CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2022
Cassazione n. 23723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione per il delitto di bancarotta semplice documentale di cui all' art. 217 L. Fall.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso con i quali lamenta, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 217 L.Fall. e con il secondo motivo la violazione dell'art. 62 bis per l'esclusione dell'applicabilità delle attenuanti generiche; -ritenuto che i motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, con la quale sono stati esattamente e congruamente rappresentati gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato, amministratore di fatto della società fallita, alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte , secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta docurnentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta cosidetta impropria - gli amministratori (anche di fatto), i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, Rv. 197268); inoltre, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego l'assenza di elementi favorevoli all'imputato e le precedenti condanne a carico dello stesso, con tale valutazione facendo corretta applicazione dei principi, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.6.2022 Il Consigliere este