CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 31/05/2022 del Tribunale di Palermo; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Azzò, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo delio scorso 31 maggio, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione all'associazione di tipo mafioso "Cosa nostra" e di tentata estorsione, in concorso con altri, con le aggravanti dell'utilizzo del metodo mafioso, della finalità agevolativa dell'associazione mafiosa e della minaccia posta in essere da partecipi ad un'associazione di tal specie. Il giudizio di gravità indiziaria del Tribunale si poggia pressoché esclusivamente sulle conversazioni intercettate tra il ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA], persona sicuramente partecipe del sodalizio mafioso, dalle quali emergerebbero, in estrema sintesi: a) l'esistenza di rapporti di conoscenza del Giacalone con soggetti, in particolare tale Celesia, sovraordinati al Sanseverino nella gerarchia mafiosa; b) la capacità dell'indagato di organizzare incontri con persone poste al vertice della famiglia mafiosa, al fine dì risolvere le questioni che avevano determinato la sospensione temporanea del Sanseverino dalle attività dell'associazione, per ordine di Celesia; c) la sua piena conoscenza delle dinamiche interne alla consorteria, in particolare quelle riguardanti l'esecuzione delle estorsioni; d) la sua qualificata partecipazione ad una di queste. 2. In tre motivi, sotto il profilo sia della violazione delle relative norme di legge che del vizio di motivazione, la difesa ricorrente contesta tale giudizio di gravità indiziaria per entrambi i reati e con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1, cod. pen.. 2.1. Quanto al reato associativo, si assume indimostrata la stabile disponibilità dell'indagato ad operare per il sodalizio mafioso, richiamando i princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema. In proposito, il ricorso evidenzia: a) che Giacalone e Sanseverino erano legati da un rapporto di semplice conoscenza; b) che, in quattro anni d'indagini, sono intervenuti tra loro solo cinque colloqui; c) che non è stato rilevato alcun contatto tra Giacalone ed altri indagati; d) che la sua semplice conoscenza con soggetti inseriti nella famiglia mafiosa non consente di desumerne uno stabile contributo alla vita dell'associazione; e) che le confidenze rassegnategli da Sanseverino sulle difficoltà da lui vissute all'interno del sodalizio costituivano un mero sfogo tra amici, che Giacalone si è limitato ad ascoltare e ad accompagnare con generici commenti e consigli, mentre, se avesse avuto un ruolo nell'associazione, si sarebbe attivamente operato per porvi rimedio; f) che !'incontro con tale Gaetano (asserito vertice del gruppo mafioso, ma rimasto ignoto), proposto da [OSCURATO:PERSONA] per risolvere il problema dell'amico, non è mai avvenuto; g) che, infine, il ricorrente è estraneo all'episodio estorsivo addebitatogli. 2.2. Con il secondo motivo, quindi, la difesa si sofferma su quest'ultimo reato, al quale - secondo il Tribunale - Giacaione avrebbe partecipato offrendosi di aiutare Sanseverino nella riscossione del "pizzo", a tal fine manifestandogli la disponibilità ad incaricare una persona di propria fiducia per contattare i referenti della ditta destinataria della relativa pretesa. Obietta, però, il ricorso: a) che Giacalone è rimasto estraneo tanto all'organizzazione dell'estorsione, quanto alla riscossione della 'tangente"; b) che egli non è stato mai contattato né menzionato dagli organizzatori, ovvero il già citato Celesia ed il suo sovraordinato Tutino, né da altri partecipi del sodalizio; c) che Sanseverino, incaricato della riscossione, vi aveva desistito e, a sèguito del nuovo incarico ricevuto, ha contattato un'altra persona e non lui; d) che, comunque, essendo trascorso un anno senza che tale richiesta sia stata effettivamente avanzata alla ditta, si sarebbe verificata una desistenza dall'azione; e) che egli è stato informato delle vicenda da Sanseverino soltanto un anno dopo la richiesta alla ditta; f) che l'affermazione per cui egli si rendeva disponibile ad aiutare l'amico nella riscossione è frutto di un travisamento dei loro dialoghi; g) che, infine, non risulta dimostrata l'identità del "compare" cui Giacalone avrebbe detto di volersi rivolgere, né che tale soggetto abbia, poi, effettivamente preso contatti con la vittima designata. 2.3. Sostanzialmente le medesime obiezioni la difesa muove anche al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod, pen., ponendo in evidenza - a confutazione dell'assunto del Tribunale per cui Giacalone si sarebbe mosso «con l'avallo di Celesia» e, perciò, sfruttando il potere d'intimidazione di "Cosa nostra" - l'assenza di qualsiasi contatto tra i due. 3. La difesa ricorrente ha depositato note d'udienza, con allegata documentazione attestante l'intervenuta assoluzione degli originari coindagati dal tentativo di estorsione, con la formula perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, disatteso. Le risultanze investigative illustrate dal Tribunale offrono la nitida rappresentazione del Giacalone quale soggetto pienamente inserito nelle dinamiche di "Cosa nostra", perfettamente consapevole delle regole interne di comportamento e dei meccanismi operativi di tale consorteria, nonché capace di relazionarsi in prima persona con soggetti di rango all'interno di esso e, perciò, riconosciuto come sodale dagli altri aderenti. Non trova logica spiegazione differente, invero, la circostanza per cui Sanseverino si sia rivolto proprio a lui per porre rimedio alle proprie traversie all'interno dell'organizzazione mafiosa; né, peraltro, corrisponde al vero che egli si sia limitato ad ascoltarne le lamentele, risultando piuttosto che, indipendentemente dai risultati, egli si sia attivat quel fine. La valutazione di tale quadro probatorio complessivo compiuta dal Tribunale, con riferimento al delitto associativo, si presenta dunque ampiamente ragionevole e, perciò, non sindacabile in questa sede.2. Non così, invece, per quel che riguarda l'ipotizzato concorso nel tentativo di estorsione. Giova precisare, preliminarmente, che la documentazione depositata dalla difesa in prospettiva dell'udienza non può essere oggetto di esame e valutazione, potendo la Corte di cassazione sindacare soltanto la conformità a legge e la tenuta logica complessiva del provvedimento impugnato, ma non i nuovi elementi di fatto eventualmente emersi successivamente ad esso. Indipendentemente, dunque, da quello che è stato l'esito - definitivo o meno - del separato giudizio nei confronti dei coindagati, va osservato che la disponibilità manifestata da Giacalone a Sanseverino per l'individuazione di un emissario della pretesa estorsiva, se può ragionevolmente reputarsi sintomatica di una comunanza d'interessi criminali, e rappresentare perciò un ulteriore e qualificato indizio di partecipazione all'associazione, non può ritenersi sufficiente a colorare della necessaria gravità gli indizi di un effettivo concorso del ricorrente nello specifico episodio estorsivo. Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato ha completamente omesso di valutare se l'ipotetico nuncius indicato da Giacalone sia mai riuscito a contattare le vittime designate, ma, ancor prima, se esso sia mai stato effettivamente individuato dal Giacalone e da lui officiato del relativo incarico. Nei fatti così come ricostruiti dallo stesso Tribunale, non è dunque possibile ravvisare gli estremi di un concorso dell'indagato nel reato: né di carattere materiale, appunto perché non si sa se la sua manifestazione di disponibilità abbia avuto un qualsiasi sèguito; né di natura morale, sub specie di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, perché non solo l'estorsione sicuramente non si è perfezionata, ma non è possibile sapere neppure se l'ipotetico intervento del messaggero di Giacalone abbia determinato anche soltanto iniziative ulteriori, ancorché infruttuose, da parte dei responsabili dell'estorsione, per la realizzazione del loro progetto illecito. L'ordinanza impugnata, in conclusione, descrive, al più, una condotta dell'indagato di semplice assecondamento di un'altrui iniziativa delittuosa, di adesione ideale ad essa, mancando, invece, l'indicazione di un qualsivoglia suo comportamento concretamente qualificabile come contributo, necessario od anche soltanto agevolatore, materiale o morale, per la realizzazione del disegno estorsivo. 3. Nella parte in cui, dunque, ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza a carico del Giacalone per il tentativo di estorsione di cui al capo 48) della provvisoria incolpazione, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, difettando una corrispondenza tra la condotta ritenuta sussistente e la fattispecie legale ipotizzata. Tanto comporta, ovviamente, che il terzo motivo di ricorso - in tema di configurabilità, per lo stesso reato, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. - rimanga superato, non essendone perciò necessaria la disamina. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al reato di cui agii artt. 56 e 629, cod. pen.. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per