CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 01hnnvae) nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 12.6.2025 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Venezia per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, ha rideterminato la pena in due mesi di arresto e 400 euro di ammenda; Evidenziato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui ascritto, è del tutto generico e non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, che ha invece specificamente argomentato sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia in ordine all'insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su una critica indeterminata del provvedimento impugnato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M