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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05584/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19305/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli, 39, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso da quest’ultimo e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, n. 34 / 2017 , depositata il 10/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Irpef, Iva ed Irap, 2006 - avviso di accertamento- indagini bancarie- onere prova Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe .

C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p.di Firenze che aveva accolto solo parzialmente il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento, notificato il 17 ottobre 2011, con ilquale, per l’anno di imposta 2006, ai fini Irpef, iva ed Irap,era stato accertato un maggior reddito ed un maggior volume di affariin relazione all’attività di consulente fiscale e contabile.

2. L’Ufficio,a seguito di indagini bancarie, recuperava a tassazione le operazioni di prelevamento eversamento registrate sui conti correnti oggetto di esame in quanto ritenute ingiustificate.

3. La C.t.p., pur affermando la legittima applicazione delle presunzioni di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, riduceva la base imponibile alla minor somma di euro 400.000 ,00 ritenendo che il contribuente avesse giustificato solo alcune delle movimentazioni contestate.

La C.t.r. confermava la decisione impugnata.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, comma 2, n 2) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in relazione all’art. 132 cod. proc. civ. ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014.

Critica la sentenza impugnata per non aver motivato su quanto allegatoin ordine alle ragioni per le quali le movimentazioni intercettate dovevano ritenersi estranee all’esercizio della professione , sebbene avesse assolto all’onere di provare in modo puntuale e specifico l a Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 riconducibilità dei versamenti bancari contestati a operazioni non imponibili, così superando la presunzione a proprio carico.

Osserva, poi, che la C.t.r. avrebbe dovuto espungere dall’accertamento tutti i pagamenti (e non solo quelli già eliminati in primo grado) in ossequio alle statuizioni di cui sentenza della Corte costituzionale n. 228del 2014 ed aggiunge che avrebbe dovuto tener conto delle entrate immediatamente correlate alle uscite.

2. In primo luogo, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Agenzia sul presupposto che il motivo è stato proposto quale violazione di legge mentre sarebbe volto a censurare un vizio della motivazione.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso che lamenti la violazione di una norma processuale (nella specie l’art. 132 cod. proc civ.)ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'error in procedendo, di cui alsuccessivo n. 4 (cfr. Cass. 24/11/2021, n. 36546, Cass. 21/01/2013, n. 1370).

3. Sempre in via preliminare, va rilevato che, i l contribuente , laddove assume che la C.t.r. si sarebbe dovuta attenere a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza – la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973nella parte in cui l’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione ivi stabilita ha ad oggetto anche i prelievi essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo sia produttivo di un Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 reddito – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La C.t.r., infatti, lungi dal porsi in contrasto con la disposizione risultante dall’intervento della Consulta, dopo averne richiamato correttamente il contenuto, sottolineando che la pronuncia non fa riferimento ai versamenti,si è limitata ad evidenziare, con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità,che, all’esito della pronuncia di primo grado, che aveva ridotto il reddito imponibile,il recupero a tassazione aveva adoggetto solo versamenti e non prelevamenti.

4. Per ilresto il motivo è fondato.

4.1. In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù della presunzione stabilita dalle norme citate –che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici –sia i prelevamenti che i versamenti ( ma come detto per i liberi professionisti i soli versamenti)operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (tra le più recenti, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13236, Cass. 23/09/2021, n. 25812, Cass.03/03/2021, n. 5788).

A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione ha l’onere di fornire, non una prova generica, bensì una prova analitica, idonea a dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione.

Tale prova può essere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimenti non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili (Cass. 30/06/2020, n. 13112, Cass. 18/09/2013, n. 21303).

Si è aggiunto, tuttavia, che alla prova offerta dal contribuente consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa della stessa per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.30/06/2020, n. 13112).

4.2. La C.t.r.ha rilevato che il contribuente aveva proposto appello censurando la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva ritenuto inidonea la documentazione offerta e aveva ribadito che tutte le operazioni erano state giustificate e che la documentazione prodotta dava conto di ogni operazione; ciononostante, si è limitata a confermare, quanto ai versamenti, la sentenza di primo grado aggiungendo che la prova contraria «è stata ritenuta inidonea» ma senza rendere alcuna motivazione sul punto.

Pertanto, violando le disposizioni in esame, ha omesso di compiere un'accurata e puntuale verifica della idoneità dimostrativa degli elementi offerti dalla contribuente a giustificazione dell'irrilevanza fiscale di ciascuna movimentazione.

La statuizione, pertanto,si fonda su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlae disattende il disposto normativo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 che, come detto, richiede il rigoroso esame della prova contraria, incorrendo anche nel vizio di motivazione denunciato.

5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, nei termini di cui alla motivazione,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione; quest’ultimaprovvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, in relazione a ciascuno dei versamenti contestati dall’Ufficio rispetto a quanto allegato e documentato dal contribuente, e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19305/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli, 39, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso da quest’ultimo e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 34 / 2017 , depositata il 10/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Irpef, Iva ed Irap, 2006 - avviso di accertamento- indagini bancarie- onere prova Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p.di Firenze che aveva accolto solo parzialmente il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento, notificato il 17 ottobre 2011, con ilquale, per l’anno di imposta 2006, ai fini Irpef, iva ed Irap,era stato accertato un maggior reddito ed un maggior volume di affariin relazione all’attività di consulente fiscale e contabile. 2. L’Ufficio,a seguito di indagini bancarie, recuperava a tassazione le operazioni di prelevamento eversamento registrate sui conti correnti oggetto di esame in quanto ritenute ingiustificate. 3. La C.t.p., pur affermando la legittima applicazione delle presunzioni di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, riduceva la base imponibile alla minor somma di euro 400.000 ,00 ritenendo che il contribuente avesse giustificato solo alcune delle movimentazioni contestate. La C.t.r. confermava la decisione impugnata. Considerato che: 1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51, comma 2, n 2) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in relazione all’art. 132 cod. proc. civ. ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014. Critica la sentenza impugnata per non aver motivato su quanto allegatoin ordine alle ragioni per le quali le movimentazioni intercettate dovevano ritenersi estranee all’esercizio della professione , sebbene avesse assolto all’onere di provare in modo puntuale e specifico l a Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 riconducibilità dei versamenti bancari contestati a operazioni non imponibili, così superando la presunzione a proprio carico. Osserva, poi, che la C.t.r. avrebbe dovuto espungere dall’accertamento tutti i pagamenti (e non solo quelli già eliminati in primo grado) in ossequio alle statuizioni di cui sentenza della Corte costituzionale n. 228del 2014 ed aggiunge che avrebbe dovuto tener conto delle entrate immediatamente correlate alle uscite. 2. In primo luogo, va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Agenzia sul presupposto che il motivo è stato proposto quale violazione di legge mentre sarebbe volto a censurare un vizio della motivazione. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso che lamenti la violazione di una norma processuale (nella specie l’art. 132 cod. proc civ.)ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'error in procedendo, di cui alsuccessivo n. 4 (cfr. Cass. 24/11/2021, n. 36546, Cass. 21/01/2013, n. 1370). 3. Sempre in via preliminare, va rilevato che, i l contribuente , laddove assume che la C.t.r. si sarebbe dovuta attenere a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza – la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973nella parte in cui l’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione ivi stabilita ha ad oggetto anche i prelievi essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo sia produttivo di un Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 reddito – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La C.t.r., infatti, lungi dal porsi in contrasto con la disposizione risultante dall’intervento della Consulta, dopo averne richiamato correttamente il contenuto, sottolineando che la pronuncia non fa riferimento ai versamenti,si è limitata ad evidenziare, con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità,che, all’esito della pronuncia di primo grado, che aveva ridotto il reddito imponibile,il recupero a tassazione aveva adoggetto solo versamenti e non prelevamenti. 4. Per ilresto il motivo è fondato. 4.1. In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'Erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso unaprova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù della presunzione stabilita dalle norme citate –che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici –sia i prelevamenti che i versamenti ( ma come detto per i liberi professionisti i soli versamenti)operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (tra le più recenti, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13236, Cass. 23/09/2021, n. 25812, Cass.03/03/2021, n. 5788). A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione ha l’onere di fornire, non una prova generica, bensì una prova analitica, idonea a dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione. Tale prova può essere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimenti non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili (Cass. 30/06/2020, n. 13112, Cass. 18/09/2013, n. 21303). Si è aggiunto, tuttavia, che alla prova offerta dal contribuente consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa della stessa per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (Cass.30/06/2020, n. 13112). 4.2. La C.t.r.ha rilevato che il contribuente aveva proposto appello censurando la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva ritenuto inidonea la documentazione offerta e aveva ribadito che tutte le operazioni erano state giustificate e che la documentazione prodotta dava conto di ogni operazione; ciononostante, si è limitata a confermare, quanto ai versamenti, la sentenza di primo grado aggiungendo che la prova contraria «è stata ritenuta inidonea» ma senza rendere alcuna motivazione sul punto. Pertanto, violando le disposizioni in esame, ha omesso di compiere un'accurata e puntuale verifica della idoneità dimostrativa degli elementi offerti dalla contribuente a giustificazione dell'irrilevanza fiscale di ciascuna movimentazione. La statuizione, pertanto,si fonda su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlae disattende il disposto normativo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 che, come detto, richiede il rigoroso esame della prova contraria, incorrendo anche nel vizio di motivazione denunciato. 5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, nei termini di cui alla motivazione,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione; quest’ultimaprovvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, in relazione a ciascuno dei versamenti contestati dall’Ufficio rispetto a quanto allegato e documentato dal contribuente, e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr