CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 28399/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce "nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 73 DPR 309 del 1990", è inammissibile, non solo - o non tanto - perché il ricorrente è stato condannato per il delitto ex art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, ma perché deduce censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi della vicenda, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, confermando la valutazione espressa dal primo giudice, con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in questa sede cti legittimità -, ribadito la sussistenza del dolo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] curato l'aggiorn4a dei dati catastali a seguito del ricongiungimento tra nuda proprietà e possesso dei beni a seguito dell'estinzione dell'usufrutto paterno per morte dell'avente diritto, sicché egli era ben consapevole dell'incremento reddituale conseguente al decesso del padre (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025