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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 21358/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2913/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio de ll’ avvocat a SARA D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1241/2018,pubblicata i n data 11/07/2018 , R.G.N. 2405/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] – Radiotelevisione Italiana, dirette all'accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dalla società produttivo di progressiva dequalificazione dal 2008 e d i inatti vità, alla condanna della società a reintegrare il ricorrente nel ruolo e nelle funzioni precedenti alla dequalificazione iniziata nel febbraio 2008 (data immediatamente successiva alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che aveva concluso un precedente contenzioso tra le parti), di condanna della società al pagamento della somma di € 1.000.000 a titolo di danno non patrimoniale per perdita di professionalità e lesioni all'immagine e alla dignità, al risarcimento di danni patrimoniali derivanti da differenze tra il trattamento retributivo percepito e quello ritenuto spettante, al risarcimento dei danni all'integrità psicofisica in relazione a danno biologico permanente nella misura del 12%, alla regolarizzazione della posizione contributiva; 2.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con 9 motivi, cui resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.), per avere la Corte giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti; 2.il motivo è inammissibile; 3.spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 4.il motivo in esame qualifica di travisamento delle prove la valutazione delle stesse ad opera del giudice, finendo con richiederne una ri-valutazione in fatto inammissibile in sede di legittimità; in altri termini, viene dedotto malgoverno del principio di non contestazione in difetto di compiute allegazioni relative agli atti di parte sulla base dei quali valutare la censura; 5.con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal contenuto del capitolo 50 del ricorso di primo grado, dall'accordo RAI-USIGRAI del 23 giugno 2009 e dall'Accordo sindacale del 30 gennaio 2012 (art. 360, n. 5, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione di legge e di accordi sindacali (art. 360, n. 3, c.p.c.); 6.il motivo è inammissibile; 7.quanto alla censura sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., si rileva che la Corte d'Appello di Roma ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli artt. 348-ter e 360 c.p.c. ; il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.

Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 8.quanto alla censura sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., la doglianza in esame non supera il vaglio dell'ammissibilità perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazionedegli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010 e successive conformi); conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, il motivo risulta inammissibile (cfr., analogamente, Cass. n. 17201/2020, n. 17710/2022, n. 9093/2023). 9.con il terzo motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativo al contenuto della proposta transattiva formulata dalla RAI all'udienza del 27 giugno 2013 (art. 360, n. 5, c.p.c.); 10.il motivo è inammissibile, per le sopra rilevate (§ 7) limitazioni al ricorso per cassazione in ordine alla valutazione delle prove nel merito in ipotesi di cd. doppia conforme; 11.con il quarto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per la natura meramente apparente della motivazione, in ordine alla presenza in atti di documentazione comprovante la chiusura del Mezza ad ogni tentativo di ricollocazione (art. 360, n. 4, c.p.c.); 12.il motivo è inammissibile; 13.il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenere non dimostrata la responsabilità aziendale in relazione ai dedott i demansionamento/inattività nel periodo precedente la cessazione del rapporto, anche in relazione al sistema di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione, di prova che caratterizza il processo del lavoro, unitamente al sistema di preclusioni; 14.tale ragionamento decisorio non presenta i vizi procedimentali denunciati, né è consentita, in sede di legittimità, la revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, cui non spetta procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Cass. 19997/2018); 15.con il quinto motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal contenuto del verbale di udienza del 27 giugno 2013 (art. 360, n. 5, c.p.c.); 16.il motivo è inammissibile, per le sopra rilevate (§ 7) limitazioni al ricorso per cassazione in ordine alla valutazione delle prove nel merito in ipotesi di cd. doppia conforme; 17.con il sesto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dall’incontestata inattività del ricorrente da luglio 2011 (art. 360, n. 5, c.p.c.); 18.il motivo è inammissibile; 19.non si configura , nel caso in esame , la violazione dell'art. 115 c.p.c., che pr esuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova; come chiarito più volte da questa Corte, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; è stato ulteriormente precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale; d etta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove" (cfr. Cass. n. 11892/2016, n. 20832/2016, n. 30173/2021); 20.la parte del motivo di ricorso incentrata sul n. 5 dell'art. 360, comma 1, codice di rito è inammissibile in quanto vengono in considerazione due sentenze di primo (del Tribunale di Roma) e secondo grado (della Corte di Appello di Roma) del tutto conformi in punto di fatto, con conseguente preclusione allo scrutinio in base a detta norma, giusta il disposto dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.); 21.con il settimo motivo, parte ricorrente deduce sussistenza di vizi logici e giuridici della motivazione con riferimento all'art. 132 c.p.c. per la sua intrinseca contraddittorietà ed illogicità manifesta con riguardo al richiamo dell'art. 1218 c.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.); 22.il motivo è inammissibile; 23.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019); nel caso di specie, la Corte distrettuale ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere in fatto non dimostrato l’inadempimento datoriale rispetto ai dedotti demansionamento/inattività, in base alla valutazione complessiva di elementi probatori fattuali non nuovamente esaminabili in un terzo grado di merito non previsto nell’ordinamento processuale, posto che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diversoapprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, S.U. n. 34476/2019); 24.con l'ottavo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. laddove la Corte d'Appello ha ritenuto inutilizzabili e non rilevanti le testimonianze rese de relato (art. 360, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c.), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal contenuto delle deposizioni testimoniali (art. 360, n. 5, c.p.c.), nullità della sentenza per la natura meramente apparente della motivazione sull’attendibilità ed inutilizzabilità delle risultanze della prova testimoniale (art. 360, n. 4, c.p.c.); 25.il motivo non è ammissibile; 26.in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 27.quanto al profilo della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente sulla valutazione delle prove testimoniali, valgono le considerazioni espresse con riguardo al settimo motivo che precede (§ 23); 28.con il nono motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dal mancato esame dei documenti prodottidal ricorrente (art. 360, n. 5, c.p.c.); 29.il motivo è inammissibile, per le sopra rilevate (§§ 7, 16, 20 ) limitazioni al ricorso per cassazione in ordine alla valutazione delle prove nel merito in ipotesi di cd. doppia conforme; 30.le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 31.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 12.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 1 15 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2913/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio de ll’ avvocat a SARA D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1241/2018,pubblicata i n data 11/07/2018 , R.G.N. 2405/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] – Radiotelevisione Italiana, dirette all'accertamento dell'illegittimità del comportamento tenuto dalla società produttivo di progressiva dequalificazione dal 2008 e d i inatti vità, alla condanna della società a reintegrare il ricorrente nel ruolo e nelle funzioni precedenti alla dequalificazione iniziata nel febbraio 2008 (data immediatamente successiva alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione che aveva concluso un precedente contenzioso tra le parti), di condanna della società al pagamento della somma di € 1.000.000 a titolo di danno non patrimoniale per perdita di professionalità e lesioni all'immagine e alla dignità, al risarcimento di danni patrimoniali derivanti da differenze tra il trattamento retributivo percepito e quello ritenuto spettante, al risarcimento dei danni all'integrità psicofisica in relazione a danno biologico permanente nella misura del 12%, alla regolarizzazione della posizione contributiva; 2.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con 9 motivi, cui resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.), per avere la Corte giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti; 2.il motivo è inammissibile; 3.spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 4.il motivo in esame qualifica di travisamento delle prove la valutazione delle stesse ad opera del giudice, finendo con richiederne una ri-valutazione in fatto inammissibile in sede di legittimità; in altri termini, viene dedotto malgoverno del principio di non contestazione in difetto di compiute allegazioni relative agli atti di parte sulla base dei quali valutare la censura; 5.con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal contenuto del capitolo 50 del ricorso di primo grado, dall'accordo RAI-USIGRAI del 23 giugno 2009 e dall'Accordo sindacale del 30 gennaio 2012 (art. 360, n. 5, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione di legge e di accordi sindacali (art. 360, n. 3, c.p.c.); 6.il motivo è inammissibile; 7.quanto alla censura sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., si rileva che la Corte d'Appello di Roma ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli artt. 348-ter e 360 c.p.c. ; il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 8.quanto alla censura sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., la doglianza in esame non supera il vaglio dell'ammissibilità perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazionedegli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degliaccordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010 e successive conformi); conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, il motivo risulta inammissibile (cfr., analogamente, Cass. n. 17201/2020, n. 17710/2022, n. 9093/2023). 9.con il terzo motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativo al contenuto della proposta transattiva formulata dalla RAI all'udienza del 27 giugno 2013 (art. 360, n. 5, c.p.c.); 10.il motivo è inammissibile, per le sopra rilevate (§ 7) limitazioni al ricorso per cassazione in ordine alla valutazione delle prove nel merito in ipotesi di cd. doppia conforme; 11.con il quarto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per la natura meramente apparente della motivazione, in ordine alla presenza in atti di documentazione comprovante la chiusura del Mezza ad ogni tentativo di ricollocazione (art. 360, n. 4, c.p.c.); 12.il motivo è inammissibile; 13.il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenere non dimostrata la responsabilità aziendale in relazione ai dedott i demansionamento/inattività nel periodo precedente la cessazione del rapporto, anche in relazione al sistema di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione, di prova che caratterizza il processo del lavoro, unitamente al sistema di preclusioni; 14.tale ragionamento decisorio non presenta i vizi procedimentali denunciati, né è consentita, in sede di legittimità, la revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, cui non spetta procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso un'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Cass. 19997/2018); 15.con il quinto motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal contenuto del verbale di udienza del 27 giugno 2013 (art. 360, n. 5, c.p.c.); 16.il motivo è inammissibile, per le sopra rilevate (§ 7) limitazioni al ricorso per cassazione in ordine alla valutazione delle prove nel merito in ipotesi di cd. doppia conforme; 17.con il sesto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dall’incontestata inattività del ricorrente da luglio 2011 (art. 360, n. 5, c.p.c.); 18.il motivo è inammissibile; 19.non si configura , nel caso in esame , la violazione dell'art. 115 c.p.c., che pr esuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova; come chiarito più volte da questa Corte, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; è stato ulteriormente precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale; d etta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove" (cfr. Cass. n. 11892/2016, n. 20832/2016, n. 30173/2021); 20.la parte del motivo di ricorso incentrata sul n. 5 dell'art. 360, comma 1, codice di rito è inammissibile in quanto vengono in considerazione due sentenze di primo (del Tribunale di Roma) e secondo grado (della Corte di Appello di Roma) del tutto conformi in punto di fatto, con conseguente preclusione allo scrutinio in base a detta norma, giusta il disposto dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.); 21.con il settimo motivo, parte ricorrente deduce sussistenza di vizi logici e giuridici della motivazione con riferimento all'art. 132 c.p.c. per la sua intrinseca contraddittorietà ed illogicità manifesta con riguardo al richiamo dell'art. 1218 c.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.); 22.il motivo è inammissibile; 23.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019); nel caso di specie, la Corte distrettuale ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a ritenere in fatto non dimostrato l’inadempimento datoriale rispetto ai dedotti demansionamento/inattività, in base alla valutazione complessiva di elementi probatori fattuali non nuovamente esaminabili in un terzo grado di merito non previsto nell’ordinamento processuale, posto che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diversoapprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, S.U. n. 34476/2019); 24.con l'ottavo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. laddove la Corte d'Appello ha ritenuto inutilizzabili e non rilevanti le testimonianze rese de relato (art. 360, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c.), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal contenuto delle deposizioni testimoniali (art. 360, n. 5, c.p.c.), nullità della sentenza per la natura meramente apparente della motivazione sull’attendibilità ed inutilizzabilità delle risultanze della prova testimoniale (art. 360, n. 4, c.p.c.); 25.il motivo non è ammissibile; 26.in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 27.quanto al profilo della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente sulla valutazione delle prove testimoniali, valgono le considerazioni espresse con riguardo al settimo motivo che precede (§ 23); 28.con il nono motivo, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dal mancato esame dei documenti prodottidal ricorrente (art. 360, n. 5, c.p.c.); 29.il motivo è inammissibile, per le sopra rilevate (§§ 7, 16, 20 ) limitazioni al ricorso per cassazione in ordine alla valutazione delle prove nel merito in ipotesi di cd. doppia conforme; 30.le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 31.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 12.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 1 15 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc
Sentenza Cassazione n. 21358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris