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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2580/2005

ECLI:EU:T:2005:404
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62004TO0299_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento, da un lato, dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e, dall’altro, della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché di tutte le decisioni emanate dal Consiglio sulla base del regolamento n. 2580/2001 e produttive degli stessi effetti della decisione 2004/306, nella parte in cui tali atti riguardino il ricorrente

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile. 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62004TO0299_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento, da un lato, dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e, dall’altro, della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché di tutte le decisioni emanate dal Consiglio sulla base del regolamento n. 2580/2001 e produttive degli stessi effetti della decisione 2004/306, nella parte in cui tali atti riguardino il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile. 2) Il ricorrente è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2580/2005 — Fons Iuris — Fons Iuris