CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37792/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Forlì che aveva riconosciuto DAVERIO Claudio colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. ed esclusa la aggravante di avere provocato un incidente stradale lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro ed euro 1000 di ammenda. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art-131 bis cod.pen. laddove la Corte di Appello, pur ammettendo che ricorressero le condizioni oggettive inerenti ai limiti di pena, escludeva il beneficio per carenza dei profili soggettivi del reo, laddove la inosservanza doveva ritenersi di carattere non occasionale in quanto collegata ad un profilo antidoveroso della personalità del reo, attinto da numerosi precedenti penali sebbene non specifici. A tale riguardo evidenziava che la disciplina dell'art.131 bis cod.pen. era tesa a valorizzare la particolare tenuità della condotta e dell'offesa e che pertanto non poteva prescindere da una valutazione sulla condotta tenuta dal reo e dalla gravità del nocumento provocato che nella specie dovevano ritenersi di scarso rilievo considerata altresì la esclusione della circostanza aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale. Con una seconda articolazione lamenta il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.La motivazione resa dal giudice di appello appare corretta ed adeguatamente argomentata sotto il profilo logico giuridico sia in relazione alla esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in virtù della particolare tenuità del fatto, sia in relazione alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Sotto il primo profilo il giudice di appello ha valorizzato i profili soggettivi del reo e la sua personalità incline alla trasgressione, come rappresentato dai plurimi anche se non specifici precedenti penali e in considerazione della scarsamente plausibile spiegazione fornita dal reo sulla sua condizione di alterazione alcolica. Ai fini invero della riconoscibilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. la valutazione deve riguardare la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza. Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Nella specie la condizione di alterazione evidenziava valori prossimi ai massimi della soglia di riferimento (1,5 g/l). Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto (sez.U, 25.2.2016, Tushaj, Rv. 266589-90 e in motivazione). In termini logici e non contraddittori il giudice distrettuale ha escluso che le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alle modalità dell'azione, alla gravità del pericolo per la circolazione e ai profili soggettivi-personalistici del reo. 3. In termini altrettanto coerenti sotto il profilo logico giuridico i giudici di merito hanno escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il primo giudice ha assegnato rilievo ostativo ai profili oggettivi concernenti la gravità della condotta a fronte di valori etilici prossimi al massimo della soglia di riferimento mentre il giudice di appello ha ulteriormente valorizzata la mancanza di profili di meritevolezza e di adeguamento della pena e i plurimi precedenti penali, espressione di una personalità trasgressiva ed incline al reato. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle