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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01727/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1864-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 RO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1144/28/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno 2005 emesso nella sua qualità di socio della S.T.C. s.r.I., società a ristretta base partecipativa; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando che nel caso di società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili tra i soci salva la prova contraria: nel caso di specie l'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle dichiarazioni (mai smentite dal contribuente) rilasciate dall'altro socio [OSCURATO:PERSONA], moglie del contribuente e considerata la ristretta base societaria e la qualità di amministratore del contribuente, ha ritenuto quest'ultimo responsabile di appropriazione di tutti gli utili accertati e glieli ha imputati al 100%.

Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2021 n. 01864 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- con il primo motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., nonché 6, 7 e 10 della legge n. 212 del 2000 nonché 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente esteso gli effetti dell'accertamento eseguito in danno della società al socio quando ormai era divenuto definitivo da due anni e senza allegare il relativo processo verbale di contestazione in violazione del diritto di difesa; con il secondo motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 5, c.p.c., laddove non si è pronunciata sullo specifico motivo di gravame formulato in relazione all'omessa allegazione all'avviso di accertamento notificato al ricorrente del processo verbale di contestazione elevato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e presupposto dell'accertamento di utili extracontabili distribuiti ai soci.

I motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi ruotano intorno alla invocata violazione del diritto di difesa da parte dell'Ufficio per l'omessa allegazione all'avviso di accertamento notificato al ricorrente del processo verbale di contestazione relativo all'imputazione al socio dei redditi accertati in capo alla società, sono entrambi infondati.

Infatti, secondo questa Corte: l'obbligo di motivazione dell'Amministrazione finanziaria, in relazione a un atto impositivo notificato al contribuente dichiarato fallito, deve ritenersi assolto ove l'atto faccia riferimento a un processo verbale di constatazione precedentemente notificato al curatore fallimentare, posto che l'atto presupposto risulta agevolmente conoscibile dal contribuente assoggettato a procedura liquidatoria concorsuale in virtù del suo diritto di Ric. 2021 n. 01864 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -3- accedere agli atti del relativo procedimento concorsuale (Cass. n. 23696 del 2022); l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria (Cass. n. 10679 del 2022); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, che ricopra anche l'incarico di amministratore, può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l'esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell'accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto (Cass. n. 7170 del 2022); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvio "per relationem", nella rettifica dei redditi del socio, a quella notificata alla società, soddisfa l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, giacché, ai sensi dell'art. 2261 c.c., il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione (Cass. n. 20157 del 2021); Ric. 2021 n. 01864 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -4- in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 21126 del 2020); è legittimo l'avviso di accertamento notificato al socio di una società fallita anche ove non sia riprodotto nello stesso il processo verbale di constatazione nei suoi elementi essenziali, in quanto in detta ipotesi il contribuente ha il diritto di consultare il fascicolo fallimentare contenente l'accertamento presupposto e la documentazione allegata notificati al curatore dell'ente (Cass. n. 31406 del 2018); in tema di imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (nella specie, si trattata di una società a Ric. 2021 n. 01864 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -5- ristretta base partecipativa, ritenuta mera "cartiera", sicché, in considerazione dell'inesistenza delle operazioni effettuate, erano stati disconosciuti i costi contabilizzati, con conseguente attribuzione di un maggior reddito societario e applicazione della presunzione di redistribuzione degli utili ai soci: Cass. n. 33976 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto valido l'avviso di accertamento nei confronti del socio contribuente in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, essendo necessario, per vincere tale presunzione, che il socio, anche se amministratore, provi - circostanza che nel caso di specie non si è verificata - il mancato conseguimento, da parte della società di tali utili oppure la mancata distribuzione degli stessi; per quanto riguarda poi la lamentata mancata conoscenza dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è sufficiente, per soddisfare l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, un rinvio "per relationem" al processo verbale di contestazione anche se esso non è allegato giacché il socio (tanto più nel caso di specie ove riveste anche il ruolo di amministratore della società) ha il potere di consultare - ed è per lui agevole farlo usando l'ordinaria diligenza - la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione.

Peraltro, deve altresì rilevarsi che, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del Ric. 2021 n. 01864 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -6- pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020).

Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla mancata allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale di contestazione elevato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (Cass. n. 29879 del 2021).

Ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono infondati, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.300, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1864-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 RO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1144/28/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno 2005 emesso nella sua qualità di socio della S.T.C. s.r.I., società a ristretta base partecipativa; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando che nel caso di società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili tra i soci salva la prova contraria: nel caso di specie l'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle dichiarazioni (mai smentite dal contribuente) rilasciate dall'altro socio [OSCURATO:PERSONA], moglie del contribuente e considerata la ristretta base societaria e la qualità di amministratore del contribuente, ha ritenuto quest'ultimo responsabile di appropriazione di tutti gli utili accertati e glieli ha imputati al 100%. Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2021 n. 01864 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- con il primo motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., nonché 6, 7 e 10 della legge n. 212 del 2000 nonché 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente esteso gli effetti dell'accertamento eseguito in danno della società al socio quando ormai era divenuto definitivo da due anni e senza allegare il relativo processo verbale di contestazione in violazione del diritto di difesa; con il secondo motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 5, c.p.c., laddove non si è pronunciata sullo specifico motivo di gravame formulato in relazione all'omessa allegazione all'avviso di accertamento notificato al ricorrente del processo verbale di contestazione elevato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e presupposto dell'accertamento di utili extracontabili distribuiti ai soci. I motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi ruotano intorno alla invocata violazione del diritto di difesa da parte dell'Ufficio per l'omessa allegazione all'avviso di accertamento notificato al ricorrente del processo verbale di contestazione relativo all'imputazione al socio dei redditi accertati in capo alla società, sono entrambi infondati. Infatti, secondo questa Corte: l'obbligo di motivazione dell'Amministrazione finanziaria, in relazione a un atto impositivo notificato al contribuente dichiarato fallito, deve ritenersi assolto ove l'atto faccia riferimento a un processo verbale di constatazione precedentemente notificato al curatore fallimentare, posto che l'atto presupposto risulta agevolmente conoscibile dal contribuente assoggettato a procedura liquidatoria concorsuale in virtù del suo diritto di Ric. 2021 n. 01864 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- accedere agli atti del relativo procedimento concorsuale (Cass. n. 23696 del 2022); l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza alcuna necessità per l'amministrazione finanziaria di dimostrare che dal maggior reddito siano derivati maggiori utili distribuibili ai soci, e ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria (Cass. n. 10679 del 2022); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, che ricopra anche l'incarico di amministratore, può superare la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non limitandosi a dedurre la propria estraneità alla gestione per l'esistenza di un amministratore di fatto, ma dimostrando la mancata distribuzione degli utili extracontabili oggetto dell'accertamento tributario perché sottratti dal gerente di fatto (Cass. n. 7170 del 2022); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvio "per relationem", nella rettifica dei redditi del socio, a quella notificata alla società, soddisfa l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, giacché, ai sensi dell'art. 2261 c.c., il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione (Cass. n. 20157 del 2021); Ric. 2021 n. 01864 sez. MT - ud. 22-11-2022 -4- in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 21126 del 2020); è legittimo l'avviso di accertamento notificato al socio di una società fallita anche ove non sia riprodotto nello stesso il processo verbale di constatazione nei suoi elementi essenziali, in quanto in detta ipotesi il contribuente ha il diritto di consultare il fascicolo fallimentare contenente l'accertamento presupposto e la documentazione allegata notificati al curatore dell'ente (Cass. n. 31406 del 2018); in tema di imposte sui redditi di capitale, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (nella specie, si trattata di una società a Ric. 2021 n. 01864 sez. MT - ud. 22-11-2022 -5- ristretta base partecipativa, ritenuta mera "cartiera", sicché, in considerazione dell'inesistenza delle operazioni effettuate, erano stati disconosciuti i costi contabilizzati, con conseguente attribuzione di un maggior reddito societario e applicazione della presunzione di redistribuzione degli utili ai soci: Cass. n. 33976 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto valido l'avviso di accertamento nei confronti del socio contribuente in virtù della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, essendo necessario, per vincere tale presunzione, che il socio, anche se amministratore, provi - circostanza che nel caso di specie non si è verificata - il mancato conseguimento, da parte della società di tali utili oppure la mancata distribuzione degli stessi; per quanto riguarda poi la lamentata mancata conoscenza dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società è sufficiente, per soddisfare l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, un rinvio "per relationem" al processo verbale di contestazione anche se esso non è allegato giacché il socio (tanto più nel caso di specie ove riveste anche il ruolo di amministratore della società) ha il potere di consultare - ed è per lui agevole farlo usando l'ordinaria diligenza - la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione. Peraltro, deve altresì rilevarsi che, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del Ric. 2021 n. 01864 sez. MT - ud. 22-11-2022 -6- pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla mancata allegazione all'avviso di accertamento del processo verbale di contestazione elevato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (Cass. n. 29879 del 2021). Ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono infondati, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.300, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto