CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 47311/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e quelle trasmesse dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16/5/2024, depositata alle ore 11,30, il GIP del Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, ha convalidato il provvedimento del Questore di Palermo, emesso in data 13/5/2024 e notificato il 14/5/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], impositivo del divieto di accesso per anni cinque ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive analiticamente elencate e in altri luoghi specificatamente indicati, nella parte in cui prevedeva l'obbligo di comparizione presso il Commissariato di PS Centro di Palermo in occasione degli incontri della squadra del Palermo calcio per cinque anni "mezz'ora dopo l'inizio e mezz'ora prima della fine" dell'incontro per le partite che la compagnie avrebbe V disputato a Palermo e nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo per le partite in trasferta. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 6 comma 2 I. n. 401/1989 per violazione del diritto di difesa. Si rappresenta che il provvedimento questorile era stato notificato al ricorrente alle ore 15,35 del 14/5/2024 e che la convalida era intervenuta il 16/5/2024 alle ore 11,30, prima, quindi, dello spirale della quarantotto ore riconosciute dal costante orientamento giurisprudenziale per l'esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che: il provvedimento del Questore fu adottato il 13/5/2024 e notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 15,35; la richiesta di convalida dell'obbligo di presentazione da parte del PG pervenne al GIP alle ore 12,35 del 15/5/2024; il provvedimento del GIP venne depositato il 16/5/2024, alle ore, 11,30 e notificato a [OSCURATO:PERSONA] alle ore 21,00 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il termine di quarantotto ore entro cui il destinatario del provvedimento ha diritto di esaminare gli atti e, eventualmente, presentare memorie al giudice della convalida, scadeva, quindi, alle ore 15,35 del 16/5/2024, risultando il termine iniziale coincidente con la notifica del provvedimento questorile. Non vi è quindi dubbio che la convalida fu depositata prima dello scadere del termine. 2. Un altro dato va però segnalato: non è stato dedotto che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia stata presentata alcuna memoria al GIP per contestare gli argomenti esposti nel provvedimento questorile o per dedurre ulteriori circostanze ritenute significative ai fine del giudizio di convalida e che tali argomenti non siano stati considerati nel provvedimento impugnato. 3. Tale risultanza è decisiva ai fini del rigetto della richiesta. Questa Corte ha precisato che "In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato ( Sez. 3, Sentenza n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01; Sez. 3, n. 28489 del 8/2/2024, Ragnoli,Rv. 286707 - 01). 4. Tale conclusione trova spiegazione nella natura della nullità derivante dalla violazione del termine in esame che, afferendo al diritto dell'interessato a intervenire nel procedimento che lo riguarda, deve essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e la sua deduzione è regolata dalle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen. 5. A fronte di un'allegazione difensiva che si esaurisce nell'eccepire la violazione del termine senza indicare un interesse concreto, attuale e verificabile leso dal mancato rispetto del termine, va escluso che il deposito dell'ordinanza prima delle ore 15,35 del 16/5/2024 giustifichi l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam