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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 08601/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14707/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] IMPRESA, elettivamente domiciliatain ROMA P.[OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.224/2020 depositata il 23/01/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 12/03/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite;rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14707/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] IMPRESA, elettivamente domiciliatain ROMA P.[OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.224/2020 depositata il 23/01/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 12/03/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite;rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 08601/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris