CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 1967
Cassazione n. 22595/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Palermo) 1'11/02/1967 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo 1'08/01/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui D'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato dal luogo presso il quale era ristretto agli arresti domiciliari per raggiungere un cortile giardino adiacente allo stabile condominiale. 2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; il tema attiene alla prova del dolo. D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe uscito di casa in pantofole e tuta perché temeva per la incolumità del proprio cane. che aveva mostrato di voler assolvere i propri bisogni; l'imputato, dopo aver temporeggiato nella speranza che tornasse qualche familiare, aprì la porta per fare 1uscire il cane, ma, subito dopo, nel timore che questi potesse perdersi o essere investito, uscì dalla abitazione per riprendere l'animale, che trovò davanti al cancello del proprio giardino, a pochi metri dall'abitazione. L'imputato avrebbe ripreso subito il cane per riportalo in casa e fu sorpreso dai carabinieri i quali avrebbero riferito sin da subito della giustificazione addotta dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, negata, da una parte, in ragione del fatto che la condotta sarebbe stata commessa dopo sole due settimane dall'applicazione della misura degli arresti domiciliari e, dall'altra, della elevata capacità a delinquere, desunta dai plurimi precedenti penali, ancorchè aspecifici. Sostiene invece il ricorrente che nessuna valutazione in concreto dei fatti, per come verificatisi, sarebbe stata compiuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile proprio in ragione dei fatti ricostruiti dai Giudici di merito e non in contestazione. L'imputato, con coscienza e volontà, si allontanò dal luogo in cui era ristretto senza essere autorizzato e nella piena consapevolezza del suo stato detentivo e, dunque, del divieto che avrebbe violato. Nulla è stato dedotto, essendosi il ricorrente limitato ad evidenziare il motivo della condotta, tuttavia, irrilevante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato per cui si procede (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876). 3. E' infondato, ai limiti della inammissibilità, anche il secondo motivo di ricorso. La Corte, con una motivazione coerente, ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione del limitato lasso temporale - appena due settimane - dal momento in cui la misura cautelare aveva avuto applicazione; si tratta di un dato che correttamente è stato posto in connessione con la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali a lui ascritti, seppur non della stessa indole. Dunque, al di là delle ragioni che avevano condotto l'imputato ad evadere, il fatto non rivela una offensività minima.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricor P.Q.Mtiu.seppiiw 3