CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 24673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 19 maggio 2026) avverso il decreto con il quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato il decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emesso dal Tribunale di Ancona; - che tutti i tre motivi dei quali si compone il ricorso - afferenti all'accertamento della attuale pericolosità della proposta e alla concreta determinazione della durata - sono inammissibili in quanto, pur deducendo, formalmente, violazione di legge, si risolvono in una censura del profilo motivazionale del provvedimento impugnato (inammissibile in questa sede: art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011), che ha logicamente dato conto degli elementi fattuali dai quali ha dedotto la sussistenza della pericolosità e il suo attuale perdurare (pag. 3 del provvedimento impugnato) e dei criteri attraverso i quali è giunto alla quantificazione della durata (pag. 8 del provvedimento impugnato); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Enrico gítt•rit [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATAIN CANCEltrEMA !-U?'2026Giudiziario saftris