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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14492/2026

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Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata per il Ministero dell’Economia e delle Finanze,dall’Avvocatura di Stato, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, insubordine, per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Di CelloIvan.Il procedimento trae origine dal fermo di indiziato di delitto eseguito il 23maggio 2017 in forza di provvedimento emesso dalla Direzione distrettualeantimafia di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale n. 2623/2011R.G.N.R.

L'addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA] era circoscritto alla partecipazione aun'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in qualità divenditore al minuto per conto di [OSCURATO:PERSONA].

Non gli veniva contestato alcunreato-fine.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il26 maggio 2017, convalidava il fermo e, dichiaratosi funzionalmenteincompetente, applicava in via provvisoria la custodia cautelare in carcere.

In sededi rinnovazione ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il G.i.p. presso il Tribunale diCatanzaro, con ordinanza dell'8 giugno 2017, disponeva gli arresti domiciliari,misura confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 27-28 giugno2017.Il 5 giugno 2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sostituiva gli arresti domiciliaricon l'obbligo di dimora.

Complessivamente, il ricorrente restava sottoposto arestrizione della libertà personale per 378 giorni (sedici in carcere e i restanti agliarresti domiciliari).Con sentenza del 12 maggio 2020, divenuta irrevocabile in data 1/12/2020,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli per non avercommesso il fatto.Il giudice della cognizione escludeva che dalle tre conversazioni intercettateall'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] emergesse qualsivoglia riferimentoal traffico di stupefacenti, anche in forma criptica; quanto alle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le giudicava insufficienti a sostenerel'accusa associativa, richiamando le considerazioni già svolte per altri coimputatiassolti con identica formula, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CalfaAlfonso e [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio riparatorio, la Corte di appello ha respinto l’istanza, ravvisandonella condotta del [OSCURATO:PERSONA] gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimentodell'indennizzo.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Con la prima censura, il ricorrente denuncia la manifesta illogicità dellamotivazione sotto il profilo del travisamento del fatto, derivante dal confronto conaltra decisione adottata dalla medesima Corte di appello.Espone che la stessa Corte, in composizione quasi identica, con ordinanza del18 dicembre 2023, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzionepresentata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale rispondeva degli stessi capidi imputazione — e, anzi, di addebiti più gravi, essendogli contestate anche duecessioni di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 — ed era stato assoltocon la medesima sentenza e con formule equivalenti (per non aver commesso ilfatto quanto al capo associativo, perché il fatto non sussiste quanto ai reati-fine).Per il [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello ha escluso condotte connotate dadolo o colpa grave, rilevando che non erano emersi elementi valutabili in sensoostativo nei confronti del richiedente. [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva del solo reatoassociativo senza alcun addebito di cessione, ha invece visto negarsi il medesimodiritto.

Ad avviso del ricorrente, in ciò si ravvisa un esito contraddittorio che minaalla radice la logicità del provvedimento impugnato.2.2.

Con il secondo motivo, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, per avere il giudice della riparazionefondato il giudizio di colpa grave esclusivamente sugli elementi contenuti nei titolicautelari, senza confrontarsi con le risultanze della sentenza assolutoria.Il ricorrente osserva che la Corte ha valorizzato le intercettazioni ambientali,ritenendole espressive di un linguaggio criptico rivelatore di traffici illeciti, laddoveil giudice della cognizione ne aveva escluso con motivazione analitica ogni valenzaindiziaria.In particolare, la sentenza di primo grado ha accertato che la conversazionerelativa all'acquisto di un pacchetto di sigarette poteva riferirsi a una transazionedel tutto lecita, essendo il prezzo indicato — cinque euro — compatibile con ilvalore di mercato di comuni sigarette; che i riferimenti a scommesse sportiverisultavano plausibili nel contesto di partite di serie B realmente in corso; e che ilgenerico timore di essere intercettati attraverso uno smartphone non dimostraval'appartenenza ad alcuna associazione criminale.Il ricorrente richiama il principio di diritto secondo cui il giudice dellariparazione non può ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione.La cripticità dei dialoghi, recisamente negata dalla sentenza assolutoria —pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod.proc.pen. con formula piena —non poteva dunque essere recuperata in sede riparatoria.Con ulteriore profilo, si censura l'attribuzione di rilievo ostativo all'eserciziodella facoltà di non rispondere, evidenziando che l'art. 314, comma 1,cod.proc.pen. — come novellato — prevede espressamente che l'esercizio da partedell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul dirittoalla riparazione.Il ricorrente deduce inoltre che il giudice della riparazione ha omesso diaccertare in concreto il nesso eziologico tra la condotta addebitata e l'adozionedella misura restrittiva, limitandosi ad evocare una generica contiguità.

Anchesotto il profilo del rapporto con [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente osserva che, almomento del fermo, costui non aveva ancora riportato alcuna condanna per ilreato associativo, accertato soltanto nel medesimo procedimento all'esito delgiudizio abbreviato; la consapevolezza dello spessore criminale del coimputato nonpoteva perciò essere data per scontata.Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.1.1.

Giova premettere, in via di inquadramento sistematico, i principi chegovernano il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, con specifico riguardoalla nozione di colpa grave quale condizione ostativa al riconoscimentodell'indennizzo.Come questa Corte ha costantemente affermato, il giudizio per la riparazionedell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale dicognizione: i due procedimenti impegnano piani di indagine diversi e possonocondurre a conclusioni differenti sulla base del medesimo materiale probatorio.Ciò che li distingue è l'oggetto dell'accertamento.Nel processo penale si verifica la sussistenza della responsabilità secondo ilcanone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel giudizio riparatorio, di converso, ilgiudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa alriconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistentenell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispettoall'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condottatenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione allamisura (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664 - 01; Sez.

U, n. 43 del13/12/1995, Sarnataro, Rv. 203636).Entro questa prospettiva, il giudice della riparazione — per stabilire se chi hapatito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa — deve valutare tuttigli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante esecondo un percorso logico-motivazionale autonomo, non se la condotta integri gliestremi di reato, ma solo se essa abbia costituito il presupposto che ha ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016,dep. 2017, Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv.259082).Nella medesima direzione, le Sezioni Unite hanno precisato che ai fini delriconoscimento dell'indennizzo può prescindersi dalla sussistenza di un erroregiudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia “strutturale” tracustodia e assoluzione.

La privazione della libertà personale potrà considerarsi“ingiusta” soltanto in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causal'indennizzo verrebbe a perdere la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratiosolidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv.257606).1.2.

Ciò premesso sul piano dei principi generali, occorre soffermarsi sullaspecifica questione della rilevanza delle frequentazioni ambigue ai fini del giudiziodi colpa grave, che costituisce il nucleo della presente vicenda.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la condizionedi contiguità con soggetti dediti ad attività criminali, ancorché inidonea a fondareun'affermazione di responsabilità penale a titolo di partecipazione, costituiscecondotta pienamente valutabile ai diversi fini che rilevano nel giudizio diriparazione.

Si è chiarito, in altri termini, che il comportamento ostativo può essereintegrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto— pur consapevole dell'attività criminale altrui — comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità al sodalizio (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep.2021, Rv. 280547 – 01; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; Sez. 4,n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).Con specifico riguardo alla materia dei reati associativi, questa Corte haripetutamente affermato che integra la condizione ostativa della colpa grave lacondotta di chi abbia mantenuto con gli appartenenti all'associazionefrequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelleOve, dunque, si tratti di un soggetto che conosceva l'altrui agire trasgressivo— come nel caso della frequentazione assidua di persona dedita al traffico distupefacenti — il rimprovero che preclude alla riparazione trova fondamento nellaconsapevole scelta di mantenere un rapporto che, in una valutazione ex ante,rendeva del tutto prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

In simili ipotesi,è la stessa condotta di contiguità a porsi come elemento concausale dell'adozionedella misura restrittiva, a prescindere dal fatto che il contenuto delle singoleconversazioni intercettate sia stato ritenuto insufficiente, in sede di cognizione, afondare una pronuncia di condanna.2.

Sulla base di queste coordinate ermeneutiche deve valutarsi la tenuta delricorso.L'ordinanza impugnata ha ravvisato la sussistenza della colpa grave ostativaal riconoscimento dell'indennizzo sulla base di un nucleo motivazionalechiaramente individuabile.Il giudice della riparazione ha accertato, in primo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] — soggetto condannato in via definitiva perspaccio di stupefacenti e indicato come figura apicale dell'associazione dedita alnarcotraffico oggetto del medesimo procedimento — uno stretto rapporto diconfidenza e assidua frequentazione, emergente dalle captazioni ambientalieffettuate nell'autovettura di quest'ultimo, nelle quali il ricorrente risultavaripetutamente presente.In secondo luogo, l'ordinanza ha rilevato che la circostanza dell'attività illecitadi [OSCURATO:PERSONA] non poteva ragionevolmente essere ignota al [OSCURATO:PERSONA], alla lucedell'intensità e della natura del legame tra i due, quale traspare dalle medesimeintercettazioni che documentavano plurimi episodi di frequentazione; inoltre, èstato valorizzato il tema — esplicitamente evocato dagli interlocutori — dellapossibilità di essere ascoltati attraverso i telefonini, percepiti quali vere e proprie“microspie”.Si tratta di un dato che, ferma restando l'assenza di valenza dimostrativa delreato o della cripticità dei dialoghi in senso penalistico, è stato apprezzato qualeindice del contesto relazionale e della consapevolezza del rischio investigativo,rilevante ai fini della valutazione ex ante della colpa grave.In terzo luogo, ha osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazionealternativa dell'oggetto degli incontri con [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un percorso argomentativo che fa corretta applicazione dei principiconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte e che risulta sorretto da unamotivazione non manifestamente illogica.

Il giudice della riparazione haindividuato con chiarezza la condotta ostativa — la frequentazione assidua econsapevole di un soggetto apicale dell'organizzazione criminale — e ne haesplicitato il nesso eziologico con l'adozione della misura restrittiva, osservandoche la contiguità con [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito a ingenerare nell'autorità giudiziarial'apparenza di colpevolezza e, dunque, a dare causa alla custodia cautelare.Va osservato che il dato della frequentazione e dello stretto rapporto diconfidenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] non è escluso dal giudice dellacognizione: è, al contrario, un fatto accertato e riconosciuto dalla stessa sentenzadi assoluzione, la quale ha semplicemente ritenuto che dalle captazioni nonemergessero elementi sufficienti a dimostrare l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] criminale secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.Il giudice della riparazione ha dunque correttamente attribuito a un fattopacifico una diversa valutazione ai fini — del tutto distinti — della verifica dellacolpa grave, secondo una linea esegetica coerente con la giurisprudenza dilegittimità che riconosce al giudice della riparazione piena autonomia nel valutareil materiale acquisito nel processo, al fine di controllare la ricorrenza o meno dellecondizioni dell'azione, in senso tanto positivo quanto negativo, compresal'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.In questo quadro, le doglianze proposte dal ricorrente si rivelano inammissibilianche per aspecificità.Il ricorso, invero, concentra la propria censura sulla demolizione del contenutodelle singole intercettazioni — delle quali la sentenza di assoluzione ha escluso lacripticità — e sull'insufficienza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].In altri termini, il ricorrente contesta elementi che non costituiscono ilfondamento autonomo e decisivo della motivazione del provvedimento impugnato.Il perno dell'ordinanza non è il significato delle conversazioni captate, bensì ildato — diverso e logicamente anteriore — della frequentazione assidua econsapevole di [OSCURATO:PERSONA], accompagnata dalla prevedibile conoscenza delsuo spessore criminale, e dal riferimento alla possibilità di essere ascoltatiLe doglianze difensive che si appuntano sulla non equivocità del contenuto deidialoghi non sono pertinenti, giacché il giudizio di colpa grave si fonda sullafrequentazione ambigua del soggetto apicale dell'associazione, non sulla cripticitàdei singoli colloqui.L'onere di specificità del ricorso per cassazione, nel giudizio di riparazione,impone al ricorrente di confrontarsi con tutti gli argomenti posti a fondamentodella decisione impugnata, indicando le ragioni per le quali ciascuno di essirisulterebbe viziato.

Ove il ricorso non si misuri con il nucleo centrale dellamotivazione — limitandosi a contestare profili secondari o accessori — esso siespone alla declaratoria di inammissibilità per aspecificità del motivo, atteso chele censure non colgono la ratio decidendi del provvedimento.3.

Sotto altro, ma connesso profilo, il ricorrente invoca la contraddittorietàdell'ordinanza impugnata rispetto al diverso provvedimento adottato dallamedesima Corte di appello in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale èstata riconosciuta la riparazione per ingiusta detenzione.Il raffronto, tuttavia, non è pertinente.Il giudizio di riparazione ha carattere individuale; la colpa grave deve essereaccertata con riferimento alla specifica condotta di ciascun richiedente, sicché ladiversa conclusione raggiunta per altro coimputato non è di per sé indice diillogicità della motivazione, ove fondata su elementi e comportamenti differenti.Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha posto a fondamento del rigettolo stretto rapporto di confidenza e la ripetuta frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] conGualtieri [OSCURATO:PERSONA] — ossia un dato personale e specifico — senza che il ricorrenteabbia indicato, con la necessaria autosufficienza, le ragioni per le quali la propriaposizione sarebbe sovrapponibile, anche sotto questo decisivo aspetto, a quelladel [OSCURATO:PERSONA].Ciò sta a significare che il raffronto con la posizione del coimputato, così comeprospettato, si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione di merito — relativaalla comparabilità delle rispettive condotte extraprocessuali — che esula dai confinidel sindacato di legittimità.In ordine alla questione del silenzio serbato in sede di interrogatorio,nell'economia motivazionale dell'ordinanza impugnata, l'esercizio della facoltà dinon rispondere non è il fondamento autonomo del giudizio di colpa grave, ma unelemento aggiuntivo e complementare rispetto al dato principale costituito dallafrequentazione.La Corte di appello ha osservato che l'istante “non ha fornito alcunaspiegazione in ordine all'oggetto degli incontri, avvalendosi della facoltà di nonrispondere, nonostante l'evidente contiguità” con [OSCURATO:PERSONA]; il rilievo siinserisce dunque in un ragionamento più ampio, il cui perno rimane la condotta difrequentazione.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non si ritiene di dover procederealla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoriadepositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia diriparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso,sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato,nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa delricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio dilegittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716;Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021,G., Rv. 281713).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese in favore del Ministero resistente[OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata per il Ministero dell’Economia e delle Finanze,dall’Avvocatura di Stato, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, insubordine, per il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Di CelloIvan.Il procedimento trae origine dal fermo di indiziato di delitto eseguito il 23maggio 2017 in forza di provvedimento emesso dalla Direzione distrettualeantimafia di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale n. 2623/2011R.G.N.R. L'addebito mosso al [OSCURATO:PERSONA] era circoscritto alla partecipazione aun'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in qualità divenditore al minuto per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Non gli veniva contestato alcunreato-fine.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il26 maggio 2017, convalidava il fermo e, dichiaratosi funzionalmenteincompetente, applicava in via provvisoria la custodia cautelare in carcere. In sededi rinnovazione ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., il G.i.p. presso il Tribunale diCatanzaro, con ordinanza dell'8 giugno 2017, disponeva gli arresti domiciliari,misura confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 27-28 giugno2017.Il 5 giugno 2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sostituiva gli arresti domiciliaricon l'obbligo di dimora. Complessivamente, il ricorrente restava sottoposto arestrizione della libertà personale per 378 giorni (sedici in carcere e i restanti agliarresti domiciliari).Con sentenza del 12 maggio 2020, divenuta irrevocabile in data 1/12/2020,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli per non avercommesso il fatto.Il giudice della cognizione escludeva che dalle tre conversazioni intercettateall'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] emergesse qualsivoglia riferimentoal traffico di stupefacenti, anche in forma criptica; quanto alle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le giudicava insufficienti a sostenerel'accusa associativa, richiamando le considerazioni già svolte per altri coimputatiassolti con identica formula, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CalfaAlfonso e [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio riparatorio, la Corte di appello ha respinto l’istanza, ravvisandonella condotta del [OSCURATO:PERSONA] gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimentodell'indennizzo.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Con la prima censura, il ricorrente denuncia la manifesta illogicità dellamotivazione sotto il profilo del travisamento del fatto, derivante dal confronto conaltra decisione adottata dalla medesima Corte di appello.Espone che la stessa Corte, in composizione quasi identica, con ordinanza del18 dicembre 2023, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzionepresentata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale rispondeva degli stessi capidi imputazione — e, anzi, di addebiti più gravi, essendogli contestate anche duecessioni di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 — ed era stato assoltocon la medesima sentenza e con formule equivalenti (per non aver commesso ilfatto quanto al capo associativo, perché il fatto non sussiste quanto ai reati-fine).Per il [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello ha escluso condotte connotate dadolo o colpa grave, rilevando che non erano emersi elementi valutabili in sensoostativo nei confronti del richiedente. [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva del solo reatoassociativo senza alcun addebito di cessione, ha invece visto negarsi il medesimodiritto. Ad avviso del ricorrente, in ciò si ravvisa un esito contraddittorio che minaalla radice la logicità del provvedimento impugnato.2.2. Con il secondo motivo, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, per avere il giudice della riparazionefondato il giudizio di colpa grave esclusivamente sugli elementi contenuti nei titolicautelari, senza confrontarsi con le risultanze della sentenza assolutoria.Il ricorrente osserva che la Corte ha valorizzato le intercettazioni ambientali,ritenendole espressive di un linguaggio criptico rivelatore di traffici illeciti, laddoveil giudice della cognizione ne aveva escluso con motivazione analitica ogni valenzaindiziaria.In particolare, la sentenza di primo grado ha accertato che la conversazionerelativa all'acquisto di un pacchetto di sigarette poteva riferirsi a una transazionedel tutto lecita, essendo il prezzo indicato — cinque euro — compatibile con ilvalore di mercato di comuni sigarette; che i riferimenti a scommesse sportiverisultavano plausibili nel contesto di partite di serie B realmente in corso; e che ilgenerico timore di essere intercettati attraverso uno smartphone non dimostraval'appartenenza ad alcuna associazione criminale.Il ricorrente richiama il principio di diritto secondo cui il giudice dellariparazione non può ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione.La cripticità dei dialoghi, recisamente negata dalla sentenza assolutoria —pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod.proc.pen. con formula piena —non poteva dunque essere recuperata in sede riparatoria.Con ulteriore profilo, si censura l'attribuzione di rilievo ostativo all'eserciziodella facoltà di non rispondere, evidenziando che l'art. 314, comma 1,cod.proc.pen. — come novellato — prevede espressamente che l'esercizio da partedell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul dirittoalla riparazione.Il ricorrente deduce inoltre che il giudice della riparazione ha omesso diaccertare in concreto il nesso eziologico tra la condotta addebitata e l'adozionedella misura restrittiva, limitandosi ad evocare una generica contiguità. Anchesotto il profilo del rapporto con [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente osserva che, almomento del fermo, costui non aveva ancora riportato alcuna condanna per ilreato associativo, accertato soltanto nel medesimo procedimento all'esito delgiudizio abbreviato; la consapevolezza dello spessore criminale del coimputato nonpoteva perciò essere data per scontata.Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.1.1. Giova premettere, in via di inquadramento sistematico, i principi chegovernano il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, con specifico riguardoalla nozione di colpa grave quale condizione ostativa al riconoscimentodell'indennizzo.Come questa Corte ha costantemente affermato, il giudizio per la riparazionedell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale dicognizione: i due procedimenti impegnano piani di indagine diversi e possonocondurre a conclusioni differenti sulla base del medesimo materiale probatorio.Ciò che li distingue è l'oggetto dell'accertamento.Nel processo penale si verifica la sussistenza della responsabilità secondo ilcanone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Nel giudizio riparatorio, di converso, ilgiudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa alriconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistentenell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispettoall'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condottatenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione allamisura (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664 - 01; Sez. U, n. 43 del13/12/1995, Sarnataro, Rv. 203636).Entro questa prospettiva, il giudice della riparazione — per stabilire se chi hapatito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa — deve valutare tuttigli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante esecondo un percorso logico-motivazionale autonomo, non se la condotta integri gliestremi di reato, ma solo se essa abbia costituito il presupposto che ha ingenerato,ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016,dep. 2017, Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv.259082).Nella medesima direzione, le Sezioni Unite hanno precisato che ai fini delriconoscimento dell'indennizzo può prescindersi dalla sussistenza di un erroregiudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia “strutturale” tracustodia e assoluzione. La privazione della libertà personale potrà considerarsi“ingiusta” soltanto in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causal'indennizzo verrebbe a perdere la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratiosolidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv.257606).1.2. Ciò premesso sul piano dei principi generali, occorre soffermarsi sullaspecifica questione della rilevanza delle frequentazioni ambigue ai fini del giudiziodi colpa grave, che costituisce il nucleo della presente vicenda.La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la condizionedi contiguità con soggetti dediti ad attività criminali, ancorché inidonea a fondareun'affermazione di responsabilità penale a titolo di partecipazione, costituiscecondotta pienamente valutabile ai diversi fini che rilevano nel giudizio diriparazione. Si è chiarito, in altri termini, che il comportamento ostativo può essereintegrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto— pur consapevole dell'attività criminale altrui — comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità al sodalizio (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep.2021, Rv. 280547 – 01; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; Sez. 4,n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).Con specifico riguardo alla materia dei reati associativi, questa Corte haripetutamente affermato che integra la condizione ostativa della colpa grave lacondotta di chi abbia mantenuto con gli appartenenti all'associazionefrequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelleOve, dunque, si tratti di un soggetto che conosceva l'altrui agire trasgressivo— come nel caso della frequentazione assidua di persona dedita al traffico distupefacenti — il rimprovero che preclude alla riparazione trova fondamento nellaconsapevole scelta di mantenere un rapporto che, in una valutazione ex ante,rendeva del tutto prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria. In simili ipotesi,è la stessa condotta di contiguità a porsi come elemento concausale dell'adozionedella misura restrittiva, a prescindere dal fatto che il contenuto delle singoleconversazioni intercettate sia stato ritenuto insufficiente, in sede di cognizione, afondare una pronuncia di condanna.2. Sulla base di queste coordinate ermeneutiche deve valutarsi la tenuta delricorso.L'ordinanza impugnata ha ravvisato la sussistenza della colpa grave ostativaal riconoscimento dell'indennizzo sulla base di un nucleo motivazionalechiaramente individuabile.Il giudice della riparazione ha accertato, in primo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] — soggetto condannato in via definitiva perspaccio di stupefacenti e indicato come figura apicale dell'associazione dedita alnarcotraffico oggetto del medesimo procedimento — uno stretto rapporto diconfidenza e assidua frequentazione, emergente dalle captazioni ambientalieffettuate nell'autovettura di quest'ultimo, nelle quali il ricorrente risultavaripetutamente presente.In secondo luogo, l'ordinanza ha rilevato che la circostanza dell'attività illecitadi [OSCURATO:PERSONA] non poteva ragionevolmente essere ignota al [OSCURATO:PERSONA], alla lucedell'intensità e della natura del legame tra i due, quale traspare dalle medesimeintercettazioni che documentavano plurimi episodi di frequentazione; inoltre, èstato valorizzato il tema — esplicitamente evocato dagli interlocutori — dellapossibilità di essere ascoltati attraverso i telefonini, percepiti quali vere e proprie“microspie”.Si tratta di un dato che, ferma restando l'assenza di valenza dimostrativa delreato o della cripticità dei dialoghi in senso penalistico, è stato apprezzato qualeindice del contesto relazionale e della consapevolezza del rischio investigativo,rilevante ai fini della valutazione ex ante della colpa grave.In terzo luogo, ha osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazionealternativa dell'oggetto degli incontri con [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un percorso argomentativo che fa corretta applicazione dei principiconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte e che risulta sorretto da unamotivazione non manifestamente illogica. Il giudice della riparazione haindividuato con chiarezza la condotta ostativa — la frequentazione assidua econsapevole di un soggetto apicale dell'organizzazione criminale — e ne haesplicitato il nesso eziologico con l'adozione della misura restrittiva, osservandoche la contiguità con [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito a ingenerare nell'autorità giudiziarial'apparenza di colpevolezza e, dunque, a dare causa alla custodia cautelare.Va osservato che il dato della frequentazione e dello stretto rapporto diconfidenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] non è escluso dal giudice dellacognizione: è, al contrario, un fatto accertato e riconosciuto dalla stessa sentenzadi assoluzione, la quale ha semplicemente ritenuto che dalle captazioni nonemergessero elementi sufficienti a dimostrare l'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] criminale secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.Il giudice della riparazione ha dunque correttamente attribuito a un fattopacifico una diversa valutazione ai fini — del tutto distinti — della verifica dellacolpa grave, secondo una linea esegetica coerente con la giurisprudenza dilegittimità che riconosce al giudice della riparazione piena autonomia nel valutareil materiale acquisito nel processo, al fine di controllare la ricorrenza o meno dellecondizioni dell'azione, in senso tanto positivo quanto negativo, compresal'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.In questo quadro, le doglianze proposte dal ricorrente si rivelano inammissibilianche per aspecificità.Il ricorso, invero, concentra la propria censura sulla demolizione del contenutodelle singole intercettazioni — delle quali la sentenza di assoluzione ha escluso lacripticità — e sull'insufficienza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].In altri termini, il ricorrente contesta elementi che non costituiscono ilfondamento autonomo e decisivo della motivazione del provvedimento impugnato.Il perno dell'ordinanza non è il significato delle conversazioni captate, bensì ildato — diverso e logicamente anteriore — della frequentazione assidua econsapevole di [OSCURATO:PERSONA], accompagnata dalla prevedibile conoscenza delsuo spessore criminale, e dal riferimento alla possibilità di essere ascoltatiLe doglianze difensive che si appuntano sulla non equivocità del contenuto deidialoghi non sono pertinenti, giacché il giudizio di colpa grave si fonda sullafrequentazione ambigua del soggetto apicale dell'associazione, non sulla cripticitàdei singoli colloqui.L'onere di specificità del ricorso per cassazione, nel giudizio di riparazione,impone al ricorrente di confrontarsi con tutti gli argomenti posti a fondamentodella decisione impugnata, indicando le ragioni per le quali ciascuno di essirisulterebbe viziato. Ove il ricorso non si misuri con il nucleo centrale dellamotivazione — limitandosi a contestare profili secondari o accessori — esso siespone alla declaratoria di inammissibilità per aspecificità del motivo, atteso chele censure non colgono la ratio decidendi del provvedimento.3. Sotto altro, ma connesso profilo, il ricorrente invoca la contraddittorietàdell'ordinanza impugnata rispetto al diverso provvedimento adottato dallamedesima Corte di appello in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale èstata riconosciuta la riparazione per ingiusta detenzione.Il raffronto, tuttavia, non è pertinente.Il giudizio di riparazione ha carattere individuale; la colpa grave deve essereaccertata con riferimento alla specifica condotta di ciascun richiedente, sicché ladiversa conclusione raggiunta per altro coimputato non è di per sé indice diillogicità della motivazione, ove fondata su elementi e comportamenti differenti.Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha posto a fondamento del rigettolo stretto rapporto di confidenza e la ripetuta frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] conGualtieri [OSCURATO:PERSONA] — ossia un dato personale e specifico — senza che il ricorrenteabbia indicato, con la necessaria autosufficienza, le ragioni per le quali la propriaposizione sarebbe sovrapponibile, anche sotto questo decisivo aspetto, a quelladel [OSCURATO:PERSONA].Ciò sta a significare che il raffronto con la posizione del coimputato, così comeprospettato, si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione di merito — relativaalla comparabilità delle rispettive condotte extraprocessuali — che esula dai confinidel sindacato di legittimità.In ordine alla questione del silenzio serbato in sede di interrogatorio,nell'economia motivazionale dell'ordinanza impugnata, l'esercizio della facoltà dinon rispondere non è il fondamento autonomo del giudizio di colpa grave, ma unelemento aggiuntivo e complementare rispetto al dato principale costituito dallafrequentazione.La Corte di appello ha osservato che l'istante “non ha fornito alcunaspiegazione in ordine all'oggetto degli incontri, avvalendosi della facoltà di nonrispondere, nonostante l'evidente contiguità” con [OSCURATO:PERSONA]; il rilievo siinserisce dunque in un ragionamento più ampio, il cui perno rimane la condotta difrequentazione.4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene di dover procederealla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoriadepositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia diriparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso,sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato,nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa delricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio dilegittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716;Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021,G., Rv. 281713). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese in favore del Ministero resistente[OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14492/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris