CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Napoli ricorre avverso il provvedimento del Giudice per l'udienza preliminare di Napoli che, in accoglimento dell'eccezionedifensiva, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere anche per il delitto di cui agli artt. 61 n.2., 582 e 585, in relazione all'art.576 n.1) cod. pen., ha disposto, ex art. 33 sexies cod.proc.pen., la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinchè eserciti l'azione penale con citazione diretta, ai sensi dell' art. 552 cod. proc. pen., ritenendo erroneamente richiesto il rinvio a giudizio. 2. Il Pubblico ministero ricorrente deduce l'abnormità dell'ordinanza impugnata in quanto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] era stato richiesto anche per il delitto di cui agli artt.61 n.2., 582 e 585, in relazione all'art.576 n.1) cod. pen. che, per effetto dell'aggravante speciale contestata, è punito con una sanzione edittale superiore al limite previsto dall'art.550 cod. proc. pen. Nel caso ottemperasse all'erroneo provvedimento giurisdizionale impugnato il pubblico ministero svolgerebbe un'attività processuale contra legem con indebita regressione del procedimento. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato in quanto l'ordinanza impugnata è abnorme. 2. Il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di rinvio a giudizio, per diversi delitti, tra i quali quello di lesioni la cui circostanza aggravante speciale contestata (artt. 61 n.2., 582 e 585, in relazione all'art.576 n.1 cod. pen.) eleva la sanzione edittale fino a 4 anni e 6 mesi, e atteso il superamento del limite previsto dall'art.550 cod. proc. pen. non è consentita la citazione diretta a giudizio, ma è necessaria l'udienza preliminare. Ne consegue che il giudice per l'udienza preliminare, al quale era stato chiesto di emettere il decreto dispositivo del giudizio, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen., ha erroneamente restituito gli atti al pubblico ministero, con ordinanza emessa ex art. 33 sexies cod.proc.pen., determinando l'indebita regressione del procedimento ad una fase ormai esaurita e il blocco per l' omessa celebrazione dell'udienza preliminare, sicché è corretto concludere, come richiesto dal pubblico ministero, che il provvedimento impugnato ha creato una situazione di stallo per "abnormità funzionale". 23. Su analoga questione si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte statuendo l'abnormità dell'«ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento» (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; nonché, da ultimo, Sez. 6, n. 44096 del 7/11/2024, PMT c/Ciuffreda, Rv. 287307). 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, Ufficio del GIP, per l'ulteriore corso. P.Q.M