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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 16302/2023

Testo disponibile della fonte

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liere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12930-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 20/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:SOCIETA] , attiva nel settore della produzione dell’energia elettrica e titolare di plurime concessioni di derivazione di acque pubbliche nel bacino del torrente But, ha concluso in data 21 aprile 1993 una convenzione col Comune di Comeglianscon cui ha assunto l’obbligo di corrispondere un contributo annuale all’Amministrazione municipale : contributo che quest’ultima avrebbe dovuto devolvere, in parte, abeneficio di attività economiche svolte sul territorio.

Detta società ha evocato in giudizio avanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia il Comune di Comeglians,deducendo di aver più volteinvano sollecitato il medesimo a fornire dettagli sulle devoluzioni correlate alle menzionate contribuzioni; ha domandato dichiararsi la nullità della clausola contenuta nell’art. 3 della convenzione, in quanto implicante un’attribuzionepatrimoniale priva di causa giustificativa, oltre che contrastante con la disciplina introdotta col d.lgs. n. 239/2003,e chiesto la restituzione degli importi versati; ha Sez.

I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 domandato, in subordine, la risoluzione per inadempimento dell’accordo in questione avendo riguardo all’impe gno, assunto dal Comune, di devolvere il contributo in favore delle attività economiche locali.

Il Tribunale regionale, nella resistenza del Comune, che ha spiegato domanda riconvenzionale con riguardo ai contributi che ha lamentato non essere stati corrisposti a partire dal 2012, ha accolto la domanda principale della società attrice , dichiarando nulla la convenzione; ha poi condannato il Comune alla restituzione degli importi annuali percepiti a decorrere dall’anno 2003, applicando al credito azionato la prescrizione decennale.

2. ― In sede di gravame il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha riformato l’impugnata sentenza.

Ha ritenuto valida l’intercorsa convenzione e condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle annualità di contributi non corrisposte.

3. ― Ricorre per cassazione avverso la sentenza da ultimo richiamata, pubblicata il 27 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]: i motivi di impugnazione sono tre .

Il C omune di Comeglians resiste con controricorso.Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo è lamentat o un error in procedendo in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,per motivazione apparente sul tema del contrasto della convenzione con la normativa inderogabile.

Si rammenta, in ricorso, che fin dal primo grado del giudizio si era rilevato come, a norma dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003, l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica non potesse « essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore d egli enti terri toriali » .

Si deduce che rettamente il Tribunale regionale aveva ritenuto esistente la nullità derivante dal divieto posto dalla detta norma, sopravvenut a alla Sez.

I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 convenzione.

Il motivo, che ha riguardo alla prospettata nullità della convenzioneper contrarietà a norme imperative (pag. 11 del ricorso) , va disatteso.

Il Tribunale superiore delle acque pubblicheha rilevato come, in base all’art. 3 della intercorsa convenzione,[OSCURATO:PERSONA] si era impegnata ad erogare al Comune un contributo annuo, determinato sulla base di parametri specificati, in alternativa alla distribuzione diretta dell’energia elettrica da parte della stessa società; in base alla convenzione, poi,il dettocontributo doveva essere devoluto «almeno in parte al le attività economiche operanti in loco, a pa rtire al 1 gennaio 1992 fino alla scadenza della concessione di derivazione d’acqua » .

Il Tribunale superiore ha infine rilevato che l’assetto negoziale prescelto non si poneva in contrasto con alcuna previsione normativa inderogabile e ha richiamato, a tal proposito, l’art. 1, comma 953, l. n. 145/2018 e l’ordinanza n. 46 del 20 2 1 della Corte costituzionale con cui si sono ritenutenon fondate le questioni sollevate con riguardo a tale norma.

I rilievi svolti a quest’ultimo proposito all’interno del provvedimento impugnato afferiscono a questione di diritto: questione che è stata risolta in modo corretto.

A norma dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003, l’autorizzazione richiesta per lacostruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabilinon può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

L’art. 1, comma 5, l. n.239 del 2004, in sede di generale riordino del settore energetico, ha però chiarito che le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di infrastrutture― anche i Comuni , quindi ― hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ribadendo, però, che l'autorizzazione continuava a non poter essere subordinata a misure di Sez.

I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 compensazione, né poteva prevederle a favore dell'ente che rilasciava l'autorizzazione.

In tal senso, come rilevato dalla Corte costituzionale, nella presente materia era possibile individuare un duplice piano: « quello dell'autorizzazione che non tollerava la previsione di misure compensative; quello degli accordi tra operatori ed enti pubblici territoriali che invece tali misure compensative potevano prevedere» (Corte cost. ord. n. 46 del 2021, cit.).

L’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 ha stabilito, poi, che , ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentatida fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia.Dalla data di entrata in vigore della l. n. 145/2018, però, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e, segnatamente , dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto.Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata, in tal modo gli accordi, oggetto dell'obbligo di revisione pro futuro sulla base delle Linee guida del 2010, rimangono inalterati per il periodo precedente «mantenendo piena efficacia» e, per l'effetto, «i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali [...] restano acquisiti nei bilanci degli enti locali»: talché la norma è sostanzialmente confermativa di un assetto in cui le prescrizioni delle Linee guida del 2010 orientano la revisione degli accordi per il futuro, mentre per il passato non condizionano e non pregiudicano l'efficacia degli stessi, atteso che il decreto ministeriale con cui erano state dettate non Sez.

I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 prevedeva la sua applicazione retroattiva agli accordi già stipulati.

Tale disposizione è stata reputata immune dai vizi di incostituzionalità di cui era stata sospettata.

Non vi è in conclusione ragione di dubitare della legittimità della convenzione per cui è causa, avendo riguardo alla disciplina della contribuzione posta a carico di [OSCURATO:PERSONA].

La norma da questa evocata ― l’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003 ― non è applicabile alla fattispecie, mentre nessun contrasto può ravvisarsi tra la convenzione di cui qui si dibatte e il disposto dell’art. 1, comma 5, l. n. 239/2004, il quale ha legittimato la conclusione diaccordi tra gli enti territoriali con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale: accordi che, a sua volta, l’art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 ─ che non è stato riconosciuto incostituzionale ─ ha in sintesi fatto salvi, ove conclusi prima del 3 ottobre 2010.

Appurata la correttezzain diritto della decisione sul punto, non rileva l’eventuale vizio motivazionale in cui possa essere incorso il giudice del merito, visto che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. Sez.

U. 2 febbraio 2017, n. 2731; parimenti, nel senso dell’irrilevanza de l vizio di motivazione apparente su questione giuridica: Cass. 1 marzo 2019, n. 6145).

2. ─ Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, l’omessa valutazione di documenti decisivi e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 953, l. n. 145/2018.

Deduce la ricorrente di aver rappresentato in giudizio il comportamento «ostruzionistico» del Comune di Comeglians, che aveva inciso sulla «libertà di pattuizione» della convenzione.

Rileva che essa istante erastata indotta a concludere l’accordo, con sacrificio di una parte significativa dei propri utili,onde Sez.

I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 ottenere il provvedimento autorizzatorio alla costruzione del nuovo impianto.Assume che l’esame di documenti da essa indicati avrebbe imposto al Tribunale superiore delle acquedi negare che la convenzione riflettesse una libera pattuizione e di riconoscere che la stessa era affetta da un difetto di causa, oltre che contrastante con norme inderogabili.

Il motivo appare inammissibile.

La ricorrente fa menzione di condotte ostruzionistiche che avrebbero inciso sulla libera determinazione del Comune, ma non deduce di aver fondato sulle stesse alcuna delle domandedi merito da essa proposte: domande che, come ricorda la stessa società istante (pag. 5 del ricorso), erano dirette, oltre che alla risoluzione per inadempimento della convenzione, alla declaratoria dellanullità parziale della stessaper violazione di norme imperative e per difetto di causa .

Nessuna pronuncia di invalidità del contratto è stata dunque domandata sul presupposto di un vizio della volontà, né si comprende come il dedotto ostruzionismo potesse essere posto a fondamento di alcuna delle domande di cui si è detto.

In tal senso, la circostanza del lamentato ostruzionismo si rivela non decisiva.

Né può conferirsi importanza al mancato esame di taluni documenti.

E’ facile osservare, al riguardo, che l’art. 360, n. 5, c.p.c. conferisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, mentre l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio in questione qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054): nella fattispecie, il mancato apprezzamento dei detti documenti non spiega alcuna incidenza sull’impugnata pronuncia, visto che il fatto storico che gli stessi dovrebbero comprovare è privo, per le indicate ragioni, di decisività.

3. ─ Col terzo motivo si oppone la violazione o falsa applicazione Sez.

I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 degli artt. 1453, 1455 e 1362 c.c..

Osserva la ricorrente che l’obbligazione primaria, anzi l’unica obbligazione contratta dal Comune, era quella avente ad oggetto il reimpiegodi una parte del contributo da essa versatoa beneficio di attività economiche locali.

Secondo l’istante , il Giudice di appello non era tenuto ad apprezzare l’importanza o meno dell’inadempimento, riguardando lo stesso la prestazione primaria che il Comune si era impegnato ad eseguire; ad avviso del medesimo ricorrente, inoltre, il Tribunale superiore delle a cque pubbliche era incorso nella violazionedell’art. 1455 c.c., non avendo avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento.

Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie la ratio decidendi della statuizione resa in punto di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha disatteso la domanda risolutoria osservando che la devoluzione di una parte dei contributi a beneficio delle attività economiche locali non era in diretta correlazione con l’obbligazione, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], di operarne il versamento.

In tal modo, il Giudice di appello ha inteso nella sostanza escludere che la risoluzione fosse attuabile in ragione della non corrispettivitàdelle prestazioni dedot te in contratto ( in considerazione, cioè, del fatto che esse non potevano considerarsi contrapposte nel sinallagma negoziale, nel senso di essere concepite l’una come reciproco giustificativo dell'altra).

Tale apprezzamento si fonda, come è evidente, su di una interpretazionedel contratto che la parte preannuncia di censurare nella rubrica del terzo mezzo , ove è parola del la violazione e falsa applicazioneanche dell’art. 1362 c.c. ; il motivo, nella sua articolazione, non contiene però alcuno svolgimento argomentativo con riguardo al tema ermeneutico.

Ed è appena il caso di osservareche l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in unaindagine di fatto, affidata al giudice di merito che, ove censurata perviolazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli Sez.

I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 artt. 1362 ss. c.c. impone non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma anche di precisare in chemodo e per quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (per tutte: Cass.9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136).

4. ― Il ricorso è dunque respinto.

5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12930-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 20/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:SOCIETA] , attiva nel settore della produzione dell’energia elettrica e titolare di plurime concessioni di derivazione di acque pubbliche nel bacino del torrente But, ha concluso in data 21 aprile 1993 una convenzione col Comune di Comeglianscon cui ha assunto l’obbligo di corrispondere un contributo annuale all’Amministrazione municipale : contributo che quest’ultima avrebbe dovuto devolvere, in parte, abeneficio di attività economiche svolte sul territorio. Detta società ha evocato in giudizio avanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia il Comune di Comeglians,deducendo di aver più volteinvano sollecitato il medesimo a fornire dettagli sulle devoluzioni correlate alle menzionate contribuzioni; ha domandato dichiararsi la nullità della clausola contenuta nell’art. 3 della convenzione, in quanto implicante un’attribuzionepatrimoniale priva di causa giustificativa, oltre che contrastante con la disciplina introdotta col d.lgs. n. 239/2003,e chiesto la restituzione degli importi versati; ha Sez. I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 domandato, in subordine, la risoluzione per inadempimento dell’accordo in questione avendo riguardo all’impe gno, assunto dal Comune, di devolvere il contributo in favore delle attività economiche locali. Il Tribunale regionale, nella resistenza del Comune, che ha spiegato domanda riconvenzionale con riguardo ai contributi che ha lamentato non essere stati corrisposti a partire dal 2012, ha accolto la domanda principale della società attrice , dichiarando nulla la convenzione; ha poi condannato il Comune alla restituzione degli importi annuali percepiti a decorrere dall’anno 2003, applicando al credito azionato la prescrizione decennale. 2. ― In sede di gravame il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha riformato l’impugnata sentenza. Ha ritenuto valida l’intercorsa convenzione e condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle annualità di contributi non corrisposte. 3. ― Ricorre per cassazione avverso la sentenza da ultimo richiamata, pubblicata il 27 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]: i motivi di impugnazione sono tre . Il C omune di Comeglians resiste con controricorso.Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo è lamentat o un error in procedendo in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,per motivazione apparente sul tema del contrasto della convenzione con la normativa inderogabile. Si rammenta, in ricorso, che fin dal primo grado del giudizio si era rilevato come, a norma dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003, l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica non potesse « essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore d egli enti terri toriali » . Si deduce che rettamente il Tribunale regionale aveva ritenuto esistente la nullità derivante dal divieto posto dalla detta norma, sopravvenut a alla Sez. I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 convenzione. Il motivo, che ha riguardo alla prospettata nullità della convenzioneper contrarietà a norme imperative (pag. 11 del ricorso) , va disatteso. Il Tribunale superiore delle acque pubblicheha rilevato come, in base all’art. 3 della intercorsa convenzione,[OSCURATO:PERSONA] si era impegnata ad erogare al Comune un contributo annuo, determinato sulla base di parametri specificati, in alternativa alla distribuzione diretta dell’energia elettrica da parte della stessa società; in base alla convenzione, poi,il dettocontributo doveva essere devoluto «almeno in parte al le attività economiche operanti in loco, a pa rtire al 1 gennaio 1992 fino alla scadenza della concessione di derivazione d’acqua » . Il Tribunale superiore ha infine rilevato che l’assetto negoziale prescelto non si poneva in contrasto con alcuna previsione normativa inderogabile e ha richiamato, a tal proposito, l’art. 1, comma 953, l. n. 145/2018 e l’ordinanza n. 46 del 20 2 1 della Corte costituzionale con cui si sono ritenutenon fondate le questioni sollevate con riguardo a tale norma. I rilievi svolti a quest’ultimo proposito all’interno del provvedimento impugnato afferiscono a questione di diritto: questione che è stata risolta in modo corretto. A norma dell’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003, l’autorizzazione richiesta per lacostruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabilinon può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. L’art. 1, comma 5, l. n.239 del 2004, in sede di generale riordino del settore energetico, ha però chiarito che le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di infrastrutture― anche i Comuni , quindi ― hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ribadendo, però, che l'autorizzazione continuava a non poter essere subordinata a misure di Sez. I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 compensazione, né poteva prevederle a favore dell'ente che rilasciava l'autorizzazione. In tal senso, come rilevato dalla Corte costituzionale, nella presente materia era possibile individuare un duplice piano: « quello dell'autorizzazione che non tollerava la previsione di misure compensative; quello degli accordi tra operatori ed enti pubblici territoriali che invece tali misure compensative potevano prevedere» (Corte cost. ord. n. 46 del 2021, cit.). L’art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 ha stabilito, poi, che , ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentatida fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia.Dalla data di entrata in vigore della l. n. 145/2018, però, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e, segnatamente , dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto.Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata, in tal modo gli accordi, oggetto dell'obbligo di revisione pro futuro sulla base delle Linee guida del 2010, rimangono inalterati per il periodo precedente «mantenendo piena efficacia» e, per l'effetto, «i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali [...] restano acquisiti nei bilanci degli enti locali»: talché la norma è sostanzialmente confermativa di un assetto in cui le prescrizioni delle Linee guida del 2010 orientano la revisione degli accordi per il futuro, mentre per il passato non condizionano e non pregiudicano l'efficacia degli stessi, atteso che il decreto ministeriale con cui erano state dettate non Sez. I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 prevedeva la sua applicazione retroattiva agli accordi già stipulati. Tale disposizione è stata reputata immune dai vizi di incostituzionalità di cui era stata sospettata. Non vi è in conclusione ragione di dubitare della legittimità della convenzione per cui è causa, avendo riguardo alla disciplina della contribuzione posta a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La norma da questa evocata ― l’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003 ― non è applicabile alla fattispecie, mentre nessun contrasto può ravvisarsi tra la convenzione di cui qui si dibatte e il disposto dell’art. 1, comma 5, l. n. 239/2004, il quale ha legittimato la conclusione diaccordi tra gli enti territoriali con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale: accordi che, a sua volta, l’art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 ─ che non è stato riconosciuto incostituzionale ─ ha in sintesi fatto salvi, ove conclusi prima del 3 ottobre 2010. Appurata la correttezzain diritto della decisione sul punto, non rileva l’eventuale vizio motivazionale in cui possa essere incorso il giudice del merito, visto che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. Sez. U. 2 febbraio 2017, n. 2731; parimenti, nel senso dell’irrilevanza de l vizio di motivazione apparente su questione giuridica: Cass. 1 marzo 2019, n. 6145). 2. ─ Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, l’omessa valutazione di documenti decisivi e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 953, l. n. 145/2018. Deduce la ricorrente di aver rappresentato in giudizio il comportamento «ostruzionistico» del Comune di Comeglians, che aveva inciso sulla «libertà di pattuizione» della convenzione. Rileva che essa istante erastata indotta a concludere l’accordo, con sacrificio di una parte significativa dei propri utili,onde Sez. I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 ottenere il provvedimento autorizzatorio alla costruzione del nuovo impianto.Assume che l’esame di documenti da essa indicati avrebbe imposto al Tribunale superiore delle acquedi negare che la convenzione riflettesse una libera pattuizione e di riconoscere che la stessa era affetta da un difetto di causa, oltre che contrastante con norme inderogabili. Il motivo appare inammissibile. La ricorrente fa menzione di condotte ostruzionistiche che avrebbero inciso sulla libera determinazione del Comune, ma non deduce di aver fondato sulle stesse alcuna delle domandedi merito da essa proposte: domande che, come ricorda la stessa società istante (pag. 5 del ricorso), erano dirette, oltre che alla risoluzione per inadempimento della convenzione, alla declaratoria dellanullità parziale della stessaper violazione di norme imperative e per difetto di causa . Nessuna pronuncia di invalidità del contratto è stata dunque domandata sul presupposto di un vizio della volontà, né si comprende come il dedotto ostruzionismo potesse essere posto a fondamento di alcuna delle domande di cui si è detto. In tal senso, la circostanza del lamentato ostruzionismo si rivela non decisiva. Né può conferirsi importanza al mancato esame di taluni documenti. E’ facile osservare, al riguardo, che l’art. 360, n. 5, c.p.c. conferisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, mentre l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio in questione qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054): nella fattispecie, il mancato apprezzamento dei detti documenti non spiega alcuna incidenza sull’impugnata pronuncia, visto che il fatto storico che gli stessi dovrebbero comprovare è privo, per le indicate ragioni, di decisività. 3. ─ Col terzo motivo si oppone la violazione o falsa applicazione Sez. I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 degli artt. 1453, 1455 e 1362 c.c.. Osserva la ricorrente che l’obbligazione primaria, anzi l’unica obbligazione contratta dal Comune, era quella avente ad oggetto il reimpiegodi una parte del contributo da essa versatoa beneficio di attività economiche locali. Secondo l’istante , il Giudice di appello non era tenuto ad apprezzare l’importanza o meno dell’inadempimento, riguardando lo stesso la prestazione primaria che il Comune si era impegnato ad eseguire; ad avviso del medesimo ricorrente, inoltre, il Tribunale superiore delle a cque pubbliche era incorso nella violazionedell’art. 1455 c.c., non avendo avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento. Il motivo è inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi della statuizione resa in punto di risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha disatteso la domanda risolutoria osservando che la devoluzione di una parte dei contributi a beneficio delle attività economiche locali non era in diretta correlazione con l’obbligazione, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], di operarne il versamento. In tal modo, il Giudice di appello ha inteso nella sostanza escludere che la risoluzione fosse attuabile in ragione della non corrispettivitàdelle prestazioni dedot te in contratto ( in considerazione, cioè, del fatto che esse non potevano considerarsi contrapposte nel sinallagma negoziale, nel senso di essere concepite l’una come reciproco giustificativo dell'altra). Tale apprezzamento si fonda, come è evidente, su di una interpretazionedel contratto che la parte preannuncia di censurare nella rubrica del terzo mezzo , ove è parola del la violazione e falsa applicazioneanche dell’art. 1362 c.c. ; il motivo, nella sua articolazione, non contiene però alcuno svolgimento argomentativo con riguardo al tema ermeneutico. Ed è appena il caso di osservareche l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in unaindagine di fatto, affidata al giudice di merito che, ove censurata perviolazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli Sez. I –RG12930/2022 camera di consiglio4.4.2023 artt. 1362 ss. c.c. impone non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma anche di precisare in chemodo e per quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (per tutte: Cass.9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136). 4. ― Il ricorso è dunque respinto. 5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dell
Sentenza Cassazione n. 16302/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris