Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 193/1985
ECLI:IT:COST:1985:193
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel processo penale contro [OSCURATO:PERSONA], imputato del
delitto di cui all'art. 273 cod. pen. per avere promosso, costituito,
organizzato e diretto nel territorio dello Stato, senza autorizzazione
del Governo, due associazioni di carattere internazionale (l'una
denominata "Parlamento mondiale per la sicurezza e la pace", l'altra
Sezione della "[OSCURATO:PERSONA] de l'[OSCURATO:PERSONA]"), la
Corte d'Assise di Palermo, con ordinanza 27 giugno 1984, sollevava
questione di legittimità costituzionale del citato articolo per
contrasto con gli artt. 2, 11 e 18 della Costituzione.
L'ordinanza premette che, sulla base del principio di cui all'art.
2 che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'art. 18
della Costituzione consente ai cittadini di associarsi liberamente, e
senza alcuna autorizzazione, purché i fini dell'associazione non sieno
vietati ai singoli dalla legge penale, e non si tratti di scopi
politici perseguiti mediante organizzazioni militari, oppure di
associazioni segrete.
Non sussistono, dunque, nella Carta fondamentale, altri limiti alla
libertà di associarsi - soggiungono i giudici rimettenti -, e tuttavia
gli artt, 273 e 274 del cod. pen., nonché l'art. 211 T.U. leggi P.S.,
subordinano la liceità delle associazioni internazionali ad
autorizzazione governativa. Fra l'altro, una tale limitazione, esclusa
dall'art. 18, contrasta anche con l'art. 11 Cost. che prevede
addirittura la promozione e il favore da parte dell'Italia delle
organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la
giustizia fra i popoli.
La questione, pertanto, non sembrando manifestamente infondata, ed
essendo evidentemente rilevante dato che il Busà è imputato proprio
del delitto previsto e punito dall'art. 273 cod. pen., viene rimessa al
giudizio della Corte.
Nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio.
:
1. - Non può esservi dubbio sull'incompatibilità della
disposizione di cui all'art. 273 cod. pen. rispetto al principio
proclamato dall'art. 18 Cost..
L'illiceità, infatti, sancita dalla citata norma del codice penale
non ha altra ragione se non appunto la carenza di quell'autorizzazione
del Governo alla promozione, alla costituzione, all'organizzazione o
alla direzione di associazioni, enti o istituti di carattere
internazionale, o sezioni di essi, che l'art. 18 Cost. espressamente
invece esclude. Vero è che quest'ultimo articolo non fa esplicito
riferimento ad associazioni internazionali, ma basterebbe già il fatto
della garenzia costituzionale accordata genericamente al "diritto di
associarsi liberamente" per ritenervi implicito il più ampio diritto
di associarsi. Tanto più poi che la norma costituzionale, tanto nello
stesso primo comma quanto nel secondo, indica i limiti espressi che
circoscrivono quel diritto: sì che non può essere consentito al
legislatore ordinario di aggiungerne altri che il Costituente non ha
previsti.
D'altra parte, l'art. 11 Cost. toglie ogni possibile dubbio sul
punto, avvertendo, nell'ultimo inciso, che l'Italia "promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra l'altro, allo
scopo di ripudiare la guerra ... come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali, e di affermare (persino limitando la
propria sovranità) un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni. Ebbene, l'idea di un "Parlamento mondiale per la
sicurezza e la pace" e di una "Confederazione europea dell'ordine
giudiziario", oggetto dell'imputazione, nel processo penale da cui è
sorto l'incidente di legittimità in esame, sembra effettivamente
corrispondere - indipendentemente dalla sua effettiva efficacia - allo
scopo che la Costituzione tutela.
Ne consegue che effettivamente anche nei confronti dell'art. 11
Cost. si verifica il conflitto della norma impugnata, senza che sia
necessario a questo punto invocare anche l'art. 2 come norma
fondamentale, attesa l'esistenza di ben due espresse disposizioni
specifiche.
2. - Parte della dottrina, ma anche qualche pronunzia
giurisprudenziale di merito, hanno ritenuto che l'art. 273 cod. pen.
debba considerarsi abrogato per il solo fatto dell'instaurazione
dell'ordinamento della Repubblica democratica. Ora, che si tratti di
fattispecie effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione
politico-istituzionale non può essere messo in dubbio: ritiene, però,
la Corte che, una volta entrata in vigore la legge fondamentale dello
Stato repubblicano, ogni questione concernente la compatibilità
rispetto ad essa delle leggi ordinarie, sieno esse preesistenti o
successive, debba essere decisa secondo le indicazioni di cui all'art.
134 Cost. (Sent. n. 1/1956).
D'altra parte, il riconoscimento dell'avvenuta abrogazione di una
norma rientra nella competenza del giudice ordinario. Se la Corte
d'Assise di Palermo ha ritenuto, invece, di rimettere la questione a
questa Corte, nonostante l'impropria espressione usata dall'ordinanza
nella parte conclusiva (... "ove la Corte costituzionale non dovesse
abrogare l'art. 273 cod. pen.") si è evidentemente inteso di non
riconoscere l'intercorsa abrogazione della norma.
L'illegittimità costituzionale della denunziata fattispecie
dev'essere, perciò, dichiarata.
3. - Una volta, però, adottata, nei limiti dell'impugnazione, la
predetta decisione, ne deriva altresì, come immediata conseguenza, ai
sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità
dell'art. 274 cod. pen. nonché dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica
sicurezza.
Quanto al primo, perché eleva ad oggetto della qualificazione la
partecipazione nel territorio dello Stato a quegli stessi enti,
associazioni o istituti, o sezioni di essi, contemplati nell'articolo
precedente, di cui contestualmente viene riconosciuta l'illegittimità
costituzionale. Quanto al secondo, perché contempla comprensivamente
ambe le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..
Pari declaratoria d'illegittimità dev'essere, dunque, estesa anche
alle due indicate norme.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 273 cod. pen.;
dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87
l'illegittimità costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18
giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere