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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29430/2025

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llo di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in tema di individuazione della data di cessazione della permanenza di una condotta associativa (art. 74 dPR n.309/’90), giudicata in via definitiva.

Secondo il G.E., invece, dai contenuti della decisione emessa in cognizione si comprende (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) che gli [OSCURATO:PERSONA] erano ‘attivi’ come gruppo, in una determinata piazza di spaccio, in qualità di fornitori, sino a tutto il 2007 ed è dunque a tale data che va ancorata la permanenza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di vizio di motivazione.

La difesa riporta nell’atto di ricorso il testo di alcune dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello sono manifestamente illogiche.

In particolare viene evidenziato che secondo il [OSCURATO:PERSONA] il fornitore della sostanza era proprio [OSCURATO:PERSONA] e dunque la condotta al più doveva essere delimitata al momento dell’arresto di costui.

Ancora, si evidenzia che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con altri fornitori, ossia le persone di [OSCURATO:PERSONA], erano iniziati – sempre in rapporto alla narrazione del collaborante – già nel corso del 2005 e ciò rende non verosimile che le forniture degli [OSCURATO:PERSONA] siano proseguito fino a tutto il 2007. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

La Corte di Appello ha realizzato una corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi, sul tema, da questa Corte di legittimità (v. di recente Sez.

I n. 21928 del 17.03.2022, rv 283121, secondo cui in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione).

In particolare la ricostruzione della gestione delle attività degli [OSCURATO:PERSONA] all’interno della piazza di spaccio – sino a tutto il 2007 - è stata realizzata tramite una lettura non illogica delle evidenze citate nella decisione emessa in cognizione, lì dove la prospettazione difensiva pretende di estrarre da alcuni stralci dichiarativi aspetti di contraddizione che non risultano avere una reale portata antagonista e che comunque finiscono con il riproporre temi in fatto, non esaminabili in questa sede.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in tema di individuazione della data di cessazione della permanenza di una condotta associativa (art. 74 dPR n.309/’90), giudicata in via definitiva. Secondo il G.E., invece, dai contenuti della decisione emessa in cognizione si comprende (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) che gli [OSCURATO:PERSONA] erano ‘attivi’ come gruppo, in una determinata piazza di spaccio, in qualità di fornitori, sino a tutto il 2007 ed è dunque a tale data che va ancorata la permanenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di vizio di motivazione. La difesa riporta nell’atto di ricorso il testo di alcune dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello sono manifestamente illogiche. In particolare viene evidenziato che secondo il [OSCURATO:PERSONA] il fornitore della sostanza era proprio [OSCURATO:PERSONA] e dunque la condotta al più doveva essere delimitata al momento dell’arresto di costui. Ancora, si evidenzia che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con altri fornitori, ossia le persone di [OSCURATO:PERSONA], erano iniziati – sempre in rapporto alla narrazione del collaborante – già nel corso del 2005 e ciò rende non verosimile che le forniture degli [OSCURATO:PERSONA] siano proseguito fino a tutto il 2007. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La Corte di Appello ha realizzato una corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi, sul tema, da questa Corte di legittimità (v. di recente Sez. I n. 21928 del 17.03.2022, rv 283121, secondo cui in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione). In particolare la ricostruzione della gestione delle attività degli [OSCURATO:PERSONA] all’interno della piazza di spaccio – sino a tutto il 2007 - è stata realizzata tramite una lettura non illogica delle evidenze citate nella decisione emessa in cognizione, lì dove la prospettazione difensiva pretende di estrarre da alcuni stralci dichiarativi aspetti di contraddizione che non risultano avere una reale portata antagonista e che comunque finiscono con il riproporre temi in fatto, non esaminabili in questa sede. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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