Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 luglio 2022

Cassazione n. 40597/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE dì TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite. le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trapani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 sexies cod. strada, la pena concordata di mesi 4 di arresto ed euro 1.400,00 dì ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Alcamo per la durata indicata in sentenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 186 cod. strada; lamenta altresì che il giudice nulla ha disposto in ordine alla eventuale confisca del veicolo in caso di appartenenza di esso all'imputato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo limitatamente all'omessa pronuncia sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La difesa ha depositato memoria difensiva in data 25 luglio 2022, in cui chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

All'uopo rappresenta che la sospensione della patente di guida, anche se non applicata in sentenza, deve ritenersi sospesa "fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità"; quanto alla confisca del veicolo, rappresenta come tale sanzione, per essere applicata, presupponga un accertamento sulla proprietà del veicolo, accertamento non allegato al ricorso.

Ulteriore memoria è stata depositata in data 5/9/22, in cui la difesa, riportandosi alle argomentazioni in precedenza rassegnate, conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sui motivi di ricorso e sulle argomentazioni espresse in replica dalla difesa si osserva quanto segue.

Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena concordata per l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, aggravato ai sensi del comma 2 sex/es.

L'art. 186, comma 2, lett. c) stabilisce che all'accertamento del reato debba conseguire in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la cui durata è commisurata alla verifica dell'appartenenza del veicolo; allo stesso modo la confisca del veicolo è subordinata all'accertamento dell'appartenenza del veicolo ("all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter").

Si tratta di sanzioni amministrative accessorie che, per loro natura, devono essere previste obbligatoriamente, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. [cfr.

Sezione IV, n. 27531 del 05/05/2005 Cc. (dep. 27/07/2005), Rv. 232015; conforme sezione 4 n, 36868 del 14/03/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237231].

Sul punto non è peregrino ricordare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano di recente stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).

2. Tutto ciò premesso, pur dovendo prendersi atto dell'omissione in cui è incorso il Tribunale, è del pari fondata l'osservazione difensiva secondo cui le sanzioni accessorie dovevano essere sospese, avendo il giudice sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità.

Questa sezione ha più volte affermato che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la durata della sospensione della patente di guida nei limiti edittali, a disporre la confisca del veicolo di proprietà dell'imputato e ad ordinare contestualmente la sospensione dell'efficacia ditali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia un esito positivo, potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocata la confisca del veicolo (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531 - 01: "In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca"; già prima Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040 - 01).

Si è condivisìbìlmente osservato che l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione della metà della predetta sanzione amministrativa, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazione dell'estinzione del reato.

Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro dì pubblica utilità, il giudice ripristina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e la misura di sicurezza della confisca.

Il sìgnificato del termine "ripristino" presuppone che, in epoca anteriore, l'efficacia della sospensione della patente e della confisca siano state sospese.

Sulla base di quanto precede la sentenza deve essere annullata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca.

Benchè la Procura generale non abbia documentato l'appartenenza del veicolo, è certo che il giudice debba, anche ai fini della commisurazione della durata della sospensione della patente dì guida, verificare tale circostanza.

Si tratta quindi dì un accertamento imprescindibile.

Determinata la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente dì guida e verificata la ricorrenza del presupposto dell'appartenenza del veicolo, il giudice dovrà disporre la sospensione dell'efficacia delle statuizioni in materia di sospensione della patente di guida e confisca del veicolo fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente e revocata la confisca.

3. Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trapani.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell'auto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE dì TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite. le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trapani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 sexies cod. strada, la pena concordata di mesi 4 di arresto ed euro 1.400,00 dì ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il Comune di Alcamo per la durata indicata in sentenza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 186 cod. strada; lamenta altresì che il giudice nulla ha disposto in ordine alla eventuale confisca del veicolo in caso di appartenenza di esso all'imputato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo limitatamente all'omessa pronuncia sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La difesa ha depositato memoria difensiva in data 25 luglio 2022, in cui chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. All'uopo rappresenta che la sospensione della patente di guida, anche se non applicata in sentenza, deve ritenersi sospesa "fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità"; quanto alla confisca del veicolo, rappresenta come tale sanzione, per essere applicata, presupponga un accertamento sulla proprietà del veicolo, accertamento non allegato al ricorso. Ulteriore memoria è stata depositata in data 5/9/22, in cui la difesa, riportandosi alle argomentazioni in precedenza rassegnate, conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sui motivi di ricorso e sulle argomentazioni espresse in replica dalla difesa si osserva quanto segue. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena concordata per l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, aggravato ai sensi del comma 2 sex/es. L'art. 186, comma 2, lett. c) stabilisce che all'accertamento del reato debba conseguire in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la cui durata è commisurata alla verifica dell'appartenenza del veicolo; allo stesso modo la confisca del veicolo è subordinata all'accertamento dell'appartenenza del veicolo ("all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter"). Si tratta di sanzioni amministrative accessorie che, per loro natura, devono essere previste obbligatoriamente, anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. [cfr. Sezione IV, n. 27531 del 05/05/2005 Cc. (dep. 27/07/2005), Rv. 232015; conforme sezione 4 n, 36868 del 14/03/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237231]. Sul punto non è peregrino ricordare come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano di recente stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 279349 - 01, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). 2. Tutto ciò premesso, pur dovendo prendersi atto dell'omissione in cui è incorso il Tribunale, è del pari fondata l'osservazione difensiva secondo cui le sanzioni accessorie dovevano essere sospese, avendo il giudice sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità. Questa sezione ha più volte affermato che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la durata della sospensione della patente di guida nei limiti edittali, a disporre la confisca del veicolo di proprietà dell'imputato e ad ordinare contestualmente la sospensione dell'efficacia ditali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia un esito positivo, potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocata la confisca del veicolo (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531 - 01: "In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca"; già prima Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040 - 01). Si è condivisìbìlmente osservato che l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione della metà della predetta sanzione amministrativa, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazione dell'estinzione del reato. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro dì pubblica utilità, il giudice ripristina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e la misura di sicurezza della confisca. Il sìgnificato del termine "ripristino" presuppone che, in epoca anteriore, l'efficacia della sospensione della patente e della confisca siano state sospese. Sulla base di quanto precede la sentenza deve essere annullata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca. Benchè la Procura generale non abbia documentato l'appartenenza del veicolo, è certo che il giudice debba, anche ai fini della commisurazione della durata della sospensione della patente dì guida, verificare tale circostanza. Si tratta quindi dì un accertamento imprescindibile. Determinata la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente dì guida e verificata la ricorrenza del presupposto dell'appartenenza del veicolo, il giudice dovrà disporre la sospensione dell'efficacia delle statuizioni in materia di sospensione della patente di guida e confisca del veicolo fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente e revocata la confisca. 3. Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trapani. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell'auto
Sentenza Cassazione n. 40597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris