invocava la tutela.

Il ricorrente propone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza confrontarsi con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 )”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere che il ricorrente ha proposto, nella sostanza, censure meritali in fatto, non consentite in sede di legittimità.

Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c .p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4439-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1126/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 16.6.2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, chiedendo di essere reintegrati nel possesso di un immobile e la rimozione delle opere eseguite dal Marsala, consistenti nell’apertura di una luce. Nella resistenza del convenuto il Tribunale dapprima concedeva l’interdetto, ordinando la chiusura della luce, ma poi rigettava la domanda, disponendone la riapertura, con sentenza n. 127/2016. Interponevano appello avverso detta decisione gli originari ricorrenti e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, n. 1126/2020, rigettava il gravame, confermando la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte aisensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1) ex art. 360 comma 1 n.3, violazione dell’art. 115 c.p.c., per travisamento di risultanze processuali decisive in relazione alla relazione di C.T.U. tecnica, e mancata valutazione di fatti e risultanze documentali decisive per la controversia oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n.5; 2) ex art.360 comma 1 n.3, violazione dell’art.115 c.p.c., per travisamento di risultanze processuali decisive in relazione alla prova documentale fotografica ed omesso apprezzamento di fatti e risultanze documentali decisive per la controversia oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.5; 3) ex art. 360 comma 1 n.3, violazione dell’art.115 c.p.c., per travisamento e parziale apprezzamento di risultanze processuali decisive in relazione al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, e mancata valutazione di fatti e risultanze documentali decisive per la controversia oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè, ex art. 360 comma 1 n. 4, omesso esame dei motivi di appello; 4) ex art. 360 comma 1 n.3, violazione dell’art.115 c.p.c., per travisamento di risultanze processuali decisive in relazione al contenuto dei motivi di appello, ed ex art. 360 comma 1 n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso di un immobile, asseritamente leso dall’apertura di una luce ad opera del confinante.Primo, secondo, terzo e quarto motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché vertono, rispettivamente, sulla valutazione della C.T.U. esperita sui luoghi (il primo), delle risultanze istruttorie in generale (il secondo ed il terzo) e sul travisamento della prova (il quarto),, in relazione alla sussistenza dei presupposti del possesso del quale si invocava la tutela. Il ricorrente propone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza confrontarsi con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 )”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere che il ricorrente ha proposto, nella sostanza, censure meritali in fatto, non consentite in sede di legittimità. Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c .p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr
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