CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 30023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11074/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GERMANO' EVA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che ex lege li rappresenta e difende -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINAn.224/2024 depositata il 08/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 06/11/2