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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 1976

Cassazione n. 04222/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il 04/01/1976 a [OSCURATO:PERSONA] relazione alla ordinanza emessa il 22/04/2021 della Corte di cassazione, Settima Sezione, nel proc. n. 4456/21; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza di correzione di errore materiale, presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla ordinanza pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di cassazione in data 22/4/2021; atteso che con tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l'istanza si chiede che venga disposta la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, richieste dal difensore con memoria inviata a mezzo pec; considerato che non è ravvisabile alcuna omissione o errore materiale, in quanto nella motivazione dell'ordinanza si dà specificamente conto delle ragioni per cui non è stata pronunciata condanna al pagamento delle spese di parte civile; ritenuto dunque che l'istanza è manifestamente infondata e dunque inammissibile, ciò che può essere rilevato de plano, senza accedere al formale contraddittorio, P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza.

Così deciso il 26/1/2022 Il Consigliere estensore Presid7t [OSCURATO:PERSONA] elli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il 04/01/1976 a [OSCURATO:PERSONA] relazione alla ordinanza emessa il 22/04/2021 della Corte di cassazione, Settima Sezione, nel proc. n. 4456/21; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza di correzione di errore materiale, presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla ordinanza pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di cassazione in data 22/4/2021; atteso che con tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l'istanza si chiede che venga disposta la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, richieste dal difensore con memoria inviata a mezzo pec; considerato che non è ravvisabile alcuna omissione o errore materiale, in quanto nella motivazione dell'ordinanza si dà specificamente conto delle ragioni per cui non è stata pronunciata condanna al pagamento delle spese di parte civile; ritenuto dunque che l'istanza è manifestamente infondata e dunque inammissibile, ciò che può essere rilevato de plano, senza accedere al formale contraddittorio, P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 26/1/2022 Il Consigliere estensore Presid7t [OSCURATO:PERSONA] elli
Sentenza Cassazione n. 04222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris