CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 12674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] L. C. G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Cron. R.G.N. 17778/2018 SENTENZA sul ricorso 17778/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale condizionato; -controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale condizionato; -controricorrente al ricorso incidentale – [OSCURATO:PERSONA] SGRpa; - intimata - avverso la sentenza n. 7740/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la banca [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] per far accertare la responsabilità delle convenute per grave inadempimento colposo e doloso dei contratti di intermediazione e gestione portafoglio stipulati tra le parti, segnatamente per esserle stato consigliato l’acquisto e/o comunque successivamente per essere stato omesso di consigliarle la vendita delle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2007 e fino al 12 settembre 2008; per l’effetto condannare le convenute [OSCURATO:SOCIETA]. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22497 del 12.11.2014, ha rigettato le domande proposte dalla Fasolino, per non essere stato dimostrato che le convenute disponessero di sicure ed inequivoche informazioni circa una variazione significativa del valore di rischio delle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] idonee a far presagire il probabile default dell’emittente. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi di appello. Con il primo è stato dedotto il travisamento dei fatti e l’omessa valutazione di prove documentali rilevanti e decisive ai fini della decisione e della dimostrazione del grave inadempimento doloso e colposo delle convenute. Con il secondo motivo d’appello è stata dedotta la violazione degli artt. 94, 21 e 23 comma 6° TUF, 28 regolamento consob n. 11522/1998, 1176 comma 2°, 1375 e 1218 cod. civ., per avere il giudice di primo grado erroneamente ribaltato l’onere probatorio legalmente posto a carico degli intermediari finanziari, avendo dovuto, in realtà, esigere dalle convenute non solo la prova che non erano a conoscenza delle informazioni sulla rischiosità dei titoli, ma che tali informazioni non erano nemmeno conoscibili. Con il terzo motivo l’investitrice aveva lamentato che il Tribunale di Roma aveva omesso l’accertamento del nesso di causalità e la quantificazione del danno da risarcire. In particolare, era stato dedotto che, avendo la Fasolino delegato la gestione del patrimonio a [OSCURATO:SOCIETA]. (poi coadiuvata nella gestione da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]), ove quest’ultima avesse sconsigliato l’acquisto o ne avesse evidenziato la rischiosità, i titoli non sarebbero stati acquistati. Allo stesso modo, una volta acquistati, ove le convenute F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 avesse evidenziato i profili di criticità o avessero consigliato la vendita dei titoli [OSCURATO:PERSONA] per ridurre le perdite, l’appellante avrebbe immediatamente provveduto conformemente al consiglio. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 5.12.2017, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto non rilevante l’esame dei motivi d’impugnazione (i primi due) nei quali era stato censurato l’inadempimento degli intermediari finanziari agli obblighi informativi, non avendo comunque l’investitrice fornito la prova del nesso di causalità tra l’inadempimento dedotto ed il danno asseritamente subito. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che, avendo la Fasolino richiesto alle convenute la dismissione dei titoli di cui è causa solo successivamente al 30.4.2009, ovvero ben sette mesi dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], ciò deponeva per il superamento della presunzione dalla stessa invocata in ordine all’eventualità che avrebbe seguito il consiglio di dismettere i titoli prima del fallimento. L’interesse alla salvaguardia del capitale sia sarebbe espresso, piuttosto, con lo stesso atteggiamento attendista mostrato nel lungo periodo seguito al fallimento. In sostanza, se la Fasolino aveva atteso ben sette mesi – magari sperando in un salvataggio della [OSCURATO:PERSONA] – malgrado la macroscopica drammaticità dell’evento, per determinarsi a cedere i titoli, non v’è una sola ragione per ritenere verosimile che, qualora preavvertita di un qualche aumento del rischio del suo investimento, avrebbe deciso di non farse carico, e, conseguentemente, di dismetterli accettando la perdita. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) hanno resistito in giudizio con controricorso, proponendo quest’ultima, altresì, ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto controricorso al ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione degli artt. 21 comma 1°, 23 comma 6° d.lgs n. 58/1998, 1218 cod. civ. nonché degli artt. 26 e 28 reg. consob n. 11522/1998. Deduce la ricorrente che la statuizione della Corte d’Appello si pone in contrasto con l’ormai prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’intermediario circa l’adempimento degli obblighi informativi consegue l’accertamento in via presuntiva del nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall’investitore. Ne consegue che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare con priorità i primi due motivi d’appello, nei quali era stato dedotto l’inadempimento colposo delle convenute, per avere omesso di fornire alla risparmiatrice le informazioni imposte dalla legge sia nella fase genetica di costituzione del rapporto, sia nella fase esecutiva di gestione e monitoraggio del titolo, ovvero consigliando dapprima l’acquisto delle obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] e non consigliandone dopo la vendita.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 L’esame prioritario dell’esistenza (o meno) del comportamento colposo dell’intermediario costituisce, infatti, un’esigenza strutturale della fattispecie legale che si ripercuote necessariamente nella valutazione del nesso di causalità. In conclusione, il principio della ragione più liquida è stato erroneamente invocato dalla Corte d’Appello, atteso che non può esaminarsi il nesso di causalità senza previo accertamento dell’esistenza (nonché tipologia e intensità) dell’inadempimento dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario. 2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso l’esame della sussistenza dell’inadempimento colposo delle convenute. Deduce la ricorrente che il previo accertamento dell’esistenza di una negligenza specifica e/o imperizia delle convenute nella gestione e consulenza dei titoli [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato decisivo sia ai fini dell’accertamento del nesso di causalità, sia ai fini dell’accertamento della responsabilità delle convenute. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del principio della ragione più liquida e del combinato disposto degli artt. 276 cod.c proc. civ. e 111 Cost.. 4. I tre motivi del ricorso principale, da esaminarsi unitariamente data la stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati. Ritiene questo Collegio, in primo luogo, che la decisione della Corte d’Appello non si ponga in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’intermediario circa l’adempimento degli obblighi informativi consegue l’accertamento in via presuntiva, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 salva prova contraria dell’intermediario, del nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall’investitore (vedi Cass. n. 7905/2020; Cass n. 16126/2020; Cass. n. 33596/2021; ma vedi anche, in precedenza, Cass. n. 3914/2018). Da un’attenta lettura della sentenza impugnata, emerge che, in virtù del principio della ragione più liquida, la Corte d’Appello ha coerentemente ritenuto irrilevante l’esame dei motivi d’appello concernenti il dedotto inadempimento da parte dell’intermediario agli obblighi informativi, atteso che, quand’anche fosse stato accertato tale inadempimento, comunque lo stesso non avrebbe prodotto il danno lamentato. E ciò non perché il giudice di secondo grado ha disatteso la presunzione legale di sussistenza del nesso causale, ma perché ha, in concreto, rilevato la sussistenza di una circostanza specifica integrante la prova contraria (idonea ad interrompere il nesso causale), ovvero che, non essendosi l’appellante disfatta dei titoli dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], ciò lasciava presumere che non lo avrebbe fatto – con ciò realizzando interamente la perdita – neanche prima, pure a fronte di informazioni meno drammatiche: in sostanza, secondo la Corte d’Appello, la condotta posta in essere dall’investitrice successivamente al default della [OSCURATO:PERSONA] aveva rivelato che la stessa non sarebbe stata disposta a sacrificare parte del suo investimento, pur di “salvare il salvabile”, così mostrando di sperare nella ripresa del titolo, che perciò non avrebbe venduto. Pertanto, il significato dell’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui “l’odierna appellante non ha fornito la prova del nesso di causalità”, deve essere inteso nel senso che era rinvenibile, nel caso concreto, un dato fattuale, una specifica circostanza idonea ad interromperlo. Si tratta di un accertamento in fatto che, come tale, non può essere F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 sindacato in sede di legittimità se non a norma dell’art 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014. Nella predetta sentenza, in particolare, questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure denunciato il vizio di motivazione e tantomeno nei termini sopra illustrati. Infine, non può in alcun modo condividersi l’affermazione della ricorrente secondo cui la Corte d’Appello avrebbe escluso l’esistenza del nesso di causalità senza fare alcun riferimento ad una prova positiva di sopravvenienze idonee ad interrompere il corso della catena causale (vedi pag. 22 ricorso per cassazione). Proprio su tale punto, il giudice di secondo grado, alla luce della condotta dell’investitrice successiva al default dei titoli (la cui ricostruzione rappresenta parimenti un apprezzamento in fatto), ha ritenuto, la sussistenza di una prova positiva, di natura prettamente logica. 5. Il ricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.G.R. è assorbito. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6 Numero registro generale 17778/2018 Numero sezionale 419/2022 Numero di raccolta generale 12674/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Assorbito il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in € 4.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accesso di legge, nei confronti di ciascuna controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 3.02.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : F I D A N Z I A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 2 e b 5 3 2 6 2 3 0 8 8 0 a b a 0 c 0 9 7 a a 5 1 5 1 a 6 6