CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13770-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A , nello studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 202/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 630/2016 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda di accertamento dell’usucapione di una porzione di terren o formulata da [OSCURATO:PERSONA], Mario e Gianluca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando trattarsi di area demaniale. Con la sentenza impugnata, n. 202/2021, la Corte di Appello di Ancona rigettava le impugnazioni della decisione di prime cure proposte, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e da [OSCURATO:PERSONA] e Gianluca, dall’altro lato, confermando la statuizione del Tribunale. Propongonoricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Gianluca, il secondo anche come erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattromotivi. Resistonocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrent i lamenta no l ’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato la presenza, sul terreno oggetto di causa, di alcuni manufatti ( in partic olare, capanne) realizzate dai ricorrent i sin da epoca prossima al 1967, e comunque certamenteesistenti dal 1998 in poi . Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamenteritenuto non conseguita la prova del possesso esclusivo ultraventennale dell’immobile in capo ai Gioacchini, nonostante l’assenza di specifica contestazione del fatto da parte convenuta. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente denegato l’ammissione delle istanze istruttorie da loro formulate , in qua nto non riprodotte in sede di conclusioni. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto perché attinenti alla valutazione del fatto e delle prove condotta dal giudice di merito, sono inammissibili. La Corte di Appello ha escluso il conseguimento della prova del possesso uti dominus dell’area oggetto di causa, evidenziando che le prove originariamente articolate da parte ricorrente non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, non essendo a tal fine sufficiente la formula di precisazione “come in atti” e non potevano dunque trovare ingresso in appello (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Il ricorrente, lungi dal contestare la statuizione del giudice di merito, conferma di non aver reiterato le sue istanze istruttorie, affermando che “E’ evidente che il Giudice avesse già deciso di basare la propria pronuncia sull’esito della CTU e che a nulla sarebbe servito una reiterazione di richieste di testimoni in sede di precisazione delle conclusioni” (cfr. pag. 24 del ricorso): la scelta di non coltivare le istanze di cui si discute, dunque, è frutto di una consapevole opzione della parte, alla quale il giudice di merito si è uniformato. La domanda, dunque, è stata rigettata perché “E’ mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus, ovvero il potere di fatto esercitato sugli immobili in via esclusiva, da parte di chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione (cfr. Cass. 2018/21873)” (cfr. penultima ed ultima pagina della sentenza di appello). Con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione almancato accoglimento del motivo di gravame sulle spese di prime cure, che il Tribunale aveva liquidato in misura eccessiva rispetto ai massimi di tariffa. La censura è fondata, poiché il giudice di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla specifica censura che era stata proposta dalla parte appellante (cfr. pag. 7 del ricorso). Nella specie, poi, le spese del giudizio di primo grado –liquidate in base ai valori massimi dello scaglione di valore compreso tra € 1.100.01 ed € 5.200,00–non potevano superare il limite di € 4.536 , onde il Tribunaleha errato nel liquida re la somma superiore di € 5.000 . La censura vadi conseguenza accolta e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riduzione delle spese di prime cure sino all’importo, indicato a pag. 26 del ricorso, di € 4.536,00per compensi, ferma la statuizione sugli esborsi. In ragione della reciproca soccombenza, sia le spese del presente giudizio di legittimità che quelle del giudizio di secondo grado vanno compensate tra le parti. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso, accoglieil quart o e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna [OSCURATO:PERSONA] e Gianluca, tra loro in solido, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 4.536,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, iva e cassa avvocati come per legge, nonché agli esborsi nella misura già indicata dal Tribunale. Compensa per intero tra le parti le spese del grado di appello e del presente giudizio di legitt