CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42380/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cp; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto prescinde totalmente dalla puntuale motivazione contenuta in sentenza e perché manifestamente infondato. L'imputato è stato individuato perché possessore e proprietario del motociclo con cui fu commesso lo scippo e perché possessore degli indumenti che vestivano il ladro al momento della condotta. Prive di ogni rilevanza sono, quindi, le discrepanze contenute nel racconto della vittima, che può essersi sbagliato sul numero degli aggressori senza che ciò privi di rilevanza i dati, incontrovertibili, forniti dalle telecamere. Quanto all'aggravante del travisamento, la stessa è integrata anche dalla lieve alterazione dell'aspetto della persona, conseguita con qualsiasi mezzo, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (cass., n. 56937 del 20/11/2017, proprio in caso in cui era stato utilizzato un casco non integrale); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e tensore Il Presidente (Antt9r