CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 28423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 8438/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via degli Scipioni n. 110 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Alberico II n. 33 Pec: -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1271/2021 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 22/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], che aveva stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di mutuo ipotecario, assicurato con polizza fideiussoria assicurativa da [OSCURATO:PERSONA] SpA, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ancona sia la [OSCURATO:SOCIETA] sia la compagnia Incontra perché questa seconda provvedesse a pagare le rate del mutuo, adempimento cui il Mangini non poteva più attendere in conseguenza della incolpevole perdita del posto di lavoro; il Tribunale adito rigettò la domanda condannando il Mangini alle spese in favore delle parti convenute; la Corte d ’ appello di Ancona, adita dal Mangini, con sentenza pubblicata in data 22/11/2021, notificata in data 20/1/2022, ritenendo tempestivamente formulata l’eccezione di improcedibilità dell ’ appello sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con il primo atto difensivo del giudizio di primo grado, dichiarò l’appello improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in primo grado e per non esserle consentito disporre d’ufficio il suddetto tentativo in appello; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] SpA, le quali hanno entrambe eccepito, in rito, l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata; il ricorso è statoassegnato per la trattazione in adunanza camerale, in vista della quale entrambe le controricorrenti hanno insistito nelle loro conclusioni, in primis,di improcedibilità del ricorso;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; Considerato che: l’eccezione di improcedibilità del ricorsoè fondata; la carenza agli atti di causa disponibili da questa Corte della copia notificata della sentenza impugnata, corroborata significativamente dalla mancata indicazione nel ricorso dell’avvenutodeposito di questa a comprova del non espletamento di tale invece indispensabile incombente, implica l’improcedibilità del ricorsoper violazione dell’art. 369, comma 2 n. 2 c.p.c.:non è infatti sufficiente il deposito della copia autentica della pronuncia, priva della relata di notifica, allorquando il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli sia stata notificata; l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte è consolidato nel senso che, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio(Cass., 6, n. 15832 del 7/6/2021; Cass., U, n. 21349 del 6/7/2022); in difetto anche dell’operatività dell’esenzione da tale onere prevista da Cass. 17066/13, si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; p.q. m. laCorte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente a pagare in favore di ciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2000 (oltre € 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%; ai s ensi dell ’ art. 13, co. 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così