CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 41371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1A wt h e, Di7 1.La Corte di appello di Palermo ha confermat a decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto NAPOLITANO Filippo colpevole del reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva nel biennio e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 4.000 di ammenda. Escludeva il richiesto beneficio di cui all'art.131 bis cod.pen. in quanto riconosceva la abitualità della condotta in ragione di una serie (almeno sette) precedenti specifici intervenuti nel biennio. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto in fatto, generico privo di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisto di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivo di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Invero il giudice distrettuale ha evidenziato la ricorrenza della condizione ostativa della abitualità, come delineata dalla pronuncia a sezioni unite Tushaj, in ragione della pluralità di condanne riportate dal ricorrente per la stessa fattispecie contravvenzionale in un arco temporale molto limitato e prossimo alla violazione di cui al presente procedimento, esclusione espressamente prevista dall'art.131 bis cod.pen. ultimo comma, in considerazione del carattere reiterato, plurimo e abituale delle violazioni che impone, ex lege, un giudizio negativo in una prospettiva prognostica e di rieducazione. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensor 1) E POSI Tì..`, Il Presidente