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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08043/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19546/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t.,con avv.i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 135 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: tributi- 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, Torino, n. 115/38/16, pronunciata l’08 settembre 2015 e depositata il 27gennaio 2016, n on notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 marzo2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO

1. La vertenza in esame promana da due giudizi, connessi tra loroma mai riuniti, e definiti entrambi avanti la CTR di Torino.

2. Il primo giudizio aveva ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 09.05.2012 che il contribuente impugnava, tra i vari motivi, per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento.

Pur essendosi costituitosi l’Ufficio eccependo l’evidenza della firma sulla predetta comunicazione, la CTP accoglieva il gravame rilevando la mancata sottoscrizione della comunicazione preventiva, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza di primo grado n. 47/04/2013 veniva impugnata dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] e veniva integralmente riformata dalla CTR con la sentenza n. 144/13/2016, depositata in data 03.02.2016: la CTR riteneva invero infondate le doglianze originarie del contribuente, così respingendo anche l’assunto relativo alla mancata sottoscrizione della comunicazione preventiva.

3. Il secondo giudizio afferiva invece alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, che il contribuente impugnava deducendo, tra gli altri (cfr. pag.3 del ricorso), i vizi di inesistenza della suanotifica e di mancanza di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento, ma ivi dando atto dell’intervenuta notificazione della comunicazione preventiva del 09.05.2012 di cui innanzi, peraltro prodotta in copia anche da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., medio tempore costituitasi.

Con la sentenza n . 81/04/2013, depositata in data 19.06.2013, la CTP accoglieva il gravame sul presupposto che l’omessa notifica della comunicazione preventiva riverberasse i suoi effetti negativi sulla successiva iscrizione. 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. promuoveva così appello deducendo, tra le varie doglianze, anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. tenuto conto che il contribuente non aveva mai dedotto la mancata notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Il gravame veniva rigettato dalla CTR con la sentenza n. 115/16/2016 oggetto del presente giudizio, ma depositata in data 27.01.2016 e, quindi, prima di quella avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione e di cui al precedente capoverso.

In sostanza la CTR aderiva al ragionamento seguito dalla CTP con la sentenza n. 47/04/2013 (primo giudizio), ritenendo dirimente “l’inesistenza della comunicazione preventiva per vizio di nullità della stessa e non già per inesistenza dovuta all’omissione dell’atto”, sicché la nullità della comunicazione doveva intendersi come “inesistenza legale” e non come “inesistenza materiale”.

4. Promuove ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si affida a tre motivi di censura.

Rimane intimato il contribuente.

CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui al CTR ha disatteso il dedotto vizio di cui all’art. 112 c.p.c. ivi affermando che “il ricorso introduttivo (pag. 2 del ricorso in atti) contestava la legittimità della comunicazione ipotecaria unitamente alla legittimità della “preventiva comunicazione”; si ritiene conseguentemente di escludere la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Sostiene l’erroneità di tale inciso perché estraneo al vizio di “mancata notifica della comunicazione preventiva”, di cui peraltro lo stesso ricorrente aveva riconosciuto la ricezione in atti.

2. Il motivo va disatteso. 2.1 In particolare è stato, anche recentemente, ribadito il «principio pacifico di questa Corte secondo cui il vizio di 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF ultrapetizione è ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto, non comportando il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, devoluta al giudice ed al suo insindacabile apprezzamento» (Cfr. Cass., V, n. 17152/2022). 2.2 Nella specie i giudici di appello hanno chiaramente dimostrato di aver interpretato la tesi esposta dalla parte contribuente alla luce della documentazione probatoria in atti (vedasi il richiamo espresso al ricorso del separato giudizio promosso avverso lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), senza con ciò attribuire un bene non richiesto o maggiore di esso.

3. Con il secondo motivo il ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli art. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 112, 342 e 132 c.p.c. denunciando la natura meramente apparente della motivazione. 3.1 Afferma invero che la CTR non avrebbe esplicato compiutamente i motivi per cui l’appello dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], involgente l’avvenuta notifica della comunicazione preventiva e prodotta in atti, doveva essere rigettato.

4. Il motivo è infondato e al limite dell’inammissibile. 4.1 Va premesso che la parte motivazionale della sentenza non si esaurisce negli incisi riportati in ricorso dal ricorrente.

Invero, e a ben leggere la decisione impugnata, si evince che la CTR ha tenuto conto di quanto eccepito dal contribuente appellato ossia, da un lato, che la CTP aveva considerato anche il contenuto della precedente sentenza n. 47/04/13 resa nel separato giudizio e, dall’altro, che la decisione impugnata n. 81/04/2013 si basava “sull’inesistenza della comunicazione preventiva per vizio di nullità della stessa o non già per inesistenza dovuta all’omissione dell’atto”. 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF 4.2 La motivazione, come emerge da quanto sopra riprodotto, è dunque tutt’altro che assente od apparente.

La doglianza mira, in realtà, a contestare la formazione della prova in giudizio e la valutazione degli elementi probatori operata dalla CTR, elementi tutti riprodotti nell’avviso di accertamento, sicché attinge inammissibilmente lo stesso convincimento del giudice e non la compiutezza o meno della motivazione (cfr. Cass., V, n. 4653/2024).

5. L’ultima doglianza ha ad oggetto la violazione e/ falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 336 c.p.c. 5.1 In sintesi ricorda che con la sentenza n. 144/13/2012 la CTR si è pronunciata sul primo appello promosso dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], riformando la decisione n. 47/04/13e confermando così la legittimità dell’operato amministrativo e, quindi, anche della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Soggiunge che tale pronuncia, ancorché successiva a quella oggetto di giudizio, ne revoca in radice il fondamento.

Pur ritenendo la questione rilevabile d’ufficio avanza la censura di cui alla rubrica chiedendo che la sentenza sia cassata ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 336 c.p.c. che, nella sua nuova formulazione, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza i suoi effetti espansivi esterni.

6. Sul punto appare dirimente richiamare i principi di diritto sanciti da questa Corte che, con una recente sentenza, ha così affermato: «secondo la giurisprudenza amministrativa (tra le tante: Cons.

St., Sez. 3^, 10 novembre 2020 n. 6922; Cons.

St., Sez. 4^, 3 marzo 2022, n. 5717; Cons.

St., Sez. 3^, 3 agosto 2022, n. 6811), il nesso di presupposizione tra atti e provvedimenti amministrativi giustifica la propagazione dell’invalidità di un atto presupposto all’atto presupponente, delineandosi, in tale ipotesi, la c.d.

“invalidità derivata”, che può essere di due tipi: invalidità derivata “ad efficacia caducante” e invalidità derivata “ad efficacia viziante”; la prima fattispecie si verifica allorché vi sia un nesso di stretta causalità, di consequenzialità diretta e necessaria tra i due atti: il secondo atto 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF costituirebbe una mera esecuzione del primo; la seconda fattispecie si verifica, invece, allorquando l’atto successivo non costituisce una conseguenza inevitabile del secondo, ma richiede nuovi ed ulteriori apprezzamenti che segnano una discontinuità tra le diverse determinazioni della pubblica amministrazione e impongono al loro destinatario di impugnarle autonomamente; 5.3 in tendenziale sintonia con tali principi, dando seguito ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare il principio che, in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente (…) avverso l’atto presupposto - in particolare, l’atto accertativo (…) - integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente destinato a ripercuotersi sugli atti presupponenti, anche se emanati nei confronti di altri soggetti (..) -in particolare, sugli atti riscossivi (…), che restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria: ciò anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto, in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2017, n. 718; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2017, n. 21434; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4388; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7975; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2019, n. 32187; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754); 5.4 pertanto, si deve dare continuità all'orientamento secondo cui la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6^5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2023, n. 18916), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n.740; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre Corte di Cassazione -copia non ufficiale26 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754)» (Cfr. Cass., V, n. 33425/2023). 6.1 Applicando i suestesi principi alla fattispecie in esame va rilevato come il giudice di riforma abbia confermato la piena legittimità dell’operato dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] (anche) con riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pertanto dichiarata valida ed efficace.

Su tale atto è dunque intervenuto, in senso favore all’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] e sfavorevole al contribuente, la decisione di riforma che produce certamente il suo effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c.

«come affermazione obiettiva di verità» (Cfr. Cass., V, n. 33425/2023). 6.2 In conclusione, all’esito della decisione n. 144/31/16 la conferma in sede giudiziale della validità ed efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si estende, come effetto espansivo esterno, anche all’atto consequenziale (comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria).

7. Il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, può pertanto trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario del contribuente promosso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF

8. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidela causa nel merito rigettand o il ricorso introduttivo del contribuente promosso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito, mentre condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19546/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t.,con avv.i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 135 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Oggetto: tributi- 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, Torino, n. 115/38/16, pronunciata l’08 settembre 2015 e depositata il 27gennaio 2016, n on notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 marzo2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La vertenza in esame promana da due giudizi, connessi tra loroma mai riuniti, e definiti entrambi avanti la CTR di Torino. 2. Il primo giudizio aveva ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 09.05.2012 che il contribuente impugnava, tra i vari motivi, per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Pur essendosi costituitosi l’Ufficio eccependo l’evidenza della firma sulla predetta comunicazione, la CTP accoglieva il gravame rilevando la mancata sottoscrizione della comunicazione preventiva, con assorbimento delle altre censure. La sentenza di primo grado n. 47/04/2013 veniva impugnata dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] e veniva integralmente riformata dalla CTR con la sentenza n. 144/13/2016, depositata in data 03.02.2016: la CTR riteneva invero infondate le doglianze originarie del contribuente, così respingendo anche l’assunto relativo alla mancata sottoscrizione della comunicazione preventiva. 3. Il secondo giudizio afferiva invece alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, che il contribuente impugnava deducendo, tra gli altri (cfr. pag.3 del ricorso), i vizi di inesistenza della suanotifica e di mancanza di sottoscrizione e di indicazione del responsabile del procedimento, ma ivi dando atto dell’intervenuta notificazione della comunicazione preventiva del 09.05.2012 di cui innanzi, peraltro prodotta in copia anche da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., medio tempore costituitasi. Con la sentenza n . 81/04/2013, depositata in data 19.06.2013, la CTP accoglieva il gravame sul presupposto che l’omessa notifica della comunicazione preventiva riverberasse i suoi effetti negativi sulla successiva iscrizione. 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. promuoveva così appello deducendo, tra le varie doglianze, anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. tenuto conto che il contribuente non aveva mai dedotto la mancata notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Il gravame veniva rigettato dalla CTR con la sentenza n. 115/16/2016 oggetto del presente giudizio, ma depositata in data 27.01.2016 e, quindi, prima di quella avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione e di cui al precedente capoverso. In sostanza la CTR aderiva al ragionamento seguito dalla CTP con la sentenza n. 47/04/2013 (primo giudizio), ritenendo dirimente “l’inesistenza della comunicazione preventiva per vizio di nullità della stessa e non già per inesistenza dovuta all’omissione dell’atto”, sicché la nullità della comunicazione doveva intendersi come “inesistenza legale” e non come “inesistenza materiale”. 4. Promuove ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si affida a tre motivi di censura. Rimane intimato il contribuente. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui al CTR ha disatteso il dedotto vizio di cui all’art. 112 c.p.c. ivi affermando che “il ricorso introduttivo (pag. 2 del ricorso in atti) contestava la legittimità della comunicazione ipotecaria unitamente alla legittimità della “preventiva comunicazione”; si ritiene conseguentemente di escludere la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Sostiene l’erroneità di tale inciso perché estraneo al vizio di “mancata notifica della comunicazione preventiva”, di cui peraltro lo stesso ricorrente aveva riconosciuto la ricezione in atti. 2. Il motivo va disatteso. 2.1 In particolare è stato, anche recentemente, ribadito il «principio pacifico di questa Corte secondo cui il vizio di 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF ultrapetizione è ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto, non comportando il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, devoluta al giudice ed al suo insindacabile apprezzamento» (Cfr. Cass., V, n. 17152/2022). 2.2 Nella specie i giudici di appello hanno chiaramente dimostrato di aver interpretato la tesi esposta dalla parte contribuente alla luce della documentazione probatoria in atti (vedasi il richiamo espresso al ricorso del separato giudizio promosso avverso lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), senza con ciò attribuire un bene non richiesto o maggiore di esso. 3. Con il secondo motivo il ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli art. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 112, 342 e 132 c.p.c. denunciando la natura meramente apparente della motivazione. 3.1 Afferma invero che la CTR non avrebbe esplicato compiutamente i motivi per cui l’appello dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], involgente l’avvenuta notifica della comunicazione preventiva e prodotta in atti, doveva essere rigettato. 4. Il motivo è infondato e al limite dell’inammissibile. 4.1 Va premesso che la parte motivazionale della sentenza non si esaurisce negli incisi riportati in ricorso dal ricorrente. Invero, e a ben leggere la decisione impugnata, si evince che la CTR ha tenuto conto di quanto eccepito dal contribuente appellato ossia, da un lato, che la CTP aveva considerato anche il contenuto della precedente sentenza n. 47/04/13 resa nel separato giudizio e, dall’altro, che la decisione impugnata n. 81/04/2013 si basava “sull’inesistenza della comunicazione preventiva per vizio di nullità della stessa o non già per inesistenza dovuta all’omissione dell’atto”. 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF 4.2 La motivazione, come emerge da quanto sopra riprodotto, è dunque tutt’altro che assente od apparente. La doglianza mira, in realtà, a contestare la formazione della prova in giudizio e la valutazione degli elementi probatori operata dalla CTR, elementi tutti riprodotti nell’avviso di accertamento, sicché attinge inammissibilmente lo stesso convincimento del giudice e non la compiutezza o meno della motivazione (cfr. Cass., V, n. 4653/2024). 5. L’ultima doglianza ha ad oggetto la violazione e/ falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 336 c.p.c. 5.1 In sintesi ricorda che con la sentenza n. 144/13/2012 la CTR si è pronunciata sul primo appello promosso dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], riformando la decisione n. 47/04/13e confermando così la legittimità dell’operato amministrativo e, quindi, anche della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Soggiunge che tale pronuncia, ancorché successiva a quella oggetto di giudizio, ne revoca in radice il fondamento. Pur ritenendo la questione rilevabile d’ufficio avanza la censura di cui alla rubrica chiedendo che la sentenza sia cassata ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 336 c.p.c. che, nella sua nuova formulazione, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza i suoi effetti espansivi esterni. 6. Sul punto appare dirimente richiamare i principi di diritto sanciti da questa Corte che, con una recente sentenza, ha così affermato: «secondo la giurisprudenza amministrativa (tra le tante: Cons. St., Sez. 3^, 10 novembre 2020 n. 6922; Cons. St., Sez. 4^, 3 marzo 2022, n. 5717; Cons. St., Sez. 3^, 3 agosto 2022, n. 6811), il nesso di presupposizione tra atti e provvedimenti amministrativi giustifica la propagazione dell’invalidità di un atto presupposto all’atto presupponente, delineandosi, in tale ipotesi, la c.d. “invalidità derivata”, che può essere di due tipi: invalidità derivata “ad efficacia caducante” e invalidità derivata “ad efficacia viziante”; la prima fattispecie si verifica allorché vi sia un nesso di stretta causalità, di consequenzialità diretta e necessaria tra i due atti: il secondo atto 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF costituirebbe una mera esecuzione del primo; la seconda fattispecie si verifica, invece, allorquando l’atto successivo non costituisce una conseguenza inevitabile del secondo, ma richiede nuovi ed ulteriori apprezzamenti che segnano una discontinuità tra le diverse determinazioni della pubblica amministrazione e impongono al loro destinatario di impugnarle autonomamente; 5.3 in tendenziale sintonia con tali principi, dando seguito ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare il principio che, in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente (…) avverso l’atto presupposto - in particolare, l’atto accertativo (…) - integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente destinato a ripercuotersi sugli atti presupponenti, anche se emanati nei confronti di altri soggetti (..) -in particolare, sugli atti riscossivi (…), che restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria: ciò anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto, in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2017, n. 718; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2017, n. 21434; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4388; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7975; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2019, n. 32187; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754); 5.4 pertanto, si deve dare continuità all'orientamento secondo cui la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6^5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2023, n. 18916), nonché a quello secondo cui il venir meno dell'atto impositivo, per effetto dell'annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n.740; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre Corte di Cassazione -copia non ufficiale26 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754)» (Cfr. Cass., V, n. 33425/2023). 6.1 Applicando i suestesi principi alla fattispecie in esame va rilevato come il giudice di riforma abbia confermato la piena legittimità dell’operato dell’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] (anche) con riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pertanto dichiarata valida ed efficace. Su tale atto è dunque intervenuto, in senso favore all’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] e sfavorevole al contribuente, la decisione di riforma che produce certamente il suo effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c. «come affermazione obiettiva di verità» (Cfr. Cass., V, n. 33425/2023). 6.2 In conclusione, all’esito della decisione n. 144/31/16 la conferma in sede giudiziale della validità ed efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si estende, come effetto espansivo esterno, anche all’atto consequenziale (comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria). 7. Il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, può pertanto trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario del contribuente promosso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. 20– 1 9546 - 2016 – 06/03 /2024 MMF 8. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidela causa nel merito rigettand o il ricorso introduttivo del contribuente promosso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito, mentre condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giu
Sentenza Cassazione n. 08043/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris