CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 6941 del 11 febbraio 2022 - della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 21 maggio 2020, ha provveduto sulla istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i quali egli era stato condannato con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2020 e con sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 novembre 2017. Con la sentenza del 27 novembre 2017 il Gaudino è stato condannato alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2,3 e 4, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 7 legge n. 203 del 1991 e con la sentenza del 16 aprile 2020 alla pena di anni nove di reclusione per il reato di estorsione aggravata già unificato dal vincolo della continuazione con altre estorsioni per le quali egli era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 29 maggio 2014, irrevocabile il 15 marzo 2016. Con l'ordinanza del 21 maggio 2020 il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza, ma questa Corte di cassazione di cassazione ha annullato con rinvio detto provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione e ha quantificato la pena in anni ventitré di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed articolando un solo motivo con il quale deduce che, poiché tutte le pronunce di condanna sono state emesse all'esito di un giudizio abbreviato, il limite massimo di pena doveva ritenersi pari ad anni venti di reclusione, ai sensi degli artt. 78, primo comma, e 81 cod. pen. e dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare nel delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 il delitto più grave, poi applicare gli aumenti per i reati satellite e quindi applicare la riduzione di un terzo, posto che tutti i reati erano stati definiti con il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva, invece, considerato quale pena per il delitto più grave quella di 20 anni di reclusione inflitta al Gaudino con la sentenza della Corte di appello del 27 novembre 2017 che comprendeva, oltre alla pena base per il reato associativo, pure gli aumenti di pena per i reati satellite giudicati con la stessa sentenza e la riduzione di un terzo per la scelta del rito e su di essa aveva poi applicato gli aumenti di pena per i reati satellite giudicati con le altre sentenze e quindi aveva applicato la riduzione di un terzo solo sul complessivo aumento di pena per i reati satellite giudicati con le altre sentenze. Peraltro, sottolinea il ricorrente, la pena complessiva derivante dalla applicazione della disciplina del reato continuato non poteva comunque superare i venti anni di reclusione, secondo quanto previsto dall'art. 78, primo comma, cod. pen. che fissa in anni trenta di reclusione, al lordo della riduzione per il rito abbreviato, il limite massimo di pena per la reclusione in caso di concorso materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). Inoltre, il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838). Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non si è attenuto ai criteri sopra enunciati, essendosi limitato ad individuare il reato più grave già comprensivo della riduzione per il rito e della continuazione con altri reati giudicati nel medesimo procedimento. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 2. Deve, invece, osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima — e non dopo, come in sede di cognizione — del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494, che ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 2011, Pullia, Rv. 249440). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunal