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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 15780/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'esclusione della sussistenza del vincolo di continuazione tra il fatto sub iudice e il precedente penale a carico del ricorrente , è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il giudice di merito ha adeguatamente motivato a pagina 2 della sentenza impugnata, ove ha sostenuto che, il reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della sentenza n.3250/2020 del Tribunale di Milano, sebbene commesso nello stesso luogo e nello stesso momento in cui è stata accertata la ricettazione è frutto di una condotta successiva ed estemporanea intervenuta a seguito della richiesta di fermarsi, non circoscrivibile in un disegno criminoso unitario rispetto al delitto di ricettazione; considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, il giudice di appello ha motivato a pagina 2 della sentenza impugnata circa il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art.62-bis cod. pen. in relazione all'insussistenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile, non potendosi soprattutto basare la concessione delle stesse sulla scelta dell'imputato di definire il procedimento con il rito abbreviato; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'esclusione della sussistenza del vincolo di continuazione tra il fatto sub iudice e il precedente penale a carico del ricorrente , è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il giudice di merito ha adeguatamente motivato a pagina 2 della sentenza impugnata, ove ha sostenuto che, il reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della sentenza n.3250/2020 del Tribunale di Milano, sebbene commesso nello stesso luogo e nello stesso momento in cui è stata accertata la ricettazione è frutto di una condotta successiva ed estemporanea intervenuta a seguito della richiesta di fermarsi, non circoscrivibile in un disegno criminoso unitario rispetto al delitto di ricettazione; considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, il giudice di appello ha motivato a pagina 2 della sentenza impugnata circa il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art.62-bis cod. pen. in relazione all'insussistenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile, non potendosi soprattutto basare la concessione delle stesse sulla scelta dell'imputato di definire il procedimento con il rito abbreviato; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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