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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32313/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in data 31 gennaio 2023, aveva respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal medesimo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, sottoposto ad indagine per falso materiale e ideologico e per appropriazione indebita.

L'ipotesi accusatoria vedeva il D'Alessandro accusato di aver preso a noleggio tre autovetture, senza restituirle, e di aver formato documentazione falsa per dimostrare il proprio titolo sui predetti beni, così inducendo la Motorizzazione civile a formare la relativa documentazione di supporto, sulla base della quale il Gardoni, estraneo al reato, ha acquistato dal D'Alessandro, apparente proprietario, una delle tre automobili, pagando il relativo prezzo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Gardoni, a mezzo del difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alle norme civilistiche che regolano il trasferimento della proprietà dei beni mobili.

Accusa il Tribunale di avere illegittimamente distinto tra "proprietà formale" e "proprietà legittima", ricorda che la buona fede dell'acquirente non è contestata e cita a sostegno del ricorso la giurisprudenza che si è occupata di vendite truffaldine per desumerne che il vizio del consenso, pur rilevante ai fini dell'annullamento del contratto, non fa venir meno gli effetti dell'atto traslativo.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe errato nel considerare sussistente il periculum in mora, che sarebbe escluso dal legittimo trasferimento della proprietà e, comunque, dalla circostanza che il profitto in capo all'autore del reato si sarebbe ormai realizzato.

3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Difensore del ricorrente.

Il Procuratore generale si è richiamato alla requisitoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e va dunque respinto.

1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

2. Occorre osservare che il Tribunale di Salerno, nell'ordinanza impugnata, ha stigmatizzato che l'appellante non abbia «prospettato l'insussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati ipotizzati a carico dell'indagato» (pag. 4 dell'ordinanza impugnata).

In realtà, però, «in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare» (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700), sicché non spettava certo al terzo estraneo dimostrare il fumus del reato commesso da altri.

3. Nondimeno, il ricorso è infondato.

3.1. Entrambi i motivi di ricorso si fondano sui principi, pacifici e certamente da riconfermare, che la giurisprudenza ha affermato in casi nei quali il sequestro preventivo aveva ad oggetto autoveicoli acquistati in virtù di un consenso viziato a causa della condotta truffaldina del venditore, legittimo proprietario: «in tema di sequestro preventivo, il periculum in mora previsto dall'art. 321 cod. proc. pen., non può ritenersi sussistente nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento del bene ai sensi dell'art. 1376 cod. civ.; infatti, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, la proprietà si acquista con il consenso delle parti; ed anche quando il contratto è affetto da un vizio del consenso quale quello previsto dall'art. 1427 cod. civ., il negozio giuridico produce i suoi effetti finché non venga annullato.

L'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene fa venir meno il "periculum in mora", anche sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato ascritto all'indagato, anche in considerazione del profitto ormai realizzato da quest'ultimo» (così Sez. 2, n. 25996 del 17/04/2003, Rossi, Rv. 227319).

3.2. Non è questa la situazione che ricorre nel caso di specie, laddove il venditore dell'automobile non era il proprietario e laddove il bene oggetto di vendita era un bene mobile iscritto in pubblico registro.

Dunque, l'acquirente non poteva invocare la tutela assicurata dall'art. 1153 cod. civ. al terzo di buona fede che acquisti un bene mobile a non domino: l'art.1153 cod. civ., infatti, non si applica ai beni mobili registrati (cfr. art. 1156 cod. civ.), e dunque la proprietà di un autoveicolo può essere trasferita sulla base del principio "possesso vale titolo" solo laddove l'iscrizione nel pubblico registro non sia avvenuta (cfr. per tutte Sez. 1 civ., n. 12860 del 23/05/2018, Rv. 648888).

Per converso, il principio consensualistico citato dal ricorrente (art. 1376 cod. civ.) postula ovviamente la piena titolarità del diritto in capo a chi ne dispone.

Titolarità che, al contrario, l'apparente proprietario D'Alessandro non aveva.

3.3. Infondato è di conseguenza anche il motivo in ordine al periculum in mora, che il ricorrente esclude sul presupposto, errato, della titolarità del diritto di proprietà in capo a sé.

In ogni caso, «il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca)» (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691).

Come ha correttamente affermato il Tribunale di Salerno, la possibile ulteriore circolazione di un bene mobile ancora falsamente intestato a chi non ne è proprietario costituisce pericolo concreto ed attuale di protrazione della condotta criminosa e di suo aggravamento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in data 31 gennaio 2023, aveva respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal medesimo giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, sottoposto ad indagine per falso materiale e ideologico e per appropriazione indebita. L'ipotesi accusatoria vedeva il D'Alessandro accusato di aver preso a noleggio tre autovetture, senza restituirle, e di aver formato documentazione falsa per dimostrare il proprio titolo sui predetti beni, così inducendo la Motorizzazione civile a formare la relativa documentazione di supporto, sulla base della quale il Gardoni, estraneo al reato, ha acquistato dal D'Alessandro, apparente proprietario, una delle tre automobili, pagando il relativo prezzo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Gardoni, a mezzo del difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alle norme civilistiche che regolano il trasferimento della proprietà dei beni mobili. Accusa il Tribunale di avere illegittimamente distinto tra "proprietà formale" e "proprietà legittima", ricorda che la buona fede dell'acquirente non è contestata e cita a sostegno del ricorso la giurisprudenza che si è occupata di vendite truffaldine per desumerne che il vizio del consenso, pur rilevante ai fini dell'annullamento del contratto, non fa venir meno gli effetti dell'atto traslativo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe errato nel considerare sussistente il periculum in mora, che sarebbe escluso dal legittimo trasferimento della proprietà e, comunque, dalla circostanza che il profitto in capo all'autore del reato si sarebbe ormai realizzato. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del Difensore del ricorrente. Il Procuratore generale si è richiamato alla requisitoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e va dunque respinto. 1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2. Occorre osservare che il Tribunale di Salerno, nell'ordinanza impugnata, ha stigmatizzato che l'appellante non abbia «prospettato l'insussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati ipotizzati a carico dell'indagato» (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). In realtà, però, «in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare» (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700), sicché non spettava certo al terzo estraneo dimostrare il fumus del reato commesso da altri. 3. Nondimeno, il ricorso è infondato. 3.1. Entrambi i motivi di ricorso si fondano sui principi, pacifici e certamente da riconfermare, che la giurisprudenza ha affermato in casi nei quali il sequestro preventivo aveva ad oggetto autoveicoli acquistati in virtù di un consenso viziato a causa della condotta truffaldina del venditore, legittimo proprietario: «in tema di sequestro preventivo, il periculum in mora previsto dall'art. 321 cod. proc. pen., non può ritenersi sussistente nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento del bene ai sensi dell'art. 1376 cod. civ.; infatti, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, la proprietà si acquista con il consenso delle parti; ed anche quando il contratto è affetto da un vizio del consenso quale quello previsto dall'art. 1427 cod. civ., il negozio giuridico produce i suoi effetti finché non venga annullato. L'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene fa venir meno il "periculum in mora", anche sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato ascritto all'indagato, anche in considerazione del profitto ormai realizzato da quest'ultimo» (così Sez. 2, n. 25996 del 17/04/2003, Rossi, Rv. 227319). 3.2. Non è questa la situazione che ricorre nel caso di specie, laddove il venditore dell'automobile non era il proprietario e laddove il bene oggetto di vendita era un bene mobile iscritto in pubblico registro. Dunque, l'acquirente non poteva invocare la tutela assicurata dall'art. 1153 cod. civ. al terzo di buona fede che acquisti un bene mobile a non domino: l'art.1153 cod. civ., infatti, non si applica ai beni mobili registrati (cfr. art. 1156 cod. civ.), e dunque la proprietà di un autoveicolo può essere trasferita sulla base del principio "possesso vale titolo" solo laddove l'iscrizione nel pubblico registro non sia avvenuta (cfr. per tutte Sez. 1 civ., n. 12860 del 23/05/2018, Rv. 648888). Per converso, il principio consensualistico citato dal ricorrente (art. 1376 cod. civ.) postula ovviamente la piena titolarità del diritto in capo a chi ne dispone. Titolarità che, al contrario, l'apparente proprietario D'Alessandro non aveva. 3.3. Infondato è di conseguenza anche il motivo in ordine al periculum in mora, che il ricorrente esclude sul presupposto, errato, della titolarità del diritto di proprietà in capo a sé. In ogni caso, «il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca)» (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691). Come ha correttamente affermato il Tribunale di Salerno, la possibile ulteriore circolazione di un bene mobile ancora falsamente intestato a chi non ne è proprietario costituisce pericolo concreto ed attuale di protrazione della condotta criminosa e di suo aggravamento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con
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