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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01129/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 21.11.2024 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2-3- 6) perché il fatto non sussiste e ha confermato le assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti al capo 1), perché il fatto non sussiste, e al capo 2) per non averlo commesso, nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto al capo 1) perchè il fatto non sussiste.

Il processo ha ad oggetto una serie di fatti riguardanti i rapporti tra l'On. [OSCURATO:PERSONA], nonché tra alcuni amministratori pubblici ritenuti espressione di questi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e alcuni esponenti della cosca di ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]/Rua' ([OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) operante nei comuni di Cosenza e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], quale sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nelle consiliature del 1999 e del 2004 ovvero nella veste di vertice politico dell'amministrazione locale nel periodo in cui non rivestiva cariche formali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali candidati nel 2009 al consiglio provinciale di Cosenza nonché in veste, rispettivamente, di sindaco (dal 2006) e di assessore al comune di [OSCURATO:PERSONA] (dal 2007), pur consapevoli della caratura mafiosa dei loro interlocutori, avrebbero ottenuto il procacciamento di voti (anche con modalità mafiose), da parte degli esponenti della cosca di ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]/Ruà, assicurando in cambio una serie di condotte - nell'ambito di procedimenti amministrativi - contrarie ai doveri di ufficio.

In ragione dell'ampiezza temporale del patto illecito, sono state contestate singole ipotesi di corruzione elettorale nonchè un più ampio patto corruttivo di durata pluridecennale (capi 1-2).

Sotto altro profilo, la specifica promessa formulata da un altro esponente politico della coalizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - assessore ai lavori pubblici nel comune di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.5.2011 e candidato al Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA] nelle elezioni dell'anno 2011, in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è oggetto delle contestazioni di cui capi 3) - 4).

Il patto illecito sarebbe stato attuato attraverso una serie di condotte amministrative di favore, realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e da altri pubblici ufficiali attraverso l'indebita ingerenza sull'apparato amministrativo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ovvero attraverso l'organo di presidenza di società sottoposte al controllo pubblico.Una specifica ipotesi di corruzione elettorale costituisce poi l'oggetto del capo 6), concernente le elezioni amministrative regionali del 2010 e un politico dello schieramento opposto a quello di [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA].

La tesi accusatoria è, come detto, che vi sarebbe stato un accordo - quadro destinato a rinnovarsi ad ogni competizione elettorale sino al 2011, di cui, in un determinato momento, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro cominciato a lamentare il mancato rispetto, e ciò avrebbe costituto il preludio della rottura del patto: ciò sarebbe certificato dal contenuto delle conversazioni intercettate in carcere nel 2014. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, all'esito del processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui contestati ai capi 2) (corruzione propria aggravata dall'art. 416 bis.1 cod. pen., contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - 3) (corruzione elettorale aggravata, contestata anche a [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 2)- 6) (corruzione elettorale aggravata) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 6).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

Sono stati articolati numerosi motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai capi 2) -3) - 6) con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La premessa è che la Corte di appello avrebbe assolto, riformando la sentenza di primo grado, sul presupposto che non vi sarebbe prova della conclusione tra gli imputati e gli esponenti politici di uno specifico accordo funzionale al procacciamento di voti con modalità mafiose in cambio di uno impegno politico ben determinato; vi sarebbe stata, invece, solo una generica promessa elettorale di utilità, circostanza, questa, che non varrebbe ad integrare le fattispecie di reato contestate.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], in particolare, si sarebbe trattato, secondo la Corte di appello, "di un sostegno reso "per gratitudine", determinato dall'attribuzione di un ruolo lavorativo e, al più, per coltivare futuri vantaggi, senza nessun elemento sintomatico di un accordo corruttivo.

I politici avrebbero compiuto in passato assunzioni clientelari al fine di fidelizzare alcuni grandi elettori - senza alcun specifico accordo criminoso - al fine di ottenerne solo riconoscenza in termini di futuro consenso elettorale e di aspettative in vista di ulteriori vantaggi (così, anche testualmente, il ricorso, che richiama una parte della motivazione della sentenza impugnata).Secondo il Procuratore ricorrente, si tratterebbe di una motivazione viziata perchè violativa dell'obbligo di motivazione rafforzata.

Si sostiene che nella sentenza impugnata, da una parte, non sarebbe stato fatto nessun riferimento ad alcune dichiarazioni invece valorizzate dal Tribunale, ovvero, dall'altra, sarebbe stato sminuito il valore probatorio di altre dichiarazioni o di altri elementi di prova: in particolare non vi sarebbe nessun riferimento: -alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e alle intercettazioni collegate da cui si era desunto l'impegno elettorale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto già condannato per reati di criminalità organizzata, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e delle coalizioni politiche succedutesi nel tempo e a questi riferibili, nonché alla messa a disposizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in favore della organizzazione criminale e dei sui esponenti di vertice.

Le dichiarazioni avrebbero ad oggetto le promesse di finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore della cooperativa denominata [OSCURATO:PERSONA] - facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e che aveva come soci soggetti "vicini" alla cosca [OSCURATO:PERSONA]/Ruà e che, ove fosse stata costituta, sarebbe stata - così come la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000- uno strumento per la allocazione di membri della cosca e uno strumento di finanziamento attraverso risorse comunali (vengono riportate le dichiarazioni e il testo di una conversazione - n. 4265 - nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe a [OSCURATO:PERSONA] che al comune di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero "rimangiati la parola"); - alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aventi ad oggetto l'impegno che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativo alle pratiche amministrative in favore di un bar di questi (bar Colibrì); un impegno rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a procacciare voti in favore di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle competizioni elettorali del comune di [OSCURATO:PERSONA] del 2011; in dette dichiarazioni sarebbe stato fatto riferimento all'impegno di [OSCURATO:PERSONA] per la coalizione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] anche in pregresse competizioni elettorali e anche all'impegno diretto dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; Si tratterebbe anche in questo caso di dichiarazioni confermate dal contenuto delle conversazioni - la n. 2917 del 11.4.2011 e la n. 1580 del 8.3.2011 (che vengono sintetizzate); - si aggiunge che nella sentenza impugnata sarebbero state sminuite il senso e la portata delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (relative ad un incontro avvenuto presso il bar Colibrì) tra due candidati alle elezioni provinciali legati a [OSCURATO:PERSONA] con i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e che aveva riferito inoltre di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio che la famiglia di questi, tra cui i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si stavano impegnando nella campagna elettorale a favore dello schieramento espressione di [OSCURATO:PERSONA]; anche in questo caso, a fronte della affermazione della Corte secondo cui sarebbe stato insussistente il patto illecito, si riportano le dichiarazioni in questione in cui si farebbe invece espresso riferimento ad un accordo tra, da una parte, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la di lui coniuge, e [OSCURATO:PERSONA]. - ancora, non vi sarebbe nella sentenza impugnata nessun riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ex sindaco dimissionario proprio a causa delle ingerenze di [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato del "sistema" da questi creato e fatto esplicito riferimento alla vicenda del bar Colibrì e all'accordo sottostante relativo allo scomputo dei canoni in ragione di quanto convenuto con [OSCURATO:PERSONA]; -non diversamente, non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dirigente del Comune, nominato da [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva riferito del sistema che avrebbe fatto capo a [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza non avrebbe valutato, inoltre, una serie di ulteriori elementi dimostrativi dell'impegno elettorale della cosca [OSCURATO:PERSONA]/Ruà - e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA]- in favore di [OSCURATO:PERSONA] e delle coalizioni a lui facenti capo; si fa riferimento: 1) alle dichiarazioni rese dal presidente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000 - [OSCURATO:PERSONA]- da cui emergerebbe come [OSCURATO:PERSONA] procacciasse voti a favore di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando personale della stessa cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000 e [OSCURATO:PERSONA] in cambio di buoni benzina e di somme di denaro a titolo di rimborsi spese; 2) al contenuto di alcune conversazioni, di cui al rit 393/09, dimostrative del fatto che l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi candidati sarebbe stato la contropartita delle condotte di favore poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi candidati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso, vi sono numerose pagine riproduttive di dialoghi "nelle zone nostre ci siamo mossi").

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.

Il tema attiene alla mancata assunzione della prova sopravvenuta costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - le cui dichiarazioni sono riportate nella sentenza emessa nel parallelo processo nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e altri, svoltosi con il rito ordinario - in cui il collaboratore avrebbe fatto chiaro riferimento al fatto che "i grandi" della cosca facessero campagna elettorale per [OSCURATO:PERSONA] in cambio della assunzione nella cooperativa di [OSCURATO:PERSONA], di un cugino dello stesso collaboratore e di [OSCURATO:PERSONA]", oltre a fatto che dalla cooperativa parecchi soldi entravano nella bacinella del sodalizio e che [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato all'organizzazione la possibilità di ottenere somme di denaro, posti di lavoro e comunque disponibilità presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; la sentenza sarebbe contraddittoria perché, da una parte, riconoscerebbe l'esistenza di "favori in corso" (pag. 13), ma, dall'altra, negherebbe l'esistenza del patto politico mafioso.Nella stessa sentenza - pag. 10 - si fa riferimento ai colloqui carcerari di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il disappunto di questi per non essere riuscito a trarre vantaggi dal patto, in quanto "le promesse" non erano state mantenute (il proprio mantenimento in servizio presso il Comune, l'assunzione del figlio [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di pieno utilizzo dell'area mercatale, lo scomputo del canone di locazione del bar Colibrì); si evidenzia come, nell'occasione, [OSCURATO:PERSONA], in modo provocatorio, avesse affermato che l'appoggio elettorale alle imminenti elezioni comunali del 2014 avrebbe dovuto essere remunerato con 100.000 euro.

Elementi probatori sovrapponibili si evincerebbero dalle conversazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalle dichiarazioni anche di [OSCURATO:PERSONA] relative all'assunzione nella cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000 di soggetti su indicazione di [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge Si sostiene che, in relazione all'appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a questi contestati ai capi 1-2-, nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 1), la sentenza a pag. 13 si sarebbe limitata ad affermare "tanto vale a negare profili di responsabilità anche per tutti gli imputati oggetto di gravame del pubblico ministero stante l'insussistenza dei fatti".

Anche in questo caso la Corte non avrebbe tenuto conto né delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto di alcune intercettazioni riportate nel atto di appello e che vengono richiamate e da cui emergerebbe, secondo il Procuratore ricorrente, il nesso fra l'appoggio elettorale che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esponenti di rilievo della cosca, assicuravano a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei favori da ottenere dall'amministrazione comunale. 2.5, Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto al capo 6) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Secondo la Corte di appello il contenuto delle conversazioni avrebbe attestato solo che vi fosse stata una richiesta di incontro da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al candidato [OSCURATO:PERSONA], ma non vi sarebbe la prova che l'incontro vi fosse stato davvero.

Secondo il ricorrente, invece, nel caso di specie sarebbe stata accertata la promessa di utilità per [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva preso accordi con [OSCURATO:PERSONA] "portaborse" del candidato [OSCURATO:PERSONA] per procacciare voti in cambio della promessa di assunzioni nei call center (vengono riportate alcune conversazioni).

3. E' pervenuta una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono le argomentazioni della sentenza emessa da questa Sezione che, annullando il titolo cautelare, aveva ritenuto, quanto alla corruzione propria insussistente il patto corruttivo per non essere stata descritta nessuna condotta dimostrativa di esso, e, quanto alla corruzione elettorale, perché non vi sarebbe stata prova del patto specifico ma solo di "promesse elettorali".

In tal senso vengono ripercorse alcune evidenze probatorie

4. E' pervenuta una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in cui si rappresenta l'inammissibilità del motivo di ricorso.

Si assume che il motivo, pur formalmente facendo riferimento al vizio di violazione di legge, avrebbe in realtà ad oggetto il vizio di motivazione e, dunque, sarebbe inammissibile a fronte di una doppia sentenza assolutoria.

Si aggiunge che anche il motivo relativo alla mancata rinnovazione della istruttoria sarebbe inammissibile perché non avrebbe ad oggetto la violazione di una specifica norma processuale prevista a pena di nullità o inutilizzabilità.

5. E' pervenuta, ancora una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con sui di deduce l'inammissibilità del motivo di ricorso perché volto solo a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' utile valutare il ricorso facendo riferimento al suo oggetto e distinguendo, in particolare, la parte relativa alla sentenza in cui la Corte di appello ha riformato la precedente condanna, da quella in cui, invece, è stata confermata la sentenza di primo grado, che già aveva assolto alcuni imputati per alcuni reati.

2. Quanto alla parte relativa alla riforma della sentenza di condanna, riguardante i reati contestati ai capi 2) - 3) e 6), il ricorso è fondato.

L'impugnazione, al di là di specifiche deduzioni relative al vizio di violazione di legge, è strutturato su un assunto costitutivo fondante e cioè che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna, avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era invece tenuta, secondo quanto in più occasioni affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Al fine di far emergere la violazione di tale obbligo, il Procuratore Generale, con un articolato ed analitico ricorso, ha di fatto proceduto ad una comparazione della struttura della motivazione e del ragionamento probatorio posto a fondamento delle due sentenze di merito, rivisitando in senso critico quella impugnata con specifico riguardo alla valutazione delle prove e di molteplici temi; si tratta di profili che ineriscono a questioni cruciali della impostazione accusatoria - in cui la dimensione sostanziale si salda con quella processuale - quali quelli riguardanti la prova del patto corruttivo, del suo contenuto, della sua esecuzione, della sua durata; in tale contesto si sono articolati una serie di rivoli argomentativi - interni ai singoli motivi di ricorso- riguardanti l'esistenza ed il peso di un gran numero di elementi di prova, la cui destrutturazione da parte della Corte di appello non è stata condivisa dal ricorrente, perché ritenuta assertiva.

Dunque, sono manifestamente infondati tutti i rilievi difensivi secondo cui il ricorso del Procuratore Generale sarebbe inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, atteso che, invece, la dimensione fattuale è stata inevitabilmente richiamata in funzione comparativa delle due pronunce al solo fine di fare emergere il dedotto vizio di motivazione.

3. Due questioni devono essere verificate.

La prima è quella relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, cioè in cosa esso consista e come esso si parametri e si sviluppi nel caso di riforma di sentenza di condanna con conseguente assoluzione.

La seconda, derivante dalla prima, attiene a ciò che in concreto ha fatto la Corte di appello e, in particolare, alla verifica della "tenuta" del ragionamento probatorio e della motivazione rispetto all'obbligo di motivazione rafforzata, tenuto comunque conto, come meglio si dirà, della principio dell'oltre ragionevole dubbio.

4. L'obbligo di motivazione rafforzata.

Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna.

Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo.

Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen.-, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata".

Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile.Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi.

Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale.

Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizk) d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle irnpugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo.

Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi.

Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata.

Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata".

Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda".

Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata".

Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta.Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez.

U., n. 6682 del 04/02/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 191229).

Il giudice d'appello deve "delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento" (Sez. 2, n.57765 del 20/12/2018, non massimata; cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/ 2019, non massimata in cui si parla di un "obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati").

Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione"; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez.

U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948).5.

Obbligo di motivazione rafforzata e standard probatorio.

L'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva.

Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso, come quello di specie, di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole.

Se infatti per emettere una sentenza di condanna è necessaria la certezza della colpevolezza, la motivazione della sentenza del giudice d'appello che riformi, come nel caso di specie, una sentenza di condanna deve essere rafforzata sulla plausibilità di un ragionamento volto non già a far venire meno ogni ragionevole dubbio bensì a sollevarne uno.

Si è condivisibilrnente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione).

6. È possibile allora indicare alcuni parametri di riferimento a cui il giudice di appello deve attenersi nel caso in cui decida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione.

Il giudice, per assolvere in tal caso l'obbligo di motivazione rafforzata, deve: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, perché non si è condiviso il decisum contestato; e) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta;d) argomentare sul perché sussista un dubbio ragionevole originato dalla plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella recepita dal giudice di primo grado.

7. Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti nel processo in esame la Corte di appello abbia adempiuto l'obbligo di motivazione a lei imposto e dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata.

8. Il Tribunale, con una motivazione molto articolata, aveva consegnato un quadro probatorio complesso in cui era stato descritto e spiegato: - lo spessore criminale degli imputati, il senso e la portata del loro coinvolgimento nell'ambito dell'associazione mafiosa denominata ndrangheta, la loro capacità di veicolare voti; - il sistema di potere che [OSCURATO:PERSONA] aveva creato sul territorio, nella società e nei gangli della pubblica amministrazione; - il coinvolgimento diretto e sistematico, in molteplici forme, degli odierni imputati e, per il loro tramite, della cosca mafiosa in quel sistema volto a favorire sul piano elettorale [OSCURATO:PERSONA] e ad ottenere da questi corrispettivi vantaggi; come detto coinvolgimento elettorale da parte degli imputati fosse stato duraturo, risalente nel tempo, capace di attualizzarsi ad ogni occasione elettorale; - come il supporto elettorale ebbe nel corso del tempo un corrispettivo sinallagmatico nei riguardi degli odierni imputati; - quali furono le condotte di favore a vantaggio degli odierni imputati (bar Colibrì, assunzione al comune di [OSCURATO:PERSONA] e riammissione in servizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] service 2010, circolo "Anziani e giovani", società [OSCURATO:PERSONA] 2000 e [OSCURATO:PERSONA] servizi e le assunzioni da queste compiute); - il senso e la portata della corruzione elettorale di cui al capo 6).

Il Tribunale, per formulare il giudizio di responsabilità e per ricostruire i fatti di cui ai capi 2) - 3) - 6), aveva fatto riferimento: a) a decine di dichiarazioni, rese da collaboratori di giustizia e da persone informate sui fatti - rispetto alle quali nessun interesse inquinante è stato anche solo ipotizzato-; b) a decine di conversazioni intercettate, di cui pure aveva spiegato il senso, la portata accusatoria, la loro "misura" confermativa rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la portata confessoria di alcune di esse rispetto alla prova del patto corruttivo risultato in parte non adempiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; c) ai numerosi accertamenti investigativi che pure avrebbero avallato l'impianto e la tesi accusatoria.

9. In questo contesto si pone la sentenza impugnata.Ricostruito il processo, la Corte di appello, richiamata la sentenza con cui la Sesta sezione della Corte di cassazione aveva annullato il titolo cautelare emesso nel presente procedimento per i fatti per cui si procede, ha affermato che: -il dato proveniente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva riferito, tra le molte altre circostanze di come [OSCURATO:PERSONA], fosse la figura di collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e i capiclan, costituisse "un dato neutro" perché sarebbero state "indimostrate le modalità di orientamento del consenso popolare in favore di [OSCURATO:PERSONA] - ed in specie del procacciamento di voti in cambio delle utilità contestate in rubrica"; - non diversamente, anche le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che pure avevano riferito dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], la cosca e una data campagna elettorale, sarebbero state generiche; - i risultati captativi, che pure avevano una valenza confessoria, non assumerebbero rilievo perché non sarebbero descrittive di un "preciso patto" (si è in tal senso fatto riferimento a pochissime conversazioni); -non assumerebbe valenza né la c.d. vicenda del bar Colibrì, molto valorizzata in chiave accusatoria, perchè lo scorporo dei canoni di locazione con l'importo dei lavori eseguiti all'interno del locale era stata definita "unicamente dai competenti uffici comunali" e neppure tutte le altre vicende a cui pure il Tribunale aveva con decine di pagine aveva fatto riferimento.

10. Si tratta di una motivazione gravemente viziata.

Sotto un primo profilo, la Corte non ha osservato l'obbligo di motivazione rafforzata a cui era tenuta, nel senso di cui si è detto in precedenza, in quanto: a) non ha affatto esaminato tutti gli elementi acquisiti e valorizzati dal Tribunale; b) non ha dimostrato di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado e di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità; d) non ha dimostrato di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; e) non è affatto partita motivazione della sentenza di primo grado per poi fare ritorno ad essa nella rivalutazione dell'intera vicenda.

A prescindere dalla correttezza della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, la Corte di appello, con un tratto di pena e in pochissime pagine, si è limitata a ricostruire in modo alternativo i fatti, valorizzando specifici segmenti di prova, rivoli del compendio indiziario, senza tuttavia confrontarsi con le centinaia di elementi che invece in quasi trecento pagine di motivazione il Tribunale aveva valorizzato.

La Corte si è limitata a richiamare stralci delle motivazioni delle sentenze emesse in sede cautelare dalla Corte di cassazione su alcuni dei fatti oggetto delle imputazioni e a valorizzare l'assunto secondo cui anche per la c.d. corruzione elettorale, così come per la corruzione propria, è necessaria la prova del patto corruttivo.

Un assunto condivisibile in astratto ma sostanzialmente non decisivo perché nel caso di specie ciò che avrebbe dovuto essere spiegato con una motivazione rafforzata è perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nella specie non sarebbe stato concluso nessun patto corruttivo, tenuto conto che di quel patto il Tribunale aveva configurato l'oggetto, la portata, la composizione soggettiva, il contenuto.

Non è chiaro perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non avrebbero valenza rispetto "allo specifico oggetto delle corruzioni elettorali" e neppure è chiaro in cosa consisterebbero le "concrete manifestazioni delle modalità di orientamento del consenso popolare in favore dei [OSCURATO:PERSONA]" a cui la Corte fa riferimento (cfr., pag. 9 sentenza impugnata).

11. Qualche considerazione si impone anche in diritto.

Il tema del processo attiene alla esatta ricostruzione dell'oggetto del patto corruttivo nei casi in cui, come quello in esame, "il rapporto" tra soggetto pubblico e privato ruota su interessenze sganciate "a monte" dal compimento di specifici atti, atteso che al momento della conclusione del patto, il pubblico ufficiale non "vende" singoli atti, ma se stesso, il suo essere pubblico ufficiale, la sua capacità di prendere "in carico" l'interesse del corruttore, il futuro esercizio del potere pubblico.

Concluso l'accordo, tuttavia, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione, le sue dinamiche, la sua evoluzione nel tempo; è l'accordo che si punisce, è la "presa in carico" da parte del pubblico ufficiale d'interessi differenti da quelli che la legge impone di perseguire: un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi nel tempo, in futuro, in modo non preventivato e non specificamente preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo (cfr., Sez. 6, n. 16781 del 21/0/2020, Crialese, in motivazione).

Di tali principi la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione perché ha sovrapposto il tema della prova della conclusione dell'accordo e del suo contenuto con quello del modo in cui nel tempo si svilupparono le singole pretese e le dinamiche soggettive.

Il tema si incrocia con l'accertamento probatorio dei fatti.

Si tratta di un accertamento, quello della prova del patto, che deve essere compiuto caso per caso ed in cui, si è fatto già notare, possono assumere rilievo le situazioni concrete che modellano e attualizzano nel tempo l'accordo, le aspettative specifiche del corruttore, cioè il movente della condotta del corruttore, il senso ed il tempo della pretesa di questi, la condotta in concreto compiuta dal corrotto, le modalità della corresponsione del prezzo.Deve essere accertato il "colore" del patto corruttivo (così, diffusamente, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 ed in motivazione).

Dette considerazioni assumono maggiore rilievo in tutti i casi in cui, come quello in esame, l'oggetto del mercimonio sia l'attività amministrativa discrezionale, cioè un'attività in cui la norma attributiva del potere consente all'amministrazione un ampio ambito di possibilità di azione.

Nel caso di specie, il riferimento a più fatti, a più atti, a distinti momenti temporali, alla circostanza che il pubblico ufficiale muti nel corso del tempo la sua veste, i: suo "ufficio", non consente di per sé di escludere li esistenza del patto rispetto ai quali i fatti, nella loro complessità e nella loro evoluzione temporale, costituiscano l'esplicitazione, la manifestazione della operatività di un unico accordo, anche temporalmente datato, che, tuttavia, conserva la sua unicità strutturale e che viene di volta in volta attualizzato nel tempo in relazione alle singole contingenze: ciò che viene in considerazione è una sola corruzione e non, invece, una pluralità di corruzioni di cui deve essere provato tutto in ogni occasione elettorale.

Un unico patto corruttivo generale, sviluppatosi nel tempo in relazione alla condotta del pubblico ufficiale corrotto - che, in attuazione dell'impegno di "curare" l'interesse del corruttore - pone in essere anche atti contrari ai doveri d'ufficio - e del corruttore - che garantisce utilità multiple.

Ciò spiega il principio secondo cui il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e che la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto, in esecuzione di un unico accordo illecito concluso, non dà luogo alla continuazione nel reato, la quale è legata soltanto alla esistenza di pluralità di pattuizioni.

Se l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili geneticamente alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato è e rimane unico (in tal senso, lucidamente, Sez.6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234360; in senso sostanzialmente conforme, Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 e, più recentemente, Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192).

Ciò giustifica la conseguente affermazione di principio secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura una progressione criminosa ed un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima di esse (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019 Evangelisti, cit.; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634).

Discorsi non diversi devono essere compiuti anche per il reato di corruzione elettorale.

12. Ne consegue che con riguardo ai reati contestati ai capi 2) - 3) e 6) la sentenza impugnata deve essere annullata.

La Corte di appello di Catanzaro, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che misura la sentenza di primo grado sia condivisibile, e, posto che . non lo sia, spiegherà. le ragioni osservando, nel senso in precedenza spiegato, l'obbligo di motivazione rafforzata imposto dalla legge.

13. A diverse conclusioni deve invece giungersi quanto alla impugnazione del Procuratore ricorrente in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2), per i quali è intervenuta una doppia sentenza di assoluzione.

Nel caso in esame trova applicazione la regola dettata dall'art. 608, comma 1 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui la facoltà di proporre ricorso contro la sentenza di appello che conferma quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado è limitata ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.

Dalla lettura del ricorso emerge come il Procuratore, pur astrattamente denunciando violazioni di legge ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., in realtà si limiti a contestare vizi motivazionali della sentenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 21.11.2024 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2-3- 6) perché il fatto non sussiste e ha confermato le assoluzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti al capo 1), perché il fatto non sussiste, e al capo 2) per non averlo commesso, nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto al capo 1) perchè il fatto non sussiste. Il processo ha ad oggetto una serie di fatti riguardanti i rapporti tra l'On. [OSCURATO:PERSONA], nonché tra alcuni amministratori pubblici ritenuti espressione di questi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e alcuni esponenti della cosca di ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]/Rua' ([OSCURATO:PERSONA], i fratelli [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) operante nei comuni di Cosenza e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], quale sindaco del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nelle consiliature del 1999 e del 2004 ovvero nella veste di vertice politico dell'amministrazione locale nel periodo in cui non rivestiva cariche formali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali candidati nel 2009 al consiglio provinciale di Cosenza nonché in veste, rispettivamente, di sindaco (dal 2006) e di assessore al comune di [OSCURATO:PERSONA] (dal 2007), pur consapevoli della caratura mafiosa dei loro interlocutori, avrebbero ottenuto il procacciamento di voti (anche con modalità mafiose), da parte degli esponenti della cosca di ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]/Ruà, assicurando in cambio una serie di condotte - nell'ambito di procedimenti amministrativi - contrarie ai doveri di ufficio. In ragione dell'ampiezza temporale del patto illecito, sono state contestate singole ipotesi di corruzione elettorale nonchè un più ampio patto corruttivo di durata pluridecennale (capi 1-2). Sotto altro profilo, la specifica promessa formulata da un altro esponente politico della coalizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - assessore ai lavori pubblici nel comune di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.5.2011 e candidato al Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA] nelle elezioni dell'anno 2011, in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è oggetto delle contestazioni di cui capi 3) - 4). Il patto illecito sarebbe stato attuato attraverso una serie di condotte amministrative di favore, realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e da altri pubblici ufficiali attraverso l'indebita ingerenza sull'apparato amministrativo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ovvero attraverso l'organo di presidenza di società sottoposte al controllo pubblico.Una specifica ipotesi di corruzione elettorale costituisce poi l'oggetto del capo 6), concernente le elezioni amministrative regionali del 2010 e un politico dello schieramento opposto a quello di [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA]. La tesi accusatoria è, come detto, che vi sarebbe stato un accordo - quadro destinato a rinnovarsi ad ogni competizione elettorale sino al 2011, di cui, in un determinato momento, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro cominciato a lamentare il mancato rispetto, e ciò avrebbe costituto il preludio della rottura del patto: ciò sarebbe certificato dal contenuto delle conversazioni intercettate in carcere nel 2014. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, all'esito del processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui contestati ai capi 2) (corruzione propria aggravata dall'art. 416 bis.1 cod. pen., contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - 3) (corruzione elettorale aggravata, contestata anche a [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 2)- 6) (corruzione elettorale aggravata) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 6). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro. Sono stati articolati numerosi motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai capi 2) -3) - 6) con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La premessa è che la Corte di appello avrebbe assolto, riformando la sentenza di primo grado, sul presupposto che non vi sarebbe prova della conclusione tra gli imputati e gli esponenti politici di uno specifico accordo funzionale al procacciamento di voti con modalità mafiose in cambio di uno impegno politico ben determinato; vi sarebbe stata, invece, solo una generica promessa elettorale di utilità, circostanza, questa, che non varrebbe ad integrare le fattispecie di reato contestate. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], in particolare, si sarebbe trattato, secondo la Corte di appello, "di un sostegno reso "per gratitudine", determinato dall'attribuzione di un ruolo lavorativo e, al più, per coltivare futuri vantaggi, senza nessun elemento sintomatico di un accordo corruttivo. I politici avrebbero compiuto in passato assunzioni clientelari al fine di fidelizzare alcuni grandi elettori - senza alcun specifico accordo criminoso - al fine di ottenerne solo riconoscenza in termini di futuro consenso elettorale e di aspettative in vista di ulteriori vantaggi (così, anche testualmente, il ricorso, che richiama una parte della motivazione della sentenza impugnata).Secondo il Procuratore ricorrente, si tratterebbe di una motivazione viziata perchè violativa dell'obbligo di motivazione rafforzata. Si sostiene che nella sentenza impugnata, da una parte, non sarebbe stato fatto nessun riferimento ad alcune dichiarazioni invece valorizzate dal Tribunale, ovvero, dall'altra, sarebbe stato sminuito il valore probatorio di altre dichiarazioni o di altri elementi di prova: in particolare non vi sarebbe nessun riferimento: -alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e alle intercettazioni collegate da cui si era desunto l'impegno elettorale di [OSCURATO:PERSONA], soggetto già condannato per reati di criminalità organizzata, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e delle coalizioni politiche succedutesi nel tempo e a questi riferibili, nonché alla messa a disposizione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in favore della organizzazione criminale e dei sui esponenti di vertice. Le dichiarazioni avrebbero ad oggetto le promesse di finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore della cooperativa denominata [OSCURATO:PERSONA] - facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e che aveva come soci soggetti "vicini" alla cosca [OSCURATO:PERSONA]/Ruà e che, ove fosse stata costituta, sarebbe stata - così come la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000- uno strumento per la allocazione di membri della cosca e uno strumento di finanziamento attraverso risorse comunali (vengono riportate le dichiarazioni e il testo di una conversazione - n. 4265 - nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbe a [OSCURATO:PERSONA] che al comune di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero "rimangiati la parola"); - alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aventi ad oggetto l'impegno che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativo alle pratiche amministrative in favore di un bar di questi (bar Colibrì); un impegno rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a procacciare voti in favore di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle competizioni elettorali del comune di [OSCURATO:PERSONA] del 2011; in dette dichiarazioni sarebbe stato fatto riferimento all'impegno di [OSCURATO:PERSONA] per la coalizione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] anche in pregresse competizioni elettorali e anche all'impegno diretto dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; Si tratterebbe anche in questo caso di dichiarazioni confermate dal contenuto delle conversazioni - la n. 2917 del 11.4.2011 e la n. 1580 del 8.3.2011 (che vengono sintetizzate); - si aggiunge che nella sentenza impugnata sarebbero state sminuite il senso e la portata delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (relative ad un incontro avvenuto presso il bar Colibrì) tra due candidati alle elezioni provinciali legati a [OSCURATO:PERSONA] con i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e che aveva riferito inoltre di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio che la famiglia di questi, tra cui i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si stavano impegnando nella campagna elettorale a favore dello schieramento espressione di [OSCURATO:PERSONA]; anche in questo caso, a fronte della affermazione della Corte secondo cui sarebbe stato insussistente il patto illecito, si riportano le dichiarazioni in questione in cui si farebbe invece espresso riferimento ad un accordo tra, da una parte, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la di lui coniuge, e [OSCURATO:PERSONA]. - ancora, non vi sarebbe nella sentenza impugnata nessun riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ex sindaco dimissionario proprio a causa delle ingerenze di [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato del "sistema" da questi creato e fatto esplicito riferimento alla vicenda del bar Colibrì e all'accordo sottostante relativo allo scomputo dei canoni in ragione di quanto convenuto con [OSCURATO:PERSONA]; -non diversamente, non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dirigente del Comune, nominato da [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva riferito del sistema che avrebbe fatto capo a [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza non avrebbe valutato, inoltre, una serie di ulteriori elementi dimostrativi dell'impegno elettorale della cosca [OSCURATO:PERSONA]/Ruà - e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA]- in favore di [OSCURATO:PERSONA] e delle coalizioni a lui facenti capo; si fa riferimento: 1) alle dichiarazioni rese dal presidente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000 - [OSCURATO:PERSONA]- da cui emergerebbe come [OSCURATO:PERSONA] procacciasse voti a favore di [OSCURATO:PERSONA], utilizzando personale della stessa cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000 e [OSCURATO:PERSONA] in cambio di buoni benzina e di somme di denaro a titolo di rimborsi spese; 2) al contenuto di alcune conversazioni, di cui al rit 393/09, dimostrative del fatto che l'impegno di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi candidati sarebbe stato la contropartita delle condotte di favore poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi candidati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso, vi sono numerose pagine riproduttive di dialoghi "nelle zone nostre ci siamo mossi"). 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. Il tema attiene alla mancata assunzione della prova sopravvenuta costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - le cui dichiarazioni sono riportate nella sentenza emessa nel parallelo processo nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e altri, svoltosi con il rito ordinario - in cui il collaboratore avrebbe fatto chiaro riferimento al fatto che "i grandi" della cosca facessero campagna elettorale per [OSCURATO:PERSONA] in cambio della assunzione nella cooperativa di [OSCURATO:PERSONA], di un cugino dello stesso collaboratore e di [OSCURATO:PERSONA]", oltre a fatto che dalla cooperativa parecchi soldi entravano nella bacinella del sodalizio e che [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato all'organizzazione la possibilità di ottenere somme di denaro, posti di lavoro e comunque disponibilità presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; la sentenza sarebbe contraddittoria perché, da una parte, riconoscerebbe l'esistenza di "favori in corso" (pag. 13), ma, dall'altra, negherebbe l'esistenza del patto politico mafioso.Nella stessa sentenza - pag. 10 - si fa riferimento ai colloqui carcerari di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto il disappunto di questi per non essere riuscito a trarre vantaggi dal patto, in quanto "le promesse" non erano state mantenute (il proprio mantenimento in servizio presso il Comune, l'assunzione del figlio [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di pieno utilizzo dell'area mercatale, lo scomputo del canone di locazione del bar Colibrì); si evidenzia come, nell'occasione, [OSCURATO:PERSONA], in modo provocatorio, avesse affermato che l'appoggio elettorale alle imminenti elezioni comunali del 2014 avrebbe dovuto essere remunerato con 100.000 euro. Elementi probatori sovrapponibili si evincerebbero dalle conversazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalle dichiarazioni anche di [OSCURATO:PERSONA] relative all'assunzione nella cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2000 di soggetti su indicazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge Si sostiene che, in relazione all'appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a questi contestati ai capi 1-2-, nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo 1), la sentenza a pag. 13 si sarebbe limitata ad affermare "tanto vale a negare profili di responsabilità anche per tutti gli imputati oggetto di gravame del pubblico ministero stante l'insussistenza dei fatti". Anche in questo caso la Corte non avrebbe tenuto conto né delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e del contenuto di alcune intercettazioni riportate nel atto di appello e che vengono richiamate e da cui emergerebbe, secondo il Procuratore ricorrente, il nesso fra l'appoggio elettorale che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esponenti di rilievo della cosca, assicuravano a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei favori da ottenere dall'amministrazione comunale. 2.5, Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto al capo 6) ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Secondo la Corte di appello il contenuto delle conversazioni avrebbe attestato solo che vi fosse stata una richiesta di incontro da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al candidato [OSCURATO:PERSONA], ma non vi sarebbe la prova che l'incontro vi fosse stato davvero. Secondo il ricorrente, invece, nel caso di specie sarebbe stata accertata la promessa di utilità per [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva preso accordi con [OSCURATO:PERSONA] "portaborse" del candidato [OSCURATO:PERSONA] per procacciare voti in cambio della promessa di assunzioni nei call center (vengono riportate alcune conversazioni). 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si riprendono le argomentazioni della sentenza emessa da questa Sezione che, annullando il titolo cautelare, aveva ritenuto, quanto alla corruzione propria insussistente il patto corruttivo per non essere stata descritta nessuna condotta dimostrativa di esso, e, quanto alla corruzione elettorale, perché non vi sarebbe stata prova del patto specifico ma solo di "promesse elettorali". In tal senso vengono ripercorse alcune evidenze probatorie 4. E' pervenuta una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in cui si rappresenta l'inammissibilità del motivo di ricorso. Si assume che il motivo, pur formalmente facendo riferimento al vizio di violazione di legge, avrebbe in realtà ad oggetto il vizio di motivazione e, dunque, sarebbe inammissibile a fronte di una doppia sentenza assolutoria. Si aggiunge che anche il motivo relativo alla mancata rinnovazione della istruttoria sarebbe inammissibile perché non avrebbe ad oggetto la violazione di una specifica norma processuale prevista a pena di nullità o inutilizzabilità. 5. E' pervenuta, ancora una memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con sui di deduce l'inammissibilità del motivo di ricorso perché volto solo a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' utile valutare il ricorso facendo riferimento al suo oggetto e distinguendo, in particolare, la parte relativa alla sentenza in cui la Corte di appello ha riformato la precedente condanna, da quella in cui, invece, è stata confermata la sentenza di primo grado, che già aveva assolto alcuni imputati per alcuni reati. 2. Quanto alla parte relativa alla riforma della sentenza di condanna, riguardante i reati contestati ai capi 2) - 3) e 6), il ricorso è fondato. L'impugnazione, al di là di specifiche deduzioni relative al vizio di violazione di legge, è strutturato su un assunto costitutivo fondante e cioè che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna, avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era invece tenuta, secondo quanto in più occasioni affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Al fine di far emergere la violazione di tale obbligo, il Procuratore Generale, con un articolato ed analitico ricorso, ha di fatto proceduto ad una comparazione della struttura della motivazione e del ragionamento probatorio posto a fondamento delle due sentenze di merito, rivisitando in senso critico quella impugnata con specifico riguardo alla valutazione delle prove e di molteplici temi; si tratta di profili che ineriscono a questioni cruciali della impostazione accusatoria - in cui la dimensione sostanziale si salda con quella processuale - quali quelli riguardanti la prova del patto corruttivo, del suo contenuto, della sua esecuzione, della sua durata; in tale contesto si sono articolati una serie di rivoli argomentativi - interni ai singoli motivi di ricorso- riguardanti l'esistenza ed il peso di un gran numero di elementi di prova, la cui destrutturazione da parte della Corte di appello non è stata condivisa dal ricorrente, perché ritenuta assertiva. Dunque, sono manifestamente infondati tutti i rilievi difensivi secondo cui il ricorso del Procuratore Generale sarebbe inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, atteso che, invece, la dimensione fattuale è stata inevitabilmente richiamata in funzione comparativa delle due pronunce al solo fine di fare emergere il dedotto vizio di motivazione. 3. Due questioni devono essere verificate. La prima è quella relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, cioè in cosa esso consista e come esso si parametri e si sviluppi nel caso di riforma di sentenza di condanna con conseguente assoluzione. La seconda, derivante dalla prima, attiene a ciò che in concreto ha fatto la Corte di appello e, in particolare, alla verifica della "tenuta" del ragionamento probatorio e della motivazione rispetto all'obbligo di motivazione rafforzata, tenuto comunque conto, come meglio si dirà, della principio dell'oltre ragionevole dubbio. 4. L'obbligo di motivazione rafforzata. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo. Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen.-, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata". Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile.Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi. Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale. Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizk) d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle irnpugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata. Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata". Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda". Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata". Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta.Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 191229). Il giudice d'appello deve "delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento" (Sez. 2, n.57765 del 20/12/2018, non massimata; cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/ 2019, non massimata in cui si parla di un "obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati"). Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione"; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948).5. Obbligo di motivazione rafforzata e standard probatorio. L'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso, come quello di specie, di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole. Se infatti per emettere una sentenza di condanna è necessaria la certezza della colpevolezza, la motivazione della sentenza del giudice d'appello che riformi, come nel caso di specie, una sentenza di condanna deve essere rafforzata sulla plausibilità di un ragionamento volto non già a far venire meno ogni ragionevole dubbio bensì a sollevarne uno. Si è condivisibilrnente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione). 6. È possibile allora indicare alcuni parametri di riferimento a cui il giudice di appello deve attenersi nel caso in cui decida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione. Il giudice, per assolvere in tal caso l'obbligo di motivazione rafforzata, deve: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, perché non si è condiviso il decisum contestato; e) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta;d) argomentare sul perché sussista un dubbio ragionevole originato dalla plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella recepita dal giudice di primo grado. 7. Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti nel processo in esame la Corte di appello abbia adempiuto l'obbligo di motivazione a lei imposto e dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata. 8. Il Tribunale, con una motivazione molto articolata, aveva consegnato un quadro probatorio complesso in cui era stato descritto e spiegato: - lo spessore criminale degli imputati, il senso e la portata del loro coinvolgimento nell'ambito dell'associazione mafiosa denominata ndrangheta, la loro capacità di veicolare voti; - il sistema di potere che [OSCURATO:PERSONA] aveva creato sul territorio, nella società e nei gangli della pubblica amministrazione; - il coinvolgimento diretto e sistematico, in molteplici forme, degli odierni imputati e, per il loro tramite, della cosca mafiosa in quel sistema volto a favorire sul piano elettorale [OSCURATO:PERSONA] e ad ottenere da questi corrispettivi vantaggi; come detto coinvolgimento elettorale da parte degli imputati fosse stato duraturo, risalente nel tempo, capace di attualizzarsi ad ogni occasione elettorale; - come il supporto elettorale ebbe nel corso del tempo un corrispettivo sinallagmatico nei riguardi degli odierni imputati; - quali furono le condotte di favore a vantaggio degli odierni imputati (bar Colibrì, assunzione al comune di [OSCURATO:PERSONA] e riammissione in servizio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] service 2010, circolo "Anziani e giovani", società [OSCURATO:PERSONA] 2000 e [OSCURATO:PERSONA] servizi e le assunzioni da queste compiute); - il senso e la portata della corruzione elettorale di cui al capo 6). Il Tribunale, per formulare il giudizio di responsabilità e per ricostruire i fatti di cui ai capi 2) - 3) - 6), aveva fatto riferimento: a) a decine di dichiarazioni, rese da collaboratori di giustizia e da persone informate sui fatti - rispetto alle quali nessun interesse inquinante è stato anche solo ipotizzato-; b) a decine di conversazioni intercettate, di cui pure aveva spiegato il senso, la portata accusatoria, la loro "misura" confermativa rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la portata confessoria di alcune di esse rispetto alla prova del patto corruttivo risultato in parte non adempiuto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; c) ai numerosi accertamenti investigativi che pure avrebbero avallato l'impianto e la tesi accusatoria. 9. In questo contesto si pone la sentenza impugnata.Ricostruito il processo, la Corte di appello, richiamata la sentenza con cui la Sesta sezione della Corte di cassazione aveva annullato il titolo cautelare emesso nel presente procedimento per i fatti per cui si procede, ha affermato che: -il dato proveniente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva riferito, tra le molte altre circostanze di come [OSCURATO:PERSONA], fosse la figura di collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e i capiclan, costituisse "un dato neutro" perché sarebbero state "indimostrate le modalità di orientamento del consenso popolare in favore di [OSCURATO:PERSONA] - ed in specie del procacciamento di voti in cambio delle utilità contestate in rubrica"; - non diversamente, anche le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che pure avevano riferito dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], la cosca e una data campagna elettorale, sarebbero state generiche; - i risultati captativi, che pure avevano una valenza confessoria, non assumerebbero rilievo perché non sarebbero descrittive di un "preciso patto" (si è in tal senso fatto riferimento a pochissime conversazioni); -non assumerebbe valenza né la c.d. vicenda del bar Colibrì, molto valorizzata in chiave accusatoria, perchè lo scorporo dei canoni di locazione con l'importo dei lavori eseguiti all'interno del locale era stata definita "unicamente dai competenti uffici comunali" e neppure tutte le altre vicende a cui pure il Tribunale aveva con decine di pagine aveva fatto riferimento. 10. Si tratta di una motivazione gravemente viziata. Sotto un primo profilo, la Corte non ha osservato l'obbligo di motivazione rafforzata a cui era tenuta, nel senso di cui si è detto in precedenza, in quanto: a) non ha affatto esaminato tutti gli elementi acquisiti e valorizzati dal Tribunale; b) non ha dimostrato di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado e di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità; d) non ha dimostrato di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; e) non è affatto partita motivazione della sentenza di primo grado per poi fare ritorno ad essa nella rivalutazione dell'intera vicenda. A prescindere dalla correttezza della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, la Corte di appello, con un tratto di pena e in pochissime pagine, si è limitata a ricostruire in modo alternativo i fatti, valorizzando specifici segmenti di prova, rivoli del compendio indiziario, senza tuttavia confrontarsi con le centinaia di elementi che invece in quasi trecento pagine di motivazione il Tribunale aveva valorizzato. La Corte si è limitata a richiamare stralci delle motivazioni delle sentenze emesse in sede cautelare dalla Corte di cassazione su alcuni dei fatti oggetto delle imputazioni e a valorizzare l'assunto secondo cui anche per la c.d. corruzione elettorale, così come per la corruzione propria, è necessaria la prova del patto corruttivo. Un assunto condivisibile in astratto ma sostanzialmente non decisivo perché nel caso di specie ciò che avrebbe dovuto essere spiegato con una motivazione rafforzata è perché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nella specie non sarebbe stato concluso nessun patto corruttivo, tenuto conto che di quel patto il Tribunale aveva configurato l'oggetto, la portata, la composizione soggettiva, il contenuto. Non è chiaro perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non avrebbero valenza rispetto "allo specifico oggetto delle corruzioni elettorali" e neppure è chiaro in cosa consisterebbero le "concrete manifestazioni delle modalità di orientamento del consenso popolare in favore dei [OSCURATO:PERSONA]" a cui la Corte fa riferimento (cfr., pag. 9 sentenza impugnata). 11. Qualche considerazione si impone anche in diritto. Il tema del processo attiene alla esatta ricostruzione dell'oggetto del patto corruttivo nei casi in cui, come quello in esame, "il rapporto" tra soggetto pubblico e privato ruota su interessenze sganciate "a monte" dal compimento di specifici atti, atteso che al momento della conclusione del patto, il pubblico ufficiale non "vende" singoli atti, ma se stesso, il suo essere pubblico ufficiale, la sua capacità di prendere "in carico" l'interesse del corruttore, il futuro esercizio del potere pubblico. Concluso l'accordo, tuttavia, il reato è perfezionato e non assume rilievo decisivo la sua esecuzione, le sue dinamiche, la sua evoluzione nel tempo; è l'accordo che si punisce, è la "presa in carico" da parte del pubblico ufficiale d'interessi differenti da quelli che la legge impone di perseguire: un inquinamento di base, un asservimento diffusivo che ha la capacità di propagarsi nel tempo, in futuro, in modo non preventivato e non specificamente preventivabile rispetto al momento della conclusione del patto corruttivo (cfr., Sez. 6, n. 16781 del 21/0/2020, Crialese, in motivazione). Di tali principi la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione perché ha sovrapposto il tema della prova della conclusione dell'accordo e del suo contenuto con quello del modo in cui nel tempo si svilupparono le singole pretese e le dinamiche soggettive. Il tema si incrocia con l'accertamento probatorio dei fatti. Si tratta di un accertamento, quello della prova del patto, che deve essere compiuto caso per caso ed in cui, si è fatto già notare, possono assumere rilievo le situazioni concrete che modellano e attualizzano nel tempo l'accordo, le aspettative specifiche del corruttore, cioè il movente della condotta del corruttore, il senso ed il tempo della pretesa di questi, la condotta in concreto compiuta dal corrotto, le modalità della corresponsione del prezzo.Deve essere accertato il "colore" del patto corruttivo (così, diffusamente, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 ed in motivazione). Dette considerazioni assumono maggiore rilievo in tutti i casi in cui, come quello in esame, l'oggetto del mercimonio sia l'attività amministrativa discrezionale, cioè un'attività in cui la norma attributiva del potere consente all'amministrazione un ampio ambito di possibilità di azione. Nel caso di specie, il riferimento a più fatti, a più atti, a distinti momenti temporali, alla circostanza che il pubblico ufficiale muti nel corso del tempo la sua veste, i: suo "ufficio", non consente di per sé di escludere li esistenza del patto rispetto ai quali i fatti, nella loro complessità e nella loro evoluzione temporale, costituiscano l'esplicitazione, la manifestazione della operatività di un unico accordo, anche temporalmente datato, che, tuttavia, conserva la sua unicità strutturale e che viene di volta in volta attualizzato nel tempo in relazione alle singole contingenze: ciò che viene in considerazione è una sola corruzione e non, invece, una pluralità di corruzioni di cui deve essere provato tutto in ogni occasione elettorale. Un unico patto corruttivo generale, sviluppatosi nel tempo in relazione alla condotta del pubblico ufficiale corrotto - che, in attuazione dell'impegno di "curare" l'interesse del corruttore - pone in essere anche atti contrari ai doveri d'ufficio - e del corruttore - che garantisce utilità multiple. Ciò spiega il principio secondo cui il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e che la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto, in esecuzione di un unico accordo illecito concluso, non dà luogo alla continuazione nel reato, la quale è legata soltanto alla esistenza di pluralità di pattuizioni. Se l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili geneticamente alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato è e rimane unico (in tal senso, lucidamente, Sez.6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234360; in senso sostanzialmente conforme, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583 e, più recentemente, Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192). Ciò giustifica la conseguente affermazione di principio secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura una progressione criminosa ed un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima di esse (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019 Evangelisti, cit.; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634). Discorsi non diversi devono essere compiuti anche per il reato di corruzione elettorale. 12. Ne consegue che con riguardo ai reati contestati ai capi 2) - 3) e 6) la sentenza impugnata deve essere annullata. La Corte di appello di Catanzaro, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che misura la sentenza di primo grado sia condivisibile, e, posto che . non lo sia, spiegherà. le ragioni osservando, nel senso in precedenza spiegato, l'obbligo di motivazione rafforzata imposto dalla legge. 13. A diverse conclusioni deve invece giungersi quanto alla impugnazione del Procuratore ricorrente in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2), per i quali è intervenuta una doppia sentenza di assoluzione. Nel caso in esame trova applicazione la regola dettata dall'art. 608, comma 1 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui la facoltà di proporre ricorso contro la sentenza di appello che conferma quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado è limitata ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. Dalla lettura del ricorso emerge come il Procuratore, pur astrattamente denunciando violazioni di legge ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., in realtà si limiti a contestare vizi motivazionali della sentenza d
Sentenza Cassazione n. 01129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris