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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47275/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E. N. è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e generico.

Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione alla qualifica del ricorrente, di formale amministratore della società, che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti per ingenti importi (acquisto di due immobili); il ricorrente, del resto, non contesta l'elemento oggettivo del reato (l'inesistenza delle operazioni di compravendita degli immobili).

Egli nella qualità sottoscriveva le dichiarazioni fiscali con la registrazione dei crediti risultanti dalle fatture per operazioni inesistenti (vedi Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015 ) Rv. 263745 - 01).

Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E. N. è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione alla qualifica del ricorrente, di formale amministratore della società, che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti per ingenti importi (acquisto di due immobili); il ricorrente, del resto, non contesta l'elemento oggettivo del reato (l'inesistenza delle operazioni di compravendita degli immobili). Egli nella qualità sottoscriveva le dichiarazioni fiscali con la registrazione dei crediti risultanti dalle fatture per operazioni inesistenti (vedi Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015 ) Rv. 263745 - 01). Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 47275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris