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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 agosto 2024

Cassazione n. 14619/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Luca avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 1.10.2024 la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato un'istanza di declaratoria di illegittimità dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti del ricorrente in data 15.11.2023 dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze; Lego- io- Pvc.)1Am»yy,,, `.44:e.oe, dk,e ,-(,,,,(14,p.N.re Evidenziato che il ricorso censura, con il primo motivo, che nell'ordinanza impugnata sia contenuta una discrasia tra date (in quanto si premette che con ricorso del 29.7.2024 è stato chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità di un ordine di esecuzione emesso il successivo 5.8.2024), senza che tuttavia tale circostanza possa integrare motivo di annullamento del provvedimento, giacché il ricorrente non spiega in alcun modo quale sarebbe il suo interesse a impugnare e quale pregiudizio gliene sarebbe derivato (non dubita, per esempio, che la Corte d'Appello abbia preso in considerazione un ricorso o un ordine di esecuzione errati); Rilevato, quanto al secondo motivo, che il ricorso, relativo al punto e) del provvedimento impugnato, non confuta il fondamento del rigetto della Corte d'Appello di Firenze, e cioè che il c.d. pre-sofferto riguardi fatti precedenti rispetto a quelli della sentenza da eseguire (la n. 172/22 che, secondo lo stesso ricorso, riguarda il periodo a partire dal 2011); Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, relativo al punto f) del provvedimento impugnato, è generico e non confuta specificamente le argomentazioni della Corte d'Appello di Firenze in ordine alla non sovrapponibilità dei due periodi di ritenuta sussistenza del reato associativo, formulate in base ad una delimitazione del tempo del commesso reato dei due processi diversa da quella prospettata dal condannato e non decisivamente inficiata nell'impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Luca avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 1.10.2024 la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato un'istanza di declaratoria di illegittimità dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti del ricorrente in data 15.11.2023 dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze; Lego- io- Pvc.)1Am»yy,,, `.44:e.oe, dk,e ,-(,,,,(14,p.N.re Evidenziato che il ricorso censura, con il primo motivo, che nell'ordinanza impugnata sia contenuta una discrasia tra date (in quanto si premette che con ricorso del 29.7.2024 è stato chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità di un ordine di esecuzione emesso il successivo 5.8.2024), senza che tuttavia tale circostanza possa integrare motivo di annullamento del provvedimento, giacché il ricorrente non spiega in alcun modo quale sarebbe il suo interesse a impugnare e quale pregiudizio gliene sarebbe derivato (non dubita, per esempio, che la Corte d'Appello abbia preso in considerazione un ricorso o un ordine di esecuzione errati); Rilevato, quanto al secondo motivo, che il ricorso, relativo al punto e) del provvedimento impugnato, non confuta il fondamento del rigetto della Corte d'Appello di Firenze, e cioè che il c.d. pre-sofferto riguardi fatti precedenti rispetto a quelli della sentenza da eseguire (la n. 172/22 che, secondo lo stesso ricorso, riguarda il periodo a partire dal 2011); Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, relativo al punto f) del provvedimento impugnato, è generico e non confuta specificamente le argomentazioni della Corte d'Appello di Firenze in ordine alla non sovrapponibilità dei due periodi di ritenuta sussistenza del reato associativo, formulate in base ad una delimitazione del tempo del commesso reato dei due processi diversa da quella prospettata dal condannato e non decisivamente inficiata nell'impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. •
Sentenza Cassazione n. 14619/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris