Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45459/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 020US1U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.JANI Niko ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.100 di ammenda.

2. Lamenta il ricorrente mancanza di motivazione in relazione alle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione del minimo scostamento dalla soglia legale di punibilità del fatto e dall'assenza di profili caratterizzanti la gravità dell'offesa.

3. Preliminarmente va riconosciuta la estinzione del reato per prescrizione ma- turata in data 13.9.2021 ai sensi degli art.157 e 161 cod.proc.pen. laddove le doglianze avanzate in ricorso non si presentano inammissibili, soprattutto con ri- ferimento alla ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'all'art.131 bis cod.pen., in ragione di profili di apoditticità motivazionale e dall'altra parte non ricorono cause di non punibilità di liquida declaratoria ai sensi dell'art.129 cod proc. pen..

Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata per es- sere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari lampi SA.11.6~ D E'. [OSCURATO:PERSONA] (7.!

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 020US1U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.JANI Niko ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.100 di ammenda. 2. Lamenta il ricorrente mancanza di motivazione in relazione alle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione del minimo scostamento dalla soglia legale di punibilità del fatto e dall'assenza di profili caratterizzanti la gravità dell'offesa. 3. Preliminarmente va riconosciuta la estinzione del reato per prescrizione ma- turata in data 13.9.2021 ai sensi degli art.157 e 161 cod.proc.pen. laddove le doglianze avanzate in ricorso non si presentano inammissibili, soprattutto con ri- ferimento alla ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'all'art.131 bis cod.pen., in ragione di profili di apoditticità motivazionale e dall'altra parte non ricorono cause di non punibilità di liquida declaratoria ai sensi dell'art.129 cod proc. pen.. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata per es- sere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mari lampi SA.11.6~ D E'. [OSCURATO:PERSONA] (7.!
Sentenza Cassazione n. 45459/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris